venerdì, ottobre 27, 2017

Possono gli eredi chiedere la correzione di errore materiale, in una sentenza ottenuta dal de cuis?

CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
PRIMA SEZIONE CIVILE 
La Corte di Appello di Salerno riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Ornella Crespi - Presidente rel.
Dott. Licia Tomay - Consigliere
Dott. Giuseppina Alfinito - Consigliere
Sciogliendo la riserva, assunta nel procedimento per correzione di errore materiale contenuto in sentenza n. 303/16 resa in causa civile iscritta al n. 1376/08, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA 
Letti gli atti del procedimento n. 1376/08;
Letta la sentenza n. 303/16 resa dal Collegio in data 8.06.2016 pubblicata in data 9.06.2016;
Letta la istanza di correzione depositata in data 28.04.2017;
Disposta la udienza di comparizione delle parti, con regolare instaurazione del contraddittorio; Rilevato che le parti istanti lamentano la erronea indicazione del nominativo dell’appellato e che la controparte nel costituirsi confuta la istanza e ne chiede il rigetto;
Ritenuto che si appalesa inammissibile la istanza proposta da Ixxxx Sxxxx e Ixxxxx Axxxxx nella qualità di eredi di Ixxxx Pxxxxx, originaria parte processuale, sulla considerazione che la legittimazione a proporre istanza di correzione presuppone la qualità di parte del processo, posto che il provvedimento di correzione, secondo la giurisprudenza consolidata, ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della decisione corretta, ma serve soltanto ad eliminare meri errori materiali e perciò a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, ed esso non introduce quindi neppure una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente nello stesso giudizio.
Sicché, dovendo, in base all'art.287 cod.proc.civ., la procedura di correzione attivarsi ad istanza delle parti interessate e pregiudicate dall'errore (che sono peraltro, in genere quelle vincitrici), le stesse non possono che identificarsi nuovamente con quelle nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.
A ciò consegue che in caso di successione nella posizione del dante causa, originaria parte processuale, per i principi generali che sorreggono la materia, colui che voglia far valere questa sua posizione e legittimarsi alla proposizione della istanza, deve dare prova del decesso del dante causa e della sua qualità di erede.
Nulla per le spese della procedura, stante il carattere non contenzioso della stessa
PQM 
Dichiara inammissibile la istanza. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Salerno 10.10.2017
Il Presidente Est. 
Dott.ssa Ornella Crespi

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