domenica, ottobre 30, 2011

GIUSTIZIA: CNF A OUA, SU RIFORMA FORENSE INSISTERE SU RAPIDA APPROVAZIONE.


(AGENPARL) - Roma, 28 ott "Un richiamo al mandato conferito agli organismi rappresentativi dell’avvocatura dall’intera avvocatura di difendere il testo della riforma forense, “frutto della condivisione delle sue varie componenti”, e di ottenerne la rapida approvazione nella formulazione licenziata dal Senato.
E’ quello che il Cnf, nella seduta amministrativa di oggi, ha voluto rivolgere all’Organismo unitario dell’avvocatura ricordando come “proprio in questo momento di difficoltà per l’Avvocatura, esposta ad attacchi concentrici ed interessati, provenienti da più parti”, deflettere da tale mandato significherebbe indebolirla “dividendola ed offrendo ai suoi detrattori ulteriori armi per proseguire nell’ormai loro quotidiano attacco”.
Il Cnf ricorda che la riforma forense è pienamente compatibile con i principi contenuti nella manovra di agosto e che essa è tutta orientata a rafforzare la qualità delle prestazioni dell’avvocato a tutela del pieno svolgersi del diritto di difesa dei cittadini". Lo si legge in una nota del Consiglio Nazionale Forense.

sabato, ottobre 29, 2011

Le circoscrizioni e il ruolo del Cnf.


Desidero fare alcune precisazioni a proposito dell'articolo a firma di Gabriele Ventura pubblicato sul giornale ItaliaOggi del 27 ottobre scorso con il titolo «Circoscrizioni romanocentriche. Per l'Avvocatura solo il presidente dell'Ordine della Capitale».
L'articolista muove da un presupposto inesatto e cioè che il Cnf non sia stato invitato a partecipare al gruppo di lavoro istituito presso l'ufficio legislativo del ministero della giustizia, deducendone l'emarginazione dell'Avvocatura.
Le cose non sono andate così.
Il Cnf ha istituito un gruppo di lavoro per raccogliere innanzitutto i dati relativi al funzionamento dei tribunali, e ha richiesto agli Ordini tutte le informazioni utili perché la problematica complessa deve essere verificata alla luce di dati fondati, certi, affidabili.
Poiché l'unica fonte di questi dati sono le Corti d'appello, i dati sono poi aggregati e analizzati dagli uffici ministeriali, occorre poter fare le verifiche a tutte queste operazioni.
Per poter verificare questi dati, prima ancora di argomentarne l'utilizzazione ai fini delle decisioni da assumere, il Cnf ha ritenuto di costruire le sue proprie fonti, al fine di effettuare un raffronto con i dati per così dire ufficiali. Pertanto ha inoltrato una richiesta formale al ministero.
Il Cnf ha ritenuto di non aderire alla richiesta del ministero di partecipazione al gruppo di lavoro, perché prima deve completare le proprie ricerche, poi confrontarle con gli Ordini, e poi prepararsi a un confronto serrato e serio con il gruppo ministeriale.
La raccolta di dati è operazione parallela rispetto alla elaborazione dei criteri con cui affrontare la problematica: vi sono infatti sedi distaccate in cui il lavoro smaltito è assai pesante, vi sono sedi di tribunale che sono oberate perché la pianta organica non è mai stata completata, vi sono uffici che possono apparire poco efficienti perché non sono dotati di apparecchiature sufficienti e adeguate, di strumenti e di sussidi utili allo svolgimento del lavoro, di personale amministrativo adatto per quantità e qualità alla produzione dei servizi necessari.
E vi sono altri criteri che si debbono prendere in considerazione prima di proporre una riformulazione della geografia giudiziaria.
Il Cnf attende quindi di conoscere le metodologie impiegate dal ministero, ma nel frattempo sta predisponendo le proprie informazioni per poterle assoggettare a controllo critico.
Mi corre l'obbligo di precisare anche che il ministero ha fatto al Cnf la richiesta di nomina di un avvocato avente sede in Roma, poiché al gruppo di lavoro non sono assegnati fondi per il rimborso delle spese di missione.
Il Cnf ha quindi trasmesso la richiesta all'Ordine degli avvocati di Roma. Implicando con la partecipazione al gruppo di lavoro dispendio di tempo e di energie, la risposta non poteva che essere istituzionale.
Quanto all'Associazione degli ordini minori, avuta notizia della sua aspettativa a partecipare al gruppo, si è chiesto al ministero di assecondarla. E così è stato.
Il ministero ha comunicato che l'Associazione sarebbe stata udita ogni volta che lo richiedesse, potendo anche alternarsi all'avvocato designato dall' Ordine di Roma, secondo i loro accordi interni ai quali il ministero si sarebbe rimesso.


Lettera di Guido Alpa (Presidente del Consiglio nazionale forense) al quotidiano "Italia Oggi".

L'aforisma del sabato.

giovedì, ottobre 27, 2011

Giustizia: il ministro Palma spacca gli avvocati.


MILANO -Sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie il Consiglio nazionale forense resta ai margini.
Sta spaccando il mondo dell'avvocatura la decisione del ministro della giustizia, Nitto Francesco Palma, di chiamare solo il presidente dell'Ordine forense di Roma, Antonio Conte, a far parte, quale unico rappresentante della categoria, del gruppo di studio istituito nei giorni scorsi presso l'Ufficio legislativo, che si occupera' di definire un percorso preciso per dare atto alla delega al governo, contenuta nella manovra bis, per il riordino della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
Uno smacco, scrive Italia Oggi, che appare ancora piu' evidente se si considera tutto il lavoro che il Cnf sta mettendo a punto per agevolare il compito del guardasigilli, avendo istituito una commissione interna ad hoc che si sta occupando della raccolta dei dati relativi alle strutture e all'operativita' delle circoscrizioni giudiziarie.
(TRATTO DA: Italia Oggi)
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La "casta" i sacrifici li fa fare agli altri............


