mercoledì, gennaio 31, 2007

I LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.


TORNATA CONSILIARE DEL GIORNO
06/02/2007 (ore 16)
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscrizioni e cancellazioni;
4. Ricorsi a carico iscritti;
5. Calendarizzazione procedimenti disciplinari;
6. Ammissioni gratuito patrocinio;
7. Sussidi e contributi;
8. Varie ed eventuali.

IN RICORDO DELL'AVV. LUIGI DE NICOLELLIS: UN INDIMENTICABILE MAESTRO.



E' passato oltre un lustro dalla morte dell' Avv. LUIGI de NICOLELLIS.
Il Consiqlio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ne ha celebrato la figura di Professionista e di Presidente dell'Ordine intitolando al Suo nome quell'aula del Consiglio, nel Palazzo di Giustizia, sede del Suo Studio, che lo vide, per 23 anni, guida sapiente e tenace delle sorti dell' Avvocatura salernitana.
In anni difficili per l' Avvocatura, segnati da problematiche generali (connesse all'enorme aumento del numero degli iscritti agli Albi, al mutamento delle regole per accedere alla Professione e per il suo esercizio) e particolari del Foro di Salerno (connesse, principalmente, alla sopravvenuta insufficienza delle strutture edili del Circondario), fu sempre presente in tutti i dibattiti tenutisi sugli indicati argomenti - a livello locale e centrale - facendo sentire la Sua voce (anche attraverso vibrati interventi sul Foglio "LA GIUSTIZIA") in assoluta autonomia di giudizio, libera ogni condizionamento, sui problemi e sulle necessità dell'Avvocatura in generale e, più specificatamente, di quella salernitana.
Non trascurò, però, di occuparsi anche deqli aspetti più particolari e formali della Professione, ricordando, tra l'altro, agli Avvocati di vestire la toga in udienza (anche in quelle civili, almeno nella pubblica udienza di discussione) e di aver sempre cura della propria immagine sia in udienza che fuori dell' udienza negli altri momenti che caratterizzano la vita dell' Avvocato sia all' interno che all' esterno del Foro, per la Funzione svolta, indispensabile e gravosa come quella del giudizio, riservata ai magistrati.
Ricordava che - a ben riguardare - alla fine e lungi dall'essere un mero gioco verbale, la forma, come in certe questioni di diritto (e prima ancora nelle dissertazioni dei Filosofi) si risolveva nella stessa sostanza e che la sostanza era inseparabilmente la stessa forma.
Ho detto che Egli fece sentire la Sua voce a difesa della Classe, in tutte le sedi, ma più di ogni altro luogo la Sua voce fu avvertita nel Foro salernitano, che lo vide per circa 50 anni tra i primi Avvocati civilisti.
La Sua voce, il tono della Sua voce per chi lo ha conosciuto era, ancor più del gesto e del volto, la prima percepita espressione della Sua persona che - completata dal tratto misurato e signorile e dall'affabile sorriso - lo rendeva immediatamente ben accetto all' ascoltatore.
Ognuno ha la sua voce ed è inconfondibile per la Sua voce, quasi suggello della persona, quel Suo naturale, leggero pizzicare la "erre", alla francese, lungi dal costituire una nota snobistica o pertubatrice nell'articolazione del discorso, aumentava, attraverso la giusta modulazione del timbro, l'incisività del Suo dire e catturava maggiormente l'attenzione dell' ascoltatore, intento a seguire con maggiore concentrazione il rapido svolgersi dei concetti espressi con toni insinuanti ed efficaci, quasi che quell'appena avvertito strascicare della consonante, dando una insolita accellerazione alle parole ed alla frase, consentisse ai concetti di raggiungere più rapidamente colui che ascoltava, reso - perciò - più attento per non perdere alcun passaggio o sviluppo del discorso.
Ricordo il discorso commemorativo che tenne per la morte dell' Avv. Mario Parrilli, Presidente dell' Ordine; l' uditorio (le Aule De Felice e Parrilli erano gremite fino all'inverosimile) fu letteralmente rapito ed affascinato dalla ricostruzione storica che Egli fece della Salerno dell' inizio del secolo scorso e dal racconto della vita e del valore dell' eccelso Avvocato Penalista.
Tutti gli Avvocati presenti capirono che il Foro di Salerno aveva trovato nell'oratore l'erede legittimo di un così eccelso predecessore.
Eletto, subito dopo (veniva casi rispettato anche il principio non cadi ficato dell' alternanza Foro che aveva spesso visto alla Presidenza "un civilista" seguire "un penalista" o viceversa), Presidente dell' Ordine, fu confermato nella carica per 23 anni.
