venerdì, ottobre 27, 2017

Possono gli eredi chiedere la correzione di errore materiale, in una sentenza ottenuta dal de cuis?

CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
PRIMA SEZIONE CIVILE 
La Corte di Appello di Salerno riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Ornella Crespi - Presidente rel.
Dott. Licia Tomay - Consigliere
Dott. Giuseppina Alfinito - Consigliere
Sciogliendo la riserva, assunta nel procedimento per correzione di errore materiale contenuto in sentenza n. 303/16 resa in causa civile iscritta al n. 1376/08, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA 
Letti gli atti del procedimento n. 1376/08;
Letta la sentenza n. 303/16 resa dal Collegio in data 8.06.2016 pubblicata in data 9.06.2016;
Letta la istanza di correzione depositata in data 28.04.2017;
Disposta la udienza di comparizione delle parti, con regolare instaurazione del contraddittorio; Rilevato che le parti istanti lamentano la erronea indicazione del nominativo dell’appellato e che la controparte nel costituirsi confuta la istanza e ne chiede il rigetto;
Ritenuto che si appalesa inammissibile la istanza proposta da Ixxxx Sxxxx e Ixxxxx Axxxxx nella qualità di eredi di Ixxxx Pxxxxx, originaria parte processuale, sulla considerazione che la legittimazione a proporre istanza di correzione presuppone la qualità di parte del processo, posto che il provvedimento di correzione, secondo la giurisprudenza consolidata, ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della decisione corretta, ma serve soltanto ad eliminare meri errori materiali e perciò a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, ed esso non introduce quindi neppure una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente nello stesso giudizio.
Sicché, dovendo, in base all'art.287 cod.proc.civ., la procedura di correzione attivarsi ad istanza delle parti interessate e pregiudicate dall'errore (che sono peraltro, in genere quelle vincitrici), le stesse non possono che identificarsi nuovamente con quelle nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.
A ciò consegue che in caso di successione nella posizione del dante causa, originaria parte processuale, per i principi generali che sorreggono la materia, colui che voglia far valere questa sua posizione e legittimarsi alla proposizione della istanza, deve dare prova del decesso del dante causa e della sua qualità di erede.
Nulla per le spese della procedura, stante il carattere non contenzioso della stessa
PQM 
Dichiara inammissibile la istanza. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Salerno 10.10.2017
Il Presidente Est. 
Dott.ssa Ornella Crespi

domenica, ottobre 22, 2017

La Cassazione sulle modalità di presentazione dell’istanza di riesame.

“Il Tribunale della Libertà correttamente rilevato che l’istanza di riesame deve ritenersi validamente trasmessa al giudice competente (con conseguente decorrenza dei termini di legge per il deposito atti da parte del Pm e per la decisione) solo nel momento in cui la stessa è pervenuta in originale all’ufficio perugino (8.5.2017), in considerazione del fatto che la precedente trasmissione via fax (avvenuta in data 6.5.2017) non poteva considerarsi valida ed utile allo scopo citato in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 64 ultimo comma disp. att. cpp, non figurandovi le attestazioni espressamente previste da quest’ultima norma.
Né, rispetto a tali argomenti in fatto, sussistono contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alla correttezza dell’opzione ermeneutica del Tribunale della Libertà, la stessa appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cpp - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto cpp, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 17534 del 1/09/2016).
Nella fattispecie oggetto di tale arresto giurisprudenziale si è precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cpp , e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cpp, espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64.
 In termini analoghi si era già espressa questa Corte con la sentenza n. 18203 del 2013. Di conseguenza, a fronte di istanza pervenuta in data 8.5.2017, del tutto tempestiva risulta il deposito atti del PM in data 12.5.2017 e la decisione del Tribunale della Libertà in data 22.5.2017”.

Corte di Cass. Penale Sez. II; Sent. Num. 47964-2017; Presidente: FUMU; Relatore: FILIPPINI; Data Udienza: 06/10/2017.

venerdì, ottobre 20, 2017

La concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Cassazione Penale Sez. VII Ord. Num. 48167-2017; Presidente: DAVIGO Relatore: RAGO; Data Udienza: 10/10/2017. 

“Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen., che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (cfr. ex plurimis Cass. 35852/2016)”.

mercoledì, ottobre 11, 2017

L'aforisma.

Ricorso per cassazione: va indicato, a pena d’inammissibilità, il tempo ed il luogo della produzione d’un documento, onde consentirne l’immediata individuazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. num. 23763/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 10/10/2017.

“Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte non può ritenere la memoria depositata, considerando tale atto pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).
Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Rxxx Myyyyy delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c.. 
Difatti non viene indicato dove e quando è stato depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal Txxx. 
E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. 
Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008)”.

Rinvio di 30 gg. dell'obbligo di polizza assicurativa.