sabato, maggio 27, 2017

La valutazione della prova nel processo civile.

"(…..) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull' id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005). (……) Questa Corte ha più volte affermato che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure n. 17097 del 2010)”.

Cass. Civile Sez. Lavoro Sent. num. 13198 del 25/05/2017 Presidente: MACIOCE - Relatore: BLASUTTO.

giovedì, maggio 11, 2017

L’assegno di divorzio ed il nuovo orientamento del Supremo Collegio.

“Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.)”.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.5.2017, n. 11504

giovedì, maggio 04, 2017

Giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive, a partire dal 15 maggio.

I giudici di pace oggi hanno proclamato lo sciopero nazionale della categoria per quattro settimane consecutive, a partire dal 15 maggio e sino all'11 giugno 2017.
Resteranno altresì sospese tutte le attività giudiziarie ed amministrative degli uffici, ivi compresa la redazione ed il deposito di sentenze, decreti ingiuntivi e di qualsiasi altro atto di competenza del giudice.
Malgrado la ferma posizione contraria della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, dei capi del 90% circa degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e, di recente, del Consiglio di Stato, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando intende portare a compimento una riforma che, di fatto, cancella la magistratura onoraria e di pace, ossia una forza lavoro che nel nostro Paese manda avanti la Giustizia, trattando il 60% del contenzioso giudiziario civile e penale.
Il Ministro Orlando non ha alcuna intenzione di seguire la strada, pur sbandierata per mere motivazioni opportunistiche, della stabilizzazione dei magistrati di pace ed onorari in servizio, imposta dall'Europa ed indicata dal Consiglio di Stato.
Al contrario si profila come imminente la presentazione, da parte del Ministro Andrea Orlando al Consiglio dei Ministri, di un provvedimento legislativo che accentuerà tutte le violazioni contestate formalmente dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa all'Italia (trattamento economico e previdenziale discriminatorio, nonchè degradante per un magistrato dello Stato, carenza di tutele per la maternità, la salute, gli infortuni sul lavoro, disconoscimento dei diritti alle ferie ed al TFR, precarietà del rapporto…) e, di fatto, bloccherà completamente le attività degli uffici giudiziari per tutti gli anni a venire, con un impiego dei magistrati onorari e dei giudici di pace, oggi utilizzati a tempo pieno, addirittura ipotizzato dallo stesso Ministro Orlando, a parità delle dotazioni organiche, in un solo giorno a settimana.
Una politica giudiziaria irresponsabile e demolitrice che metterà definitivamente in ginocchio la Giustizia, onerando i magistrati di carriera del doppio dei loro attuali carichi di lavoro, con relativa certezza del blocco dei processi civili e della prescrizione del 90% dei reati.
I giudici di pace hanno scritto alla Commissione Europea, sollecitando la messa in mora dell'Italia ed il suo immediato deferimento al giudizio della Corte di Giustizia Europea.
A giugno si terrà, a tal uopo, una manifestazione dell'intera magistratura di pace ed onoraria a Bruxelles, davanti alle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

(Uni.gi.pa., comunicato stampa 4 maggio 2017)

Oggi è iniziata la raccolta delle firme.