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Evento formativo di procedura penale (03/11/2011).

mercoledì, ottobre 26, 2011

DL SVILUPPO: OUA, CONTRARIETÀ ALLA PREVISIONE DI SOCI DI CAPITALI NEGLI STUDI DEGLI AVVOCATI.


(AGENPARL) - Roma, 25 ott - Per L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) la bozza del decreto sviluppo anticipata sui giornali ha sicuramente un punto critico, quello relativo alla presenza di soci di capitale nelle società professionali, quando, prevede: “…l’ammissione….di soci non professionisti…per finalità di investimento”.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua è necessario: «garantire l’autonomia e l’indipendenza del lavoro degli avvocati. Per questa ragione è opportuno scongiurare i possibili conflitti di interessi causati dall’entrata di grandi gruppi economici nell’assetto societario degli studi legali, nonché dal rischio di eventuali infiltrazioni malavitose. Chiediamo al legislatore di escludere, quindi, l’avvocatura dalla possibilità di prevedere soci non professionisti nei propri studi, altrimenti si compromette il ruolo stesso dell’avvocato e il diritto di difesa del cittadino sancito costituzionalmente».

ALPA, LEGALITA’ E’ VALORE FONDANTE AVVOCATURA.


Legalità: è stato questo il tema centrale su cui si è mosso il XXI congresso nazionale dell’Aiga.
I Giovani avvocati e i vertici delle istituzioni forensi si sono dati appuntamento a Catania per rinvigorire le fondamenta della giustizia italiana, il cui cemento deve essere proprio il valore della legalità.
Principio che deve muovere le azioni dell’avvocato dal primo contatto con il cliente fino all’ultimo grado di giudizio.
Una cultura a cui ha dedicato il suo intervento l’avvocato Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’avvocato nella difesa dei diritti costituzionali e fondamentali della persona.
“In questo momento di crisi economica è necessario riaffermare il ruolo dell’avvocato che deve essere visto per quello che è: il difensore dei diritti del cittadino e non dei propri” ha affermato il presidente Alpa “e i diritti da difendere sono quelli di chi nella scala sociale soffre di più perché sta più in basso”.
Per questa missione Guido Alpa ha chiesto ai giovani avvocati e agli Ordini la massima coesione e solidarietà con il Cnf.
Un lavoro che secondo il presidente Alpa deve basarsi, appunto, sul principio della legalità, in ogni sua accezione.
“La legalità sotto due profili” ha dichiarato Alpa “da un lato quello della conformità alla legge che non è soltanto di carattere formale ma anche sostanziale. E sostanziale vuol dire: la difesa degli interessi che si incentra sui valori della persona. Per gli avvocati” continua il presidente del CNF “legalità vuol dire anche conformità al codice etico, quindi ha un significato morale oltre che giuridico”.
“Uno degli aspetti fondamentali su questo fronte è il recupero della competenza degli avvocati, sul quale ha puntato il Consiglio Nazionale Forense” ha concluso il prof. Alpa“sia con i congressi di aggiornamento sia con la scuola di formazione”.

Ricordo dell'Avv. Igino Cappelli.


Sala Consilina – E’ andato via nell’assoluta discrezione, come del resto aveva vissuto. Sempre umile, comprensivo, disponibile con tutti, signore dalla nascita, classe da vendere, professionalità indiscussa, padrino di tantissimi giovani e meno giovani avvocati.
Era tutto questo Igino Cappelli, spirato ieri pomeriggio intorno alle 16.00 sommerso dall’affetto incondizionato dei suoi cari.
Era caduto verso la fine del mese di luglio, una banalissima caduta casalinga che gli aveva procurato la frattura scomposta del femore, un lungo iter ospedaliero tra Polla ed Agropoli, poi un maledetto infarto che lo aveva ancor più indebolito, il ritorno speranzoso a casa, la casa che tanto adorava e per la quale aveva speso tutta la sua vita dedicandosi alla casa, appunto, e per essa alla sua famiglia che lo ha assistito fino all’ultimo secondo della sua vita.
E’ stato presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Sala Consilina per diversi decenni, in un certo senso rappresentava ed incarnava non solo l’avvocatura salese ma l’intera avvocatura della provincia di Salerno.
Lascia la toga che aveva amato tantissimo in un momento molto particolare della vita dello stesso Tribunale di Sala Consilina, per la cui sopravvivenza si era battuto come un leone impegnandosi in mille battaglie.
Lo conobbi nel lontanissimo 1965, io giovane funzionario dell’Inail, lui già affermato avvocato.
L’ho sentito telefonicamente pochi giorni fa, disse che mi voleva bene e mi stimolava ad andare sempre avanti con il mio modo di fare giornalismo.
Ho appreso la notizia ferale direttamente dalla voce di Fernando, suo figlio.
Oggi pomeriggio alle 15.30 le esequie nella Chiesa dell’Annunziata di Sala Consilina. Si fermeranno tutti e tutti vorranno portare l’estremo saluto a colui il quale è stato un vero protagonista della vita forense del Vallo di Diano, e non solo.
Autorità religiose, civili e militari presenzieranno alla cerimonia.
Affranto il presidente dell’Ordine avv. Michele Marcone: “Sapevamo delle condizioni non buone dell’avvocato, aspettavamo quasi con paura e, comunque, in religioso silenzio la brutta notizia che, purtroppo, è arrivata nel momento più buio del nostro tribunale. Con Igino Cappelli scompare una figura di primo piano, quasi ascetica, della nostra professione. Lo ricorderemo tutti per sempre”.
Ancora più profonda, quasi ai limiti della commozione, la riflessione del dr Pietro Cusati (Direttore amministrativo del Tribunale di Sala Consilina): “Con la scomparsa dell’ Avv. Igino Cappelli il foro di Sala Consilina perde uno dei migliori Avvocati, il Presidente per antonomasia, che ho avuto modo di conoscere quotidianamente nella mia trentennale attività lavorativa. Un galantuomo, sempre sorridente e molto umile. Sempre vicino ai giovani Avvocati e prodigo di buoni consigli. L’avvocato Cappelli ha sempre avuto rapporti cordiali, improntati sul massimo rispetto, con il personale amministrativo, con i Magistrati e con gli Avvocati. Ricordo un toccante discorso dell’Avv. Igino Cappelli in occasione della cerimonia di commemorazione del grande Alfredo De Marsico tenuta nella sua città natale Sala Consilina, a cui era molto legato da vincoli amicali e professionali. Il caro Igino amava chiamarlo l’indimenticabile Presidente dell’Ordine Forense Nicola Rivellese, gli avvocati, Presidente e non pochi amici lo chiamavano confidenzialmente Don Igino, per significare che era l’amico di tutti. Il Vallo di Diano perde un grande amico”.

