giovedì, settembre 29, 2016

A Rimini il XXXIII congresso nazionale forense: Avvocatura al confronto su competenze e rappresentanza.

Una nuova figura dell’avvocato con una funzione più sociale che nel ramo civile risponda alla tutela dei diritti del cittadino «fuori dal processo» mentre in ambito penale garantisca maggiori competenze e qualificazione nella difesa d’ufficio. E al centro la riscrittura della rappresentanza politica dell’avvocatura.
Sono queste le sfide oggetto del confronto che avrà luogo nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense dal titolo «Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura», in programma dal 6 all’8 ottobre a Rimini, i cui contenuti sono stati presentati ieri a Roma e al quale parteciperà anche il ministro della giustizia Andrea Orlando.
«Con questo congresso vogliamo cogliere l’occasione per riaffermare il ruolo dell’avvocatura e rilanciare una funzione sociale, stimolando una riflessione sul futuro e sulle risposte che possiamo dare al cittadino», ha spiegato Giovanna Ollà, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini illustrando i dettagli del programma del congresso, «serve un diverso modo culturale di intendere l’avvocato che deve difendere e tutelare i diritti sempre più fuori dalle aule di giustizia civile ed essere sempre più competente nella difesa d’ufficio penale. Riproponiamo poi il tema della rappresentanza politica dell’avvocatura con un importante dibattito sia a livello istituzionale sia associativo e con una proposta di modifica strutturata che preveda anche la partecipazione dei vari consigli dell’Ordine».
La debolezza della rappresentanza è stata messa in luce, poi, da Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura che ha sottolineato come su 240 mila avvocati in Italia solo 35 mila partecipino alle elezione dei delegati.
«Vogliamo spingere i nostri colleghi ad interessarsi alla rappresentanza e per farlo vogliamo capire cosa vogliono veramente», ha precisato la Casiello. «Un primo passo in tale direzione è stato fatto in commissione giustizia del senato dove l’Oua ha presentato un documento per il ripensamento del sistema elettorale dei Consigli dell’ordine, lasciando agli avvocati la libertà di scegliere i proprio consiglieri attraverso la via maggioritaria».
La Casiello si è poi soffermata sulla necessità di trovare forme alternative di risoluzione delle controversie più convenienti per i cittadini a metà tra mediazione e negoziazione assistita, rimarcando di voler chiedere a ministro Orlando il riconoscimento del legittimo impedimento e dell’equo compenso per gli avvocati.
Aria di cambiamento anche per la Cassa forense che, come evidenziato dal vicepresidente Valter Militi «sta cercando di cambiare la propria mission con nuove e diverse politiche previdenziali e assistenziali nei confronti degli avvocati. Il Congresso sarà un momento fondamentale per lo scambio di idee e per trovare soluzioni il più possibile condivise».
Una mediazione più funzionale, la possibilità di ricorrere all’arbitrato amministrato e la prospettiva di spostare altre materie su tavoli non giudiziali sono, invece, alcuni dei cambiamenti fondamentali di cui la categoria ha bisogno secondo Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf.
Mentre per Giuseppe Picchioni, vicepresidente del Consiglio nazionale «solo facendo funzionare al meglio le misure alternative al processo civile si riuscirà a salvaguardare al meglio i diritti dei cittadini.
Nel penale invece è sempre più importante evitare la spettacolarizzazione mediatica e ribadire l’importanza della difesa nel processo».
Giusy Pascucci (ITALIA OGGI)

martedì, settembre 27, 2016

La Cassazione Civile chiarisce quando decorre il "termine lungo" per l'impugnazione.


Con la sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, a soluzione di contrasto, hanno chiarito se, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo, vada considerato il giorno della pubblicazione della sentenza o il giorno del suo deposito in cancelleria.
Il principio di diritto espresso è il seguente:
"Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata un’ impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo”.

martedì, settembre 20, 2016

Finto avvocato: talora è truffa e non esercizio abusivo.

È punibile per truffa e non per esercizio abusivo della professione chi si spaccia per avvocato e si fa consegnare del denaro per dirimere una vertenza con Equitalia.
La Cassazione ricorda, infatti, che il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) scatta solo quando il vengono messi in atto gli atti propri o tipici delle professioni, in quanto a queste riservati in via esclusiva. 
Mentre lo stesso reato non si configura per le azioni che, pur essendo in qualche modo connesse all’esercizio professionale, mancano di tipicità perché possono essere poste in essere da qualsiasi interessato.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 settembre n. 38752

mercoledì, settembre 14, 2016

Orlando: «Avvocati valutino capi uffici».

Avvocati nei consigli giudiziari con diritto di voto.
Il sì al voto dei legali nell’ambito dell’attività dei consigli giudiziari, che tra le altre cose forniscono pareri sulla valutazione dei capi degli uffici, è stato espresso dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine del convegno del Consiglio nazionale forense «Incontro con i consigli giudiziari. Collaborazioni e sinergie nell’ordinamento giudiziario».
La discussione sui modi per garantire la presenza terrà conto del parere del Consiglio superiore della magistratura. Per il ministro un punto non risolto riguarda le capacità organizzative dei capi degli uffici.
Il tema della valutazione effettiva, sul campo, delle capacità non può prescindere, infatti, dal giudizio di tutti coloro che sono chiamati alla valutazione della funzionalità in concreto degli uffici. E «non può essere un parere stereotipato – osserva Orlando – reso dal consiglio giudiziario a costituire la base effettiva per poter dare quella valutazione».
È il caso di aprire una dialettica, nella quale il guardasigilli non vede alcun pericolo per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

martedì, settembre 13, 2016

Decreto in gazzetta ufficiale: Avvocati, elenchi e albi solo online.

Albi, elenchi e registri dei consigli dell’ordine degli avvocati solo in modalità online. Con un sistema informatico centrale, gestito dal Consiglio nazionale forense, che metterà a disposizione degli ordini territoriali le funzioni di recezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.

Gabriele Ventura