mercoledì, ottobre 11, 2017

Ricorso per cassazione: va indicato, a pena d’inammissibilità, il tempo ed il luogo della produzione d’un documento, onde consentirne l’immediata individuazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. num. 23763/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 10/10/2017.

“Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte non può ritenere la memoria depositata, considerando tale atto pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).
Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Rxxx Myyyyy delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c.. 
Difatti non viene indicato dove e quando è stato depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal Txxx. 
E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. 
Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008)”.

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