Aldo Bianchini

martedì, ottobre 25, 2011

L’OPINIONE: parla Lucio Strazziari, presidente dell’Ordine Forense di Bologna.


“Sbloccare la riforma forense alla camera sarebbe un segnale importante per la classe forense, oberata dalla crisi economica e minacciata da ingiustificate spinte liberistiche che covano sotto la brace.
L’avvocatura chiede qualche certezza, a questo punto. Questa è una settimana determinante: la commissione giustizia deciderà sugli emendamenti.
Come ha avuto modo di sottolineare il presidente Alpa, riteniamo che la riforma forense sia compatibile con i principi della manovra e sarebbe importante che il parlamento desse un segnale, anche se purtroppo ci rendiamo conto che l’avvocatura non è nel mirino dolce della classe politica.
I tempi stringono e la crisi è acuta anche negli ambiti dei mercati professionali considerato “sicuri”.
Tanti colleghi si sono visti recapitare dalle società di assicurazioni lettere fredde e scarne che comunicavano condizioni capestro per proseguire la collaborazione, con la indicazione di tariffe al di sotto del minimo.
Sono convinto che l’abolizione dei minimi abbia giovato ai grandi centri di interessi piuttosto che ai privati cittadini. Credo che sia arrivato il momento che la classe politica assuma le sue responsabilità.
Per conto nostro, cerchiamo di rendere la situazione del foro di Bologna reattiva ed efficiente.
E’ stato ricostituito l’Osservatorio sulla giustizia civile, aperto a capi degli uffici giudiziari ed avvocati, che ha già stilato una serie di protocolli per diffondere prassi virtuose sia nel funzionamento dei servizi, per esempi quelli di cancelleria, che nella interpretazione delle norme.
Il protocollo di carattere generale, per esempio, prescrive che all’interno del fascicolo del processo ci sia un fascicoletto che raccolga in ordine cronologico tutti i verbali.
Si tratta di una intervento minimo eppure sa quanto tempo si risparmia nel cercare un verbale? Abbiamo anche previsto che l’avvocato alleghi alla controparte anche la copia degli allegati alla comparsa, per evitare il passaggio di cancelleria.
Piccole prassi che se sviluppate potranno immettere una buona dose di efficienza. Protocolli tematici sono dedicati al diritto di famiglia, al diritto del lavoro, al processo sommario.
E c’è di più: da febbraio scorso e sino a febbraio prossimo, il Consiglio dell’ordine paga sei collaboratori che fanno supporto al servizio di cancelleria per le attività di deposito atti, richiesta copie visure dei fascicoli.
E questo consente di tenere aperto lo sportello anche due ore il pomeriggio.
Il prossimo progetto è appena abbozzato: per iniziativa del sindaco, operatori e parti sociali si sono riuniti il 14 ottobre scorso per costituire un gruppo di lavoro che studi iniziative per reperire risorse da finalizzare al rafforzamento del sistema giustizia.
L’avvocatura bolognese farà la sua parte”.

I penalisti dichiarano l'astensione (dal 14 al 18 novembre p.v.).

domenica, ottobre 23, 2011

Evento formativo del 28/10/2011.

Congresso Nazionale AIGA: eletto Presidente Dario Greco.


Dario Greco, 40 anni di Palermo, superfavorito dai "sondaggi" interni, è il nuovo Presidente dell'Aiga.
«Vorrei svegliare l'Avvocatura dal suo torpore – sottolinea Greco – penso a una categoria che possa essere rappresentata da un presidente eletto direttamente dalla base, una figura in grado di superare l'eterno dualismo tra Consiglio nazionale forense e Organismo unitario dell'avvocatura. Il primo ha un problema di democrazia causato dal sistema elettivo, mentre il secondo ha fallito nel suo obiettivo di rappresentare tutta l'avvocatura perché troppo condizionato da logiche territoriali».
Nel programma di Greco anche il "compromesso" con le liberalizzazioni che non vanno demonizzate a priori. «È necessario confrontarsi con il mercato, accettando le società di capitali ma senza il socio di capitale. Una maggiore apertura ci consentirebbe di beneficiare anche degli ammortizzatori sociali e degli incentivi fiscali».
Il neo eletto Presidente non crede nei tempi rapidi di approvazione della riforma dell'ordinamento forense che considera ormai "affossata". Senza farsene proprio una malattia. «Il testo all'attenzione della Camera – conclude Dario Greco – è certamente meglio dell'attuale Statuto datato 1933, ma non è la soluzione di tutti i problemi dell'avvocatura, soprattutto per quanto riguarda i giovani».

sabato, ottobre 22, 2011

Creazione Regione denominata "Principato di Salerno" (Corte Costit. Sent. n. 278 anno 2011).