Lo stesso movimento ed impianto stilistico della voce potremmo ritrovare intatto nelle volute del suo periodare.
Nello scritto preferiva il discorso diretto, esporre il "fatto" come racconto della vicenda umana che aveva dato luogo alla causa.
La frase - complessa, ma ben articolata - era sempre incentrata, nel suo costrutto. su di una proposizione principale, cui faceva seguire. quasi a dare maggiore esplicitazione e forza ai concetti già espressi, una o più secondarie o consecutive (tra di loro, a volte, legate da incidentalità o subordinazione).
Sapienti distribuzioni (padrone della testualità, usava con grande proprietà i segni di interpunzione) e serrato fraseggio rendevano quegli scritti sempre nitidi e chiari: un' arte che ritrovava la sua origine nel Suo stesso naturale, lieve discorrere.
Nel Suo scritto si coglieva un' ansia, una tensione, diretta a catturare il lettore alla Sua tesi.
Non senza rinuciare, all'occorrenza, a digressioni colte o a riferimenti classici.
Il Suo fu uno stile di scrittura del tutto personale, molto moderno, senza ingombri, senza pesi.
Il contenuto delle Sue difese era essenziale: non amava indugiare sui piccoli punti controversi, anche se favorevoli, preferendo cosi affrontare fin dalle prime battute del processo i punti "nodali" della causa (quegli stessi punti spesso contrassegnati da un esclamativo o da un interrogativo, che al lettore del fascicolo di Studio si presentavano annotati, registrati con la Sua inconfondibile, minutissima grafia, come in un memorandum, su di un piccolo foglio che soleva compilare durante il prirmo colloquio col cliente) da Lui ritenuti risolutivi della controversia.
Punti (a volte appena accennati o addirittura trascurati nelle prime difese) sui quali – poi – si sarebbe a lungo soffermato nelle articolate comparse conclusionali.
Aveva queste particolare intuito: ogni causa ha il suo punto risolutivo ed Egli aveva il naturale dono di scopire quel punto, spesso fin dalla prima lettura degli atti processuali ed aveva la capacità di custodirlo (le re'tole del processo allora lo consentivano), anche a rischio di far apparire più debole la posizione del Suo Cliente, ma pronto a renderlo manifesto nel giusto momento, compromettendo – così - irreparabilmente e definitivamente le avverse tesi.
Il procedere discorsivo del suo periodare alleggeriva il contenuto dell'esposizione ed, alla fine, ogni aspetto della vicenda risultava giustamente illuminato sia sotto il profilo del fatto (le tesi difensive debbono aderire al fatto) che del diritto, del quale si serviva per ricoprire il fatto enunciato a dimostrazione della perfetta corrispondenza alla norma i della Sua tesi e - quindi - della giustezza della posizione che difendeva.
Nello strutturare il ricorso per Cassazione fu maestro: gli bastava, laddove il fatto e ridotto al rango di presupposto, riportare il fatto (la cui esposizione, sia pure in modo sintetico. è sempre necessaria), alla Sua nuda essenza e quindi, nei motivi, sviluppare (dissertando de apicibus iuris) e far lievitare il diritto con cui l'aveva ammantato nei precedenti gradi di giudizio.
Qualche volta, dopo di aver studiato un processo e preparata la discussione, all'ultimo momento, stravolgeva la Sua difesa, abbandonando la "traccia scritta” di ciò che avrebbe detto, preferendo così improvvisare e sorprendere la controparte con considerazioni nuove e sempre decisive, per volgere in Suo favore l'esito della causa.
In udienza eccelleva in quella particolare tecnica che ha ad oggetto la formazione della prova: i suoi serrati controinterrogatori delle parti e dei testimoni spesso mettevano a nudo, fin dall' inizio dell' istruttoria, la contraddittorieta e l'inconsistenza degli avversi assunti.
Non amò l'uso di formule, locuzioni o lemmi (tanto frequenti nella prassi forense): la struttura ed il contenuto di ogni atto del processo erano, per Lui, scritti nei codici che aveva sulla scrivania a portata di mano e che non trascurava di leggere prima di preparare ogni atto, collegando le norme utilizzate tra loro. cosicchè, alla fine, la compilazione definitiva era il risultato di questa lettura comparata ed incrociata delle varie norme di diritto sostanziale e processuale, sapientemente adattate ai fatti trattati.
