domenica, ottobre 22, 2017

La Cassazione sulle modalità di presentazione dell’istanza di riesame.

“Il Tribunale della Libertà correttamente rilevato che l’istanza di riesame deve ritenersi validamente trasmessa al giudice competente (con conseguente decorrenza dei termini di legge per il deposito atti da parte del Pm e per la decisione) solo nel momento in cui la stessa è pervenuta in originale all’ufficio perugino (8.5.2017), in considerazione del fatto che la precedente trasmissione via fax (avvenuta in data 6.5.2017) non poteva considerarsi valida ed utile allo scopo citato in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 64 ultimo comma disp. att. cpp, non figurandovi le attestazioni espressamente previste da quest’ultima norma.
Né, rispetto a tali argomenti in fatto, sussistono contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alla correttezza dell’opzione ermeneutica del Tribunale della Libertà, la stessa appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cpp - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto cpp, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 17534 del 1/09/2016).
Nella fattispecie oggetto di tale arresto giurisprudenziale si è precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cpp , e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cpp, espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64.
 In termini analoghi si era già espressa questa Corte con la sentenza n. 18203 del 2013. Di conseguenza, a fronte di istanza pervenuta in data 8.5.2017, del tutto tempestiva risulta il deposito atti del PM in data 12.5.2017 e la decisione del Tribunale della Libertà in data 22.5.2017”.

Corte di Cass. Penale Sez. II; Sent. Num. 47964-2017; Presidente: FUMU; Relatore: FILIPPINI; Data Udienza: 06/10/2017.

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