Comuni e province - Variazione territoriale - Fattispecie: distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania per la creazione di una nuova regione coincidente con il territorio dell'attuale Provincia di Salerno, denominata "Principato di Salerno" - Previsione che la richiesta del referendum per il distacco da una regione, di una o più province o di uno o più comuni, se diretto alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali della province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione - Limitazione dell'iniziativa per il referendum ai soli soggetti direttamente interessati alla variazione - Mancata previsione.

(omissis)
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco , sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti , sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

L'Italia è in crisi profonda,

L'AFORISMA DEL SABATO.

mercoledì, ottobre 19, 2011

L'Avvocato secondo Calamandrei.


"Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”.
(Piero Calamandrei)

martedì, ottobre 18, 2011

CNF: la riforma forense è pienamente compatibile con la manovra di agosto.


Un dossier dell’Ufficio studi del CNF evidenzia come la disamina dei singoli punti della manovra d’agosto in tema di professioni non può che confermarne la piena compatibilità con quanto previsto nel ddl AC 3900, all’esame della commissione giustizia della camera.
Per questo il Cnf ritiene strumentale la tesi contraria, che si prefigge lo scopo di ritardarne l’approvazione, o peggio ancora, di affossarla del tutto.
Vediamo nel dettaglio i singoli passaggi, partendo dall’impostazione generale dell’intervento legislativo.
I principi della manovra sono disposizioni di principio: con l’art. 3, comma 5 D.L. cit., il legislatore ha infatti opportunamente respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto, e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega. È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità.
Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo andare bene per professioni tra loro diversissime.
Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio di specialità.
Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto. A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo.
Venendo ai singoli punti della manovra d’agosto in tema di professioni, una rapida disamina non può che confermarne la piena compatibilità con quanto previsto nel ddl A 3900:
a) innanzi tutto con riferimento all’opzione di fondo e di sistema, che è quella della distinzione tra impresa e professione: su questo punto è evidente che il ddl AC 3900 si pone in piena continuità, confermando la netta distinzione tra impresa e professione;
b) è salvaguardato l'esame di Stato per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione); così anche nel ddl AC 3900;
c) sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista; così anche nel ddl AC 3900;
d) è imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare;
e) le tariffe sono regolate nella manovra in un modo ben più equo di quanto non avesse fatto il decreto legge Bersani: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi; il ddl AC 3900 si muove su questa scia, sancendo la inderogabilità dei minimi per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della giustizia e a difesa del cliente-consumatore (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia);
f) è introdotta l'assicurazione obbligatoria, cosa che fa anche il ddl AC 3900;
g) la disciplina della pubblicità è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia; analoghe le previsioni del ddl AC3900;
h) a proposito del disciplinare, il principio di cui alla manovra è chiaramente nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari; il ddl AC 3900 prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimità costituzionale.
Attualmente ogni distretto di Corte d’appello elegge un rappresentante al CNF, e la composizione dell’organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che è assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia. La natura di giudice speciale del CNF rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.

lunedì, ottobre 17, 2011

Se l’automobilista si è trasferito, è nulla la notifica della multa all’indirizzo del Pra.



Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 2 settembre 2011 n. 18049

Non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza 18049/2011, ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista.
Bocciata dunque la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Napoli nel 2004 aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia Municipale aveva comunque provveduto a notificare le multe al portiere dello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto e, non trovando il destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura "sloggiato".
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il codice della strada quando (al terzo comma dell’articolo 201) prevede che "le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…", non vuole in alcun modo legittimare una notifica "solo virtuale". Piuttosto, la norma va interpretata nel senso che "la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati" ma al contrario deve basarsi "sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario".
Ragion per cui nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore "in un luogo non annotato sulla carta di circolazione", la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte formalità che non risultano essere state rispettate da parte dei vigili napoletani nella notifica dei 7 verbali.

Legislazione borbonica (ancora attuale!).

POF 2011 DI PROCEDURA PENALE.


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mercoledì, ottobre 12, 2011

CASSAZIONE: IL PROFESSIONISTA NON È OBBLIGATO A TARARE LA PARCELLA.


Sul professionista non grava alcun obbligo di presentare la parcella al proprio Ordine per la "taratura", né di fornire al cliente la documentazione necessaria per la taratura della parcella.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (seconda sezione civile) con la sentenza n. 20819/2011 depositata il 10 ottobre 2011, con la quale è stato bocciato il ricorso presentato contro un geometra da una sua cliente di La Spezia.
Secondo la ricorrente, i doveri di correttezza e buona fede, la deontologia professionale e quanto disposto dall'art. 4 della legge istitutiva (n. 144/1949) comportano per il geometra l'obbligo di far tarare la propria parcella dal Collegio dei geometri.
Di diverso avviso è invece il parere della Cassazione, secondo cui “alla facoltà del committente di richiedere al Consiglio del Collegio la taratura della parcella, non corrisponde un obbligo del professionista di fornire la documentazione”.