Non Lo sorprese la riforma del codice di rito (anni 90/95) anche se dopo le prime sperimentazioni, Lo udii, più volte, esprimersi in termini nostalgici per la figura del vecchio Giudice Istruttore, a torto accusato di essere il "despota del processo civile", mentre le riforme, con l'introdotta perentoria scansione di numerosi nuovi "termini", avevano per Lui tolto al processo - oramai caratterizzato anche nella tutela ordinaria, in omaggio al canone della "rapidità", da cadenze ritmiche ripetitive ad esecuzione istantanea e necessariamente simultanea per tutte le parti in causa - il fascino dell'imprevedibilità e la possibilità di mutare l'esito della causa in proprio favore fino all'ultimo momento.
Fu sempre molto aperto e disponibile verso i giovani praticanti ai quali soleva ripetere (i momenti di effettivo colloquio con i praticanti erano ben pochi, essendo Egli ogni giorno molto impegnato sia in studio che fuori studio; spesso a Roma per la discuscussione dei ricorsi in Cassazione, per partecipare alle riunioni del CNF) che l'addestramento professionale pratico (il c. d . “mestiere” .: quello non scritto nei libri) dovevano "conquistarlo", giorno dopo giorno, attraverso l'esercizio di un effettivo tirocino che consentisse loro, solto ascoltando e molto ritenendo in udienza, di apprendere anche come muoversi e comportarsi in Tribunale nei quotidiani rapporti con i giudici, con gli altri avvocati e con il personale di cancelleria, ma soprattutto attroverso lo studio, attento e critico, delle copie degli atti da Lui. redatti e delle decisioni dei Giudici.
Non esisteva (e credo non esista nemmeno oggi i) il manuale la cui lettura potesse far "diventare Buon Avvocato": la "patente di Buon Avvocato", soleva dire l'Avv. de Nicolellis, bisognava - alla fine - sempre conquistarla "sul campo".
Nessun ammonimento o consiglio poteva essere valido: bisognava sempre rivivere in prima persona l'altrui esperienze, anche a costo di commettere - nonostante gli avvertimenti - gli stessi errori dei predecessori.
Anche l'Avv. Luigi de Nicolellis. Che sicuramente fu "Avvocato" nel senso più completo del termine, si formò, non di fferentemente dagli altri, dapprima attraverso un rigoroso apprendistato (anche la Sua vita di Avvocato fu, poi, caratterizzata da questo rigore: destinava, anche nei giorni festivi, sottraendole alla Fallliglia, molte ore al lavoro e preferiva le prime ore del mattino - apriva lo Studio, sia d' inverno che d'estate, quasi all'alba - per stendere, a mano, le minute degli atti) nello Studio del padre, anch'Egli Avvocato (quanto dovettero essere più gravi e sofferti gli anni del Suo apprendistato, che coincisero con la lunga malattia del padre!), poi, nell' agone del Foro Civile salernitano, confrontandosi quotidianamente con gli Avvocati del suo tempo, con i quali intrattenne sempre un rapporto corretto e rispettoso, nonostante i contrapposti patrocinii, nella vita del Foro e cordiale fuori di essa.
Ugualmentenei rapporti con i magistrai: nel parlare ad Essi fu sempre misurato, discreto, essenziale nell'esposizione delle Sue difese, rifuggiva da prolissità verbose e dal far ricorso alla preterizione (figura retorica dell’ipocrisia), frequente nell'oratoria forense.
Fu portatore, fino alla morte, di quella costante tensione mentale che inevitabilmente ed inesorabilmente segna e strugge la vita degli Avvocati, ma è loro indispensabile per compiere fino in fondo il loro Ufficio per essere essi "gli organi propulsori del processo" (soprattutto quello civile, ma oggi anche quello penale, principalmente nella riscritta fase del dibattimento), attori o convenuti, difensori dell'imputato o della parte civile, "prima nel senso umano" e poi nel senso "tecnico processuale".
Quanti Avvocati del Foro salernitano ha travagliato quest'Arte difficile e comiplessa!
Bisognerebbe ricordarLi Tutti: bisogna conoscere le proprie origini ed il proprio passato per poter migliorare; o forse, oggi, conta poco o niente ricordare le proprie origini ed il proprio passato perchè, in prospettiva futura, l'avvocato a formazione fortemente individuale ed umanistica (il passato ) è destinato ad essere sostituito da quello della visione postmoderna/fantastica e surreale cosi ben tratteggiata dallo scrittore Stefano Benni, in poche battute; nel Suo libro "La Compagnia dei Celestini" (S. Benni "La Compagnia dei Celestini" - Feltrinelli- 1992, 78 ): ….ognuno progettava invenzioni spericolate, inseguendo il miraggio del benessere perduto….gli avvocati, minicomputer per ogni tipo d’arringa”.
A Luigi de Nicolellis, oggi, al riaffiorare di tanti ricordi, è rivolto il mio pensiero, con l’unico augurio ancora possibile: CHE TI SIA LIEVE LA TERRA!
Avv. Giuseppe Negri

