venerdì, ottobre 20, 2017

La concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Cassazione Penale Sez. VII Ord. Num. 48167-2017; Presidente: DAVIGO Relatore: RAGO; Data Udienza: 10/10/2017. 

“Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen., che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (cfr. ex plurimis Cass. 35852/2016)”.

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