Il partito dei Pm e le verità assolute.


Ha ragione Guido Vitiello quando, commentando sul Foglio il libro del magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo In giustizia (Rizzoli), ne deduce che gli esponenti più brillanti del «partito dei Pm» «non ci fanno, ci sono».
Sono sinceramente convinti che gli avvocati siano dei cavillosi intenti a intralciare il corso luminoso della Giustizia incarnato dai pubblici ministeri, angeli vendicatori.
Sono sinceramente convinti che la non utilizzazione delle intercettazioni ottenute in modo irregolare sia un sabotaggio contro lo Stato.
Sono sinceramente convinti che la centralità del processo rispetto alle indagini, che tende a equilibrare il predominio assoluto dell' accusa, sia un regalo elargito a mafiosi e delinquenti.
Sono sinceramente convinti che mettere in rilievo le contraddizioni di un testimone dell' accusa sia un atto deplorevole, meritevole della pubblica riprovazione morale.
Sono sinceramente convinti che gli indagati già massacrati sui media pretendano addirittura di lasciarsi intervistare.
Sono sinceramente convinti di essere degli agenti del Bene con la missione di estirpare il Male.
Sono soprattutto convinti che chi dissente dai dogmi del partito dei Pm sia un poco di buono, febbrilmente intento ad applicare alla lettera i dettami del tenebroso Piano elaborato a suo tempo da Licio Gelli.
Curioso e bizzarro argomento, generalmente esteso anche ad altri ambiti della vita associata.
Se per esempio sostieni (peraltro confortato da un voto popolare espresso in un referendum) che ci vorrebbe la privatizzazione della Rai, c' è sempre il piccolo inquisitore che ti inchioda sottolineando che la privatizzazione della Rai la voleva anche Gelli e che dunque la difesa della spartizione partitocratica della tv di Stato costituisce una pratica di sano ed eticamente superiore antipiduismo.
Se sostieni che, insomma, una sia pur blanda separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri potrebbe essere una soluzione ragionevolmente garantista, c' è sempre chi, sinceramente credendoci, ti fa notare che anche in questo caso saremmo di fronte a un eclatante esempio di criptopiduismo.
Difficile difendersi da un argomento così ficcante.
E certo non sarebbe un attestato di genuina fede antigelliana la semplice constatazione che una qualche forma di separazione delle carriere (con modalità e sfumature diverse, ma sempre mantenendo ben ferma la linea divisoria tra chi accusa e chi giudica) è presente nella stragrande maggioranza degli ordinamenti giuridici del mondo democratico.
Tutti servi di Gelli, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dalla Francia alla Spagna e così via?
Sinceramente convinti che questa obiezione nasconda occulte influenze della massoneria deviata, gli antigarantisti che «non ci fanno, ma ci sono» diranno, in tutta e immacolata sincerità, che l' Italia è un caso troppo particolare per poter pretendere di rispettare gli standard di un normale Stato di diritto.
Pretesa di impronta vagamente piduista, peraltro. O no?

Battista Pierluigi

E' stato solo un "incidente tecnico"?

Guido Alpa a Milano: “Strumentali le accuse di un’avvocatura come casta. Non produciamo tondini ma difendiamo i diritti dei cittadini”.


Il 7 ottobre scorso il presidente Alpa ha partecipato alla conferenza convocata dall’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dal titolo "Gli avvocati stanno dalla parte del cittadino".
In questa sede, il presidente del Cnf ha ancora una volta respinto l’accusa rivolta all’Avvocatura e alle professioni intellettuali in genere di rappresentare una casta. “Chi vuole assimilarci all’impresa argomenta in modo strumentale. L’avvocatura vuole partecipare alla soluzione dei problemi della crisi, ma non rinunciando ai principi fondanti della professione, che ne incarnano la insopprimibile funzione sociale”, ha sottolineato nel suo intervento.
Occorre dunque approvare al più presto la riforma forense, ferma in commissione giustizia alla camera. Questa è una settimana cruciale poiché ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti: “Abbiamo più volte ribadito che ci sentiremmo traditi se il governo non mantenesse fede all’impegno di appoggiare la riforma. Chi ritiene che la riforma sia incompatibile con i principi di modernizzazione contenuti nella manovra di agosto è in errore. Un’ ampio dossier dell’Ufficio studi del Cnf argomenta nel dettaglio la nostra convinzione, oltre dare utili indicazioni per sulle novità di maggior impatto nella professione forense”, ha argomentato il presidente del Cnf.

Giustizia: Oua, giudice pace Catanzaro rinvia mediazione a Consulta.


Roma - (Adnkronos) - Nuovo caso di remissione alla Corte Costituzionale delle norme sulla mediazione civile obbligatoria da parte di un giudice di pace di Catanzaro. Ne da' notizia l'Organismo unitario dell'avvocatura.
''Questo ulteriore caso di rinvio alla Corte Costituzionale della normativa sulla media conciliazione, gia' anche sotto l'esame della Corte di Giustizia Europea conferma quanto piu' volte affermato dall'Oua - commenta il presidente, Maurizio De Tilla - Il Giudice di Pace e' chiaro: l'obbligatorieta' insieme agli elevati costi crea un evidente profilo di incostituzionalita'. Lo stesso criterio sancito, appunto, dall'ultima risoluzione del parlamento europeo del 13 settembre scorso, che qualcuno in modo interessato ha mal interpretato''.
''Le ordinanze in tal senso si moltiplicano - conclude De Tilla - ma il ministro Palma evita il problema e si nega al dialogo. E la situazione precipita''.

lunedì, ottobre 10, 2011

SARA' UNA NUOVA D.C.!