giovedì, gennaio 25, 2007

UNA FAVOLA NOTA, MA SEMPRE MOLTO ISTRUTTIVA.



La favola che segue è una lezione
che il forte ha sempre la miglior ragione.

Un dì nell'acqua chiara d'un ruscello
bevea cheto un Agnello,
quand'ecco sbuca un lupo maledetto,
che non mangiava forse da tre dì,
che pien di rabbia grida: - E chi ti ha detto
d'intorbidar la fonte mia così?

Aspetta, temerario! - Maestà, -
a lui risponde il povero innocente, -
s'ella guarda, di subito vedrà
ch'io mi bagno più sotto la sorgente
d'un tratto, e che non posso l'acque chiare
della regal sua fonte intorbidare.

- Io dico che l'intorbidi, - arrabbiato
risponde il Lupo digrignando i denti, -
e già l'anno passato
hai sparlato di me. - Non si può dire,
perché non era nato,
ancora io succhio la mammella, o Sire.

- Ebbene sarà stato un tuo fratello.
- E come, Maestà?
Non ho fratelli, il giuro in verità.
- Queste son ciarle. È sempre uno di voi
che mi fa sfregio, è un pezzo che lo so.
Di voi, dei vostri cani e dei pastori
vendetta piglierò -.
Così dicendo, in mezzo alla foresta
portato il meschinello,
senza processo fecegli la festa.

mercoledì, gennaio 24, 2007

...COME E' ATTUALE CALAMANDREI !


«L’avvocatura si presenta come la professione ideale, alla quale porta una larga via senza asperità e senza svolte, che le Facoltà Giuridiche e i Consigli dell’Ordine a gara spianano e infiorano in onore delle gaie schiere di spensierati che si avventurano cantando, ma quando, alla fine del viaggio, i gaudenti giungono alla meta che la strada prometteva così amena, allora soltanto comprendono tutta la fallacia di quelle promesse, tutta la raffinata crudeltà di quelle lusinghe … In verità gran parte dei giovani che lo Stato, con tanta indulgente generosità, accompagna sino alla soglia dell’avvocatura, non hanno altra via per vivere, quando si trovano senza guida e senza appoggi nella accanita lotta professionale, respinti dai colleghi più anziani e sprovvisti di mezzi per crearsi uno Studio, che quella di diventar disonesti; e il vero responsabile della decadenza morale e intellettuale delle professioni è così questo Stato ciarlatano, il quale, come se il Paese avesse gran bisogni di avvocati, continua a gridare, di sulla porta del baraccone alla folla che vuol divertirsi. “Avanti, avanti, chi vuol diventar avvocato? Entrino, o signori, che la spesa è poca e il divertimento è grande!”» (P. CALAMANDREI, Troppi avvocati, Firenze 1921, ristampa anastatica Bologna 2006, p. 162).

sabato, gennaio 20, 2007

E' NATO UN NUOVO TIPO DI "NEGOZIO GIURIDICO".



