sabato, maggio 27, 2017

La valutazione della prova nel processo civile.

"(…..) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull' id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005). (……) Questa Corte ha più volte affermato che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure n. 17097 del 2010)”.

Cass. Civile Sez. Lavoro Sent. num. 13198 del 25/05/2017 Presidente: MACIOCE - Relatore: BLASUTTO.

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