Il fisco all'attacco delle libere professioni.


Serrata critica di Antonio Damascelli, coordinatore della commissione per le problematiche in materia tributaria del Consiglio nazionale forense (Cnf), in merito all'aumento delle sanzioni fiscali e il rischio di accertamento, in presenza di uno scostamento del solo 10% del reddito dichiarato rispetto a quello "ricostruito" dagli Uffici Finanziari: «L'ingresso dell'accertamento extracontabile basato esclusivamente sugli studi di settore deroga pericolosamente dal principio della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre non si distingue più se le informazioni ritenute inattendibili sono frutto di una scelta oggettiva, artatamente posta in essere dal contribuente, o siano risultato di una plausibile seppur discutibile formulazione del dato».

domenica, ottobre 09, 2011

Prospettive professionali per ...."avvocati pentiti".

LA “PRIVATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA”: CHI PAGA?


Mediazione civile obbligatoria, processo telematico, PEC, soppressione degli ordini professionali e degli uffici giudiziari, aumento del contributo unificato: questi i punti cardine di una riforma che fa tanto discutere anche al di fuori delle aule di Tribunale e che tende a una generale privatizzazione della giustizia.

Ma tutto ciò in favore di chi? E, soprattutto, chi sarà, alla fine, a pagare il prezzo di un sistema nel quale anche la tutela dei diritti dei cittadini è improntata ai principi della concorrenza e del mercato?

Queste sono le problematiche che affronteranno il prossimo venerdì 14 ottobre – alle ore 15,00 presso il Salone degli Stemmi della Curia Arcivescovile di Salerno – i giovani avvocati della sezione di Salerno dell’A.i.g.a. (associazione italiana giovani avvocati)con un convegno-tavola rotonda che vedrà la partecipazione di avvocati, magistrati e professori universitari ma che, più di ogni altro, perseguirà l’obiettivo di raggiungere quella che è l’effettiva vittima di tale progetto: il cittadino.

È già più di un anno, infatti, che l’avvocatura si oppone, si ribella senza che il suo venga percepito come non più di un tentativo di protezione della “classe”.

La giovane avvocatura salernitana, invece, con il sostegno dei vertici dell’associazione stessa e seguendo un percorso già tracciato dall’OUA e dagli ordini professionali, con questo mezzo vuole informare il cittadino affinchè non resti più spettatore inconsapevole di un cambiamento che determinerà una “legittima” e definitiva lesione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.

Chi, infatti, non avrà la garanzia della tutela effettiva dei propri diritti quando, dinanzi a una presunta lesione degli stessi, sarà obbligatorio rivolgersi – con costi elevatissimi e di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per un giudizio – a un mediatore, la cui competenza e professionalità sono comprovate solo da un attestato rilasciato per aver seguito un corso di formazione di poche ore?

Su chi graverà l’imposizione di costi aggiuntivi per adeguarsi a un processo telematico non attivo e che il sistema non è ancora pronto a recepire e a gestire?

Chi pagherà il disagio della soppressione degli uffici giudiziari con conseguente ingolfamento e rallentamento dei processi già in corso e di quelli ancora – ove sarà possibile – da intentare?

Questi sono i dubbi che gli avvocati – non nella sola veste di professionisti – vogliono ingenerare nei cittadini, non al fine di far perorare una loro causa ma con lo scopo unico di far convergere forze e intenti per anelare al rispetto dei diritti, che costituiscono i principi fondanti la società nazionale e internazionale e che non possono essere, oggi, così “sommessamente elusi”.



Avv.Giulia Maiello
consigliere addetto stampa
A.I.G.A. SALERNO

sabato, ottobre 08, 2011

“SI PRESCINDE DAL CONSENSO OSPEDALIERO PER IL T.S.O.” (Trib. Civile Salerno, GU Di Stasi sent. 12 agosto 2011, n.1689/11).