Il settimanale “Gente” ha riferito che a Genova l’avvocatessa Chiara Romeo ha aperto in una via del centro storico un “negozio giuridico”, dedicato a chi, senza spendere moltissimo, vuole una parola veloce, deve togliersi un dubbio di tipo legale o ha la necessità di avere una consulenza senza prendere appuntamento in uno studio di avvocati.
Non si capisce bene se “negozietto giuridico” sia parola usata per un suo preteso valore ironico per l’ambivalenza di “negozio” con il termine elaborato con tutt’altro significato da fior di giuristi, o sia ritenuta, la meglio adatta in sè nella totale ignoranza (da parte del giornalista) dell’esistenza del concetto trasmessoci dai romani, a rappresentare la grazia del localino genovese.
Si direbbe che questa sia un primo esempio piuttosto fantasioso e sensazionale della “liberalizzazione” alla bersanesca della professione forense.
Dal canto suo sul “Giornale” si legge che al numero 892007 del Codacons i consumatori possono esporre i loro casi e ricevere risposte adeguate alla tariffa di un euro e 50 centesimi al minuto + IVA + 10 centesimi alla risposta.
Pare che sia tale e quale la tariffa dei vari telefoni erotici.
Che la “liberalizzazione Bersani” comporti cadute di stile può darsi.
Che proprio noi si debba aprire un dibattito sugli aspetti di questo nuovo stile forense e di un nuovo “preziario liberalizzato”, manco a pensarlo.
Vale piuttosto la pena di prendere atto che una avvocatura a gettone è perfettamente in linea con una sua giustizia che pretende di risolvere il problema della propria inconcludenza con la ricetta della sommarietà.
Leggete il programma di Mastella (cioè dei magistrati del Ministero di Mastella esposto ai magistrati del C.S.M.) con quel che contiene sui parametri di valutazione del lavoro dei magistrati, pensate a quale avvocatura sarebbe la più adatta per esercitare (si fa per dire) le proprie funzioni di fronte ad una magistratura così strutturata e vi troverete ad ipotizzare avvocati di negozietti e negozioni.
Giuridici finchè sarà possibile e finchè la pratica eliminerà l’aggettivo, per “snellire” anche le denominazioni.

giovedì, gennaio 18, 2007

LA LEGGENDA DEL COLIBRI'.



Molti Colleghi sono scoraggiati e,perciò, qualcuno ci ha chiesto: "Ma chi te lo fa fare! Cosa speri di risolvere!".
La domanda, per la verità, non ci mette in crisi e ci dà il destro di ripetere un'antica leggenda dalla quale abbiamo tratto grande insegnamento: la leggenda del colibrì.
<< Un giorno nella foresta scoppiò un gigantesco incendio: animali ed uccelli fuggirono impauriti.
Mentre tutte le razze raccolte si disperavano e si lamentavano della loro cattiva sorte, il colibrì volò verso il fiume e raccolse una goccia d’acqua.
Tanta quanta ce ne stava nel suo becco.
Ritornando verso l’incendio, gli altri animali lo derisero dicendo: “Ma cosa fai!?”, gli chiesero.
Il piccolo colibrì, paziente, rispose: “FACCIO QUELLO CHE POSSO!”.>>

martedì, gennaio 09, 2007

Il Codice Deontologico dell'Avvocato Alfonso dè Liguori.