(.......) Va, quindi, esaminata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta
dall'attore nei confronti della ASL SA/2 con l'atto di chiamata in causa notificato in data 7.1.2004.
Sulla base della documentazione prodotta, sono emerse le seguenti circostanze:
in data 27.3.2000, a seguito di "comportamento impulsivo, agitazione psicomotoria etero aggressività e deliri", su proposta del dott. C. e convalida del dott. V. D.S., con ordinanza del 27.3.2000 prot. n. 81/1 del Sindaco del Comune di Salerno, veniva disposto "trattamento sanitario obbligatorio" nei confronti dell'attore presso l'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 - Dipartimento di Salute Mentale - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura - Distretto 56 (Cfr. cartella clinica n. 15668/2000);
in data 29.3.2000 si disponeva la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio e l'attore accettava di proseguire volontariamente il ricovero, sottoscrivendo tale dichiarazione nella cartella clinica; veniva quindi, data la relativa comunicazione al Sindaco di Salerno;
in data 30.3.200 l'attore veniva dimesso ed affidato ai familiari con prescrizione di controllo presso il CIM;
in data 12.6.2000 il R. si sottoponeva a vista specialistica presso il dott. Francesco Formicola che certificava: "si certifica che L. R.... riferisce di avere da due mesi, incontinenza urinaria ed impossibilità ad avere un rapporto sessuale normale per stortura del glande in fase erettiva";
in data 14.9.2000 il R. si sottoponeva ad esame ecografico che diagnosticava un "adenoma prostatico";
in data 24.10.2001 il R. si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. Germano Baldi che diagnosticava: "induratio penis plastica"; "impotenza coeundi funzionale".
Ciò posto, l'attore pone a fondamento della domanda risarcitoria proprio la sottoposizione a trattamento sanitario senza il suo consenso e la somministrazione coattiva di farmaci non urgenti né necessari da parte dei sanitari.
Sotto il primo profilo, va osservato quanto segue.
Il principio del consenso informato - il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico - ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell'art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della liberta personale, nella quale "è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo" (Corte cost. sentenza n. 471 del 1990); e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad evitare il rischio di complicanze.
Ipotesi di trattamento obbligatorio e costituito dal caso del paziente che, per malattia mentale, non sia in grado di sottoporsi volontariamente ai trattamenti necessari, sicché la valutazione di tale necessità è rimessa ai sanitari ed al sindaco quale autorità sanitaria ex art. 34 ss. 1. 23 dicembre 1978 n. 833, ed alla successiva convalida dell'autorità giudiziaria. Nella specie, si verte proprio in ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio previsto e regolato dagli artt. 1 e 2 della l. n. 180/78 e artt. 33-34-35 della legge 23.12.1978 n. 833 e, pertanto, il trattamento prestato al R. prescindeva dal suo consenso per disposizione di legge.
Inoltre, cessato il trattamento sanitario obbligatorio, il R. continuava la degenza volontariamente, sottoscrivendo la dichiarazione inserita nella cartella clinica.
Va, poi, valutato l'ulteriore profilo della necessita e adeguatezza o meno della terapia farmacologica effettuata al R. durante il ricovero ospedaliero, prima in regime di trattamento sanitario obbligatorio ed in prosieguo per volontaria scelta; cioè va valutata la sussistenza di colpa professionale nell'operato dei sanitari che ebbero in cura il R..
In particolare assume rilievo, ai fini della valutazione della colpa medico – professionale, la perizia intesa come quel complesso di regole tecniche e professionali (regulae artis) espresso dal livello medio della categoria medica di appartenenza con riferimento nelle varie discipline oggetto di specialità; nell'apprezzamento del comportamento del perito rientrano anche la adeguata valutazione in merito alla scelta degli strumenti tecnico - materiali da utilizzare nell'espletamento della prestazione sanitaria, e l'assolvimento di un preciso obbligo di costante aggiornamento che il medico deve mantenere. Assume, altresì, rilievo la prudenza che è rappresentata dall'agire nel rispetto di precise regole di condotta che impongono al medico, in ordine alla soluzione del singolo caso, di scegliere quelle modalità di intervento che sono frutto di un ponderato convincimento e che trovano preciso riscontro nella scienza ufficiale. Nondimeno va evidenziato anche il profilo della negligenza che si qualifica come una serie di atteggiamenti negativi che possono caratterizzare l'operato del professionista ed investono l'aspetto della dimenticanza, della svogliatezza e della pigrizia. Nel caso di specie, l'esame della diligenza professionale va focalizzato nell'ottica dell'adeguatezza o meno delle scelte farmacologiche effettuate dai sanitari.
Sul punto vanno richiamate le risultanze della disposta ctu in quanto pienamente condivisibili per essere correttamente ed adeguatamente motivate sia sotto il profilo scientifico che sotto il profilo logico e supportate da adeguati accertamenti strumentali.
Va, quindi, evidenziato che durante il ricovero dal 27 al 30.3.2000, al R. era instaurata la seguente terapia farmacologica:
in data 27.3.2010, con 1 fiala di Largactil per via intramuscolare e terapia endovenosa con soluzione fisiologica + fiala di EN e con soluzione fisiologica + fiala di EN +I fiala di Largactil.; alle 15,40 praticava una fiala di Tolofen + una fiala di EN per via intramuscolare; erano, inoltre, prescritte 20 gocce di Largactil ai dì;
in data 28.3.2000 il R. era migliorato ed il 29.3.2000, avendo superato il "momento di crisi", e veniva, quindi, sospesa la terapia infusionale e prescritto solo Largactil 10 gocce tre volte al dì;
in data 30.3.2000 il R. era dimesso con prescrizione di controllo presso il Centro di Igiene Mentale Territoriale.
I cc.tt.uu. hanno, innanzitutto, evidenziato che non sono documentate patologie pregresse che avrebbero potuto costituire controindicazioni all'uso di ansiolitici (EN) e di tranquillanti maggiori (Talofen, Largactil). Ben vero, come documentato dall'attore, il Largactil deve essere usato con particolare cautela nei soggetti portatori di ipertrofia prostatica.
Tuttavia va rilevato, in primo luogo, che non risulta in alcun modo che il farmaco in questione sia stato incautamente somministrato, ma, soprattutto, va rilevato che, come rappresentato dai cc.tt.uu., non risulta dimostrato che l'attore fosse (pregresso) portatore di una patologia del tipo di quella (contro)indicata.
I cc.tt.uu hanno pure rimarcato che, pur volendo ipotizzare una preesistente ipertrofia prostatica, questa rappresenterebbe, comunque, una patologia che non controindica in modo assoluto l'uso dei farmaci somministrati al R., ma solamente imponeva una precauzione nell'uso degli stessi ed, in particolare, nell'uso cronico dei tranquillanti maggiori.
I cc.tt.uu, quindi, hanno valutato, tenendo nel debito contro i riscontri documentali, che le modalità di ricovero e di trattamento terapeutico furono adeguate alle condizioni del soggetto all'epoca dei fatti e rispondenti ai protocolli medici.
La terapia farmacologica, pertanto, risultava adeguata alle condizioni di salute del R. al momento del ricovero e non presentava controindicazioni particolari.
Conseguentemente alcun comportamento imperito, imprudente o negligente dei sanitari può ritenersi sussistente.
Quanto all'insorgenza delle patologie di cui è attualmente portatore il R. -"Induratio Penis Plastica" con incurvamento latero-dorsale sinistro al III medio dell'asse del pene; ipertrofia prostatica di grado moderato con lieve sintomatologia da ostruzione cervico – uretrale -, i cc.tt.uu. hanno decisamente escluso "in base alla letteratura scientifica in merito ed alla classica criteriologia medico legale", che entrambe le patologie possano essere in relazione causale o concausale con la terapia farmacologica somministrata al R. durante il ricovero presso il Servizio di Psichiatria dell'ASL SA/2 dal 27.3.2000 al 30.3.2000.
La domanda risarcitoria, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, unitamente a quelle relative alla disposta ctu; le spese relative alla chiamata in garanzia delle compagnie assicuratrici vanno equamente compensate tra le parti.

L'AFORISMA DEL SABATO.

giovedì, ottobre 06, 2011

Le parole del Presidente della Repubblica Napolitano colgono l’essenza dell’Avvocatura.


“L’Avvocatura costituisce una componente peculiare dello Stato di diritto perché a essa spetta l’insostituibile funzione di assicurare una efficace tutela dei diritti fondamentali della persona e garantire una rapida definizione delle controversie di natura economica, esigenza quest’ultima particolarmente avvertita nella difficile fase economica che stiamo attraversando. La scelta d’incentrare il Congresso su questi temi testimonia la volontà di promuovere, in un quadro di cooperazione solidale tra tutti gli operatori del settore, proposte concrete utili a migliorare l’efficienza del servizio giustizia e insieme testimonia la forte determinazione di elevare la formazione culturale e professionale dell’avvocato, presupposto essenziale per l’esercizio della sua alta missione”
Giorgio Napolitano

martedì, ottobre 04, 2011

Penalisti: subito riforma forense,stop sarebbe esiziale.


ROMA - L'Unione delle camere penali sollecita tutte le forze politiche a "contribuire alla più rapida approvazione" della riforma forense "facendo prevalere l`interesse generale a una avvocatura più qualificata e moderna su sterili dispute di parte".
E` quanto si legge in una delibera approvata oggi dalla giunta dell`Ucpi, che si affianca al Cnf nel sostenere che i principi sulla liberalizzazione delle professioni contenuti nella manovra correttiva "non confliggono in alcun modo" con il testo sull`ordinamento forense all`esame della commissione Giustizia alla Camera.
Anzi, "il richiamo espresso al tema della formazione continua e del tirocinio - osservano i penalisti - è assolutamente coerente con gli orientamenti recepiti nel testo di riforma in esame".
La riforma a suo tempo licenziata dal Senato, si legge nella delibera, "venne valutato dall`Unione delle camere penali alla stregua di un sostanziale arretramento rispetto al progetto elaborato e proposto unitariamente da tutte le componenti dell`Avvocatura", ma ora "l`urgenza di una riforma moderna della professione - avvertono i penalisti - deve prevalere anche sull`opportunità di rivedere la legge in discussione e ritornare alla sua originaria e più coerente stesura. Il concreto rischio che la riforma non veda la luce entro la fine della legislatura, e che dunque un più razionale assetto dell`accesso e della formazione e l`introduzione della specializzazione vengano rinviate sine die, sarebbe esiziale - conclude l`Ucpi - per l`Avvocatura e, prima ancora, per il diritto dei cittadini alla difesa, che non può essere praetermessa ad astratte, generiche e già dimostratesi infondate, valutazioni economicistiche in tema di liberalizzazioni".

lunedì, ottobre 03, 2011

Gli articoli del Codice Deontologico Forense recentemente modificati dal CNF.


Art. 55 bis -Mediazione
L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E' fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilità
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

Art.54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

L'Avvocatura italiana è una "casta chiusa" ??

sabato, ottobre 01, 2011

PACCO, DOPPIOPACCO E CONTROPACCOTTO......


Allegri Colleghi, dalla settimana prossima inizia la distribuzione dei "pacchi dono" (albo+agenda), ovviamente pagati dai nostri stessi soldi, fatta nientemeno che dai "membri" del COA personalmente!
E' la prima volta, a memoria nostra, che i nuovi albi non vengono distribuiti direttamente dal personale di segreteria del COA.
Ovviamente il motivo di questa goffa ricerca di "visibilità" c'è: siamo ormai ad ottobre e tra pochi mesi (..ossia a gennaio 2012) dovrà celebrarsi quel logoro e taroccato rito che prende il nome di "elezioni forensi".
Badate bene, non c'è rischio di sorta: liste bloccate, frotte di "anime morte" fatte risuscitare, amici degli amici che dispensano prima il voto e poi il bacio (ovviamente ai "comparielli")...... Insomma, Sant' Americo veglia su tutti e ci sarà la solita riconferma in blocco.
Eppure, eppure la prudenza non è mai troppa ed un poco di clientelismo spicciolo non guasta mai. Per questo va bene anche un'agenda: ..tutto fà brodo!
Ma, direte voi, che ne è dei nostri problemi. Quando ci sarà l'impegno a risolverli ?? Purtroppo è risaputo che i problemi degli avvocati salernitani, come il paradiso, possono attendere.

CONSIGLIOAPERTO

AIGA Salerno: i nuovi organi statutari per il prossimo triennio.

L'AFORISMA DEL SABATO.