L'imminente pubblicazione, da parte del CNF, della nuova versione del Codice Deontologico Forense, ci offre lo spunto per ricordare che, secondo autorevoli autori, il “codice deontologico professionale forense" avrebbe le sue radici storiche proprio nelle antiche dodici regole dettate nel 1700 da un Avvocato napoletano (insigne giurista e moralista) : Alfonso de Liguori.
La diffusione delle seguenti regole - ritrovate in antichi testi, purtroppo non più in commercio - non può che giovare alla memoria degli Avvocati tutti, che si trovano spesso impegnati ad affrontare difficili e complesse vicende processuali.
Perciò è utile riportare questo significativo contributo di "saggezza forense":
1. Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perchè sono perniciose per la coscienza e per il decoro.
2. Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti ed ingiusti.
3. Non si deve aggravare il Cliente di spese indoverose, altrimenti resta all'Avvocato l'obbligo della restituzione.
4. Le Cause dei Clienti si devono trattare con quell'impegno, con cui si trattano le Cause proprie.
5. E’ necessario lo studio dei Processi, per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa.
6. La dilazione e la trascuratezza negli Avvocati spesso dannifica i Clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.
7. L'Avvocato deve implorare da Dio l'aiuto nella difesa, perche' Iddio e' il primo Protettore della Giustizia.
8. Non e' lodevole l’Avvocato, che accetta molte Cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze, ed al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
9. La Giustizia e l'Onesta' non devono mai separarsi dagli Avvocati, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
10. L’Avvocato, che perde una Causa per sua negligenza, si carica dell'obbligazione di rifar tutti i danni al Suo Cliente.
11. Per difendere le Cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso, e ragionato.
12. Finalmente, i requisiti dell’Avvocato sono la scienza, la diligenza, la verita', la fedeltà e la giustizia. Qualora sia proprio l'Avvocato vittima di una ingiustizia, da parte di un proprio cliente, non tema! Perchè la Giustizia degli uomini ha un tempo limitato, ma quella di Dio ha secoli a disposizione e con un Giudice severo ed infallibile!

Avv. Alfonso Maria dè Liguori

lunedì, gennaio 08, 2007

RIPRESA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.


TORNATA CONSILIARE DEL GIORNO
16/01/2007 (ore 16)
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscrizioni e cancellazioni;
4. Pareri;
5. Riapertura termini per iscrizione albo difensori, ex T.u. n. 111/2002;
6. Ammissioni patrocinio a spese dello Stato;
7. Esposto Avv. S. G.;
8. Manifestazione Diritto Fallimentare - Determinazione spesa;
9. Relazione Avv. Majello 26.10.2006;
10. Relazione 18.10.2006 Consigliere Tesoriere;
11. Nomina responsabile sito internet-www.ordavvsa.it;
12. Sussidi e contributi;
13. Varie ed eventuali.

sabato, gennaio 06, 2007

......il "Palazzo" dei veleni!



“..Questo è un Palazzo immenso, un vero labirinto, vengono anche forestieri ad ammirarlo. Attualmente….purtroppo…non ci si sente un gran buon odore: io dico che deve esserci un qualche sorcio morto in qualche angolo.
Il Palazzo è la miniera, è il pozzo, è il nido del malcontento, dei sussurri. Comincia uno a spargere calunnie, l’altro seguita. Il giorno dopo sono dieci, venti e zu zu, e zu zu: è come una cancrena che si allarga”.
Tratto da: Ugo Betti “Corruzione a Palazzo di Giustizia” – Tascabili Newton 1993.

venerdì, gennaio 05, 2007

Arriva la solita "inaugurazione" dell'anno giudiziario.



Il prossimo 26 gennaio si aprirà l’anno giudiziario.
E’ una cerimonia inutile e scontata, che segna anche nel calendario il ritardo della giustizia italiana, cui è necessario un mese intero per accertare la fine dell’anno precedente.
Sarà la solita geremiade, la solita richiesta di più soldi e più personale, la solita litania di numeri che certificano il collasso già avvenuto.
Si ribadirà l’inutilità dell’indulto, il permanere del sovraffollamento carcerario, l’incombere di un arretrato che cresce anche perché i magistrati lavorano poco (ma questo non lo diranno).
Quest’anno, però, ci sarà una significativa novità: chi avrebbe dovuto tenere il discorso non lo terrà, perché non c’è il presidente della Cassazione, avendo il Csm bocciato l’unico candidato, Vincenzo Carbone.
Lo ha bocciato giacché le correnti di sinistra non lo volevano, ma sarebbero finite in minoranza se non le avesse salvate il presidente Napolitano, il quale si è presentato, si è astenuto e così facendo ha ottenuto il pareggio, quindi la sconfitta di Carbone.
Quest’ultimo non si arrende e ricorre al Tar, bloccando la procedura per la scelta del nuovo vertice.
Riassumendo: magistratura politicizzata, divisa in correnti, incapace di autogovernarsi, impegnata a sfidarsi in tribunale.
A fine mese la farsa ermellinesca andrà in scena.
Su tutti noi incombe la Corte di Strasburgo, che continua a condannare l’Italia e chiede di buttarci fuori dal Consiglio d’Europa.
Siamo un Paese con una giustizia incivile e gli unici a non avvedersene sono le comari del cortiletto politico.

Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
Pubblicato dal quotidiano "Libero"

martedì, gennaio 02, 2007

Per l'avvocato arriva la "formazione permanente".



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE OBBLIGATORIA
IL CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI XXXXX
considerato
 Che spetta, oltre che al Consiglio Nazionale Forense, anche ai Consigli degli Ordini degli Avvocati il compito di tutelare l’interesse al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
 Che il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
 Che, inoltre, l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
Che, infine, l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: <>;
 Che è, dunque, dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi individuati dal codice deontologico forense;
 Che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale permanente
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo di XXXX hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine essi hanno il dovere il partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.
Con l’espressione “formazione professionale permanente” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’Albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata annuale.
L’unità di misura della formazione permanente è il “credito”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nell’anno, almeno n. 30 “crediti”, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 10 “crediti” devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
Lo “status” di Consigliere dell’Ordine, stante l’attività istituzionale svolta, esonera dal conseguimento dei crediti limitatamente a quelli di cui al precedente comma.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata (certificati – attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, dal Centro di Formazione istituito presso il consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate):
a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale;
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 “crediti” per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 6 “crediti” per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati dall’Avvocatura associativa o da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi “crediti”, ove peraltro gli eventi stessi siano stati preventivamente patrocinati o comunque accreditati dal Consiglio dell’Ordine.
Ove siffatti eventi non fossero stati preventivamente accreditati, il Consiglio dell’Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei “crediti”, previo esame e valutazione della tipologia dell’evento, gli argomenti trattati e la qualifica dei relatori.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) docenze annuali in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i “crediti” per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 “crediti” per le attività di cui alla lettera a), di n. 10 “crediti” per le attività di cui alla lettera b), di n. 8 “crediti” per le attività di cui alla lettera c) e di n. 5 “crediti” per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esenzioni
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esentare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di seguito indicati:
- maternità
- grave malattia o infortunio
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
- altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza.
L’esenzione riguarda solo il periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esenzione consegue la riduzione dei “crediti” da acquisire nel corso dell’anno, proporzionalmente alla durata dell’esenzione.
Articolo 6
Adempimento degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio dell’Ordine una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
In particolare il Consiglio dell’Ordine, all’inizio di ogni anno, predispone al più presto un programma degli eventi formativi che intende organizzare nel corso dell’anno solare.
Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia che attribuiscano almeno n. 10 “crediti”.
Il Consiglio dell’Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favorisce, se ed in quanto possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Al Consiglio dell’Ordine spetta il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine valuta la relazione presentata da ciascun iscritto ai sensi del precedente art. 6, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i “crediti” spettanti, secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce “crediti” per gli eventi e le attività che non ritenga adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento dell’attività di controllo, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio, attribuendo ad esse il compito di valutare l’attività formativa degli iscritti.
Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.
Articolo 9
Norme di attuazione
Compete al Consiglio dell’Ordine emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie al presente Regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1/3/2007.
Il primo periodo di valutazione della formazione permanente deve intendersi, pertanto, riferito all’anno solare 2007.
In sede di prima applicazione, peraltro, i “crediti” da conseguire nell’anno 2007 vengono ridotti a n. 25, di cui n. 8 per eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.