giovedì, settembre 30, 2010

ESAME AVVOCATO: SE VOTO ASSOLUTAMENTE IDENTICO, SÌ ALLA SOSPENSIVA PER LA RICORREZIONE.


TAR Liguria, Sez. I, 24 settembre 2010, n. 380
Va sospeso, ai fini della ricorrezione degli elaborati, il provvedimento di mancato superamento delle prove scritte privo di motivazione e di segni grafici sugli elaborati
E’ questo il principio con cui il TAR Genova con ord. n. 380/2010 ha accolto l’istanza di sospensiva connessa al ricorso principale finalizzato all’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione forense privo di alcuna motivazione.
In particolare, per il Tar Ligure va ordinata la ricorrezione degli elaborati “Rilevato che la mancanza di correzioni o glosse e, soprattutto, l’assoluta identità del voto – finanche nelle valutazioni espresse su ogni singolo elaborato da ciascun commissario – conseguito in tre distinte e differenti prove, costituiscono spie dell’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria”.

mercoledì, settembre 29, 2010

MAURIZIO DE TILLA (OUA) SCRIVE A BERLUSCONI


Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, con una lettera (di seguito), si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, alla vigilia del suo intervento, alla Camera dei Deputati, sulle priorità del Governo per i prossimi mesi, affinchè prenda nella giusta considerazione, il Decalogo di proposte formulato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) per riformare davvero la macchina giudiziaria.



LA LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


On. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA


Caro Presidente,


Le scrivo in questi momenti di grande tensione politica, alla vigilia del Suo intervento alla Camera dei Deputati sui cinque punti programmatici che Lei presenterà, affinchè anche l’avvocatura possa dare il suo fattivo contributo sulla “Questione giustizia”.
Innanzitutto voglio rivolgerLe il nostro vivo apprezzamento per l’intera opera svolta per risolvere i problemi del Paese in un contesto di grave crisi politico-economico internazionale.
Allo stesso tempo, non posso non evidenziare la nostra preoccupazione per il perdurare dei problemi del sistema giustizia, per la lunghezza dei processi e per le conseguenze sulle imprese, sugli italiani e sulla competitività del nostro mondo produttivo.
Per questa ragione mi permetto di chiederLe di prendere nella giusta considerazione nel Suo programma di priorità del Governo per i prossimi mesi, l’allegato Decalogo di proposte formulato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) per riformare davvero la macchina giudiziaria: dieci iniziative che puntano sulla managerialità, l’efficienza, la modernità, con lo sguardo rivolto ad una giustizia giusta, celere, efficace e rispettosa dei diritti di difesa del cittadino.
Con i più deferenti, cordiali ed affettuosi saluti.
avv. Maurizio de Tilla
Roma, 28 settembre 2010

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: TERMINI DI “COMPARIZIONE” E “COSTITUZIONE”.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE
SENTENZA 9 settembre 2010, n.19246


1. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario.

2. L’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente al decreto ingiuntivo consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.

3. Esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto al decreto ingiuntivo sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico sia conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.

4. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione

martedì, settembre 28, 2010

Lettera del Presidente della Sezione Fallimentare.

Alpa: “Il governo ci esclude dalla riforma della giustizia”.


Un manifesto molto simile a un "j'accuse" contro il governo e la sua politica in tema di giustizia. A firmarlo, stavolta, non sono i magistrati ma gli avvocati, che hanno fatto quadrato intorno al Consiglio Nazionale Forense.
E proprio il suo presidente, Guido Alpa, lancia adesso l'affondo accusando la politica di aver colpevolmente dimenticato i "professionisti della legge" e annuncia una mobilitazione ancora più ampia in occasione della riunione del Congresso nazionale che si terrà a Genova nel novembre prossimo. Si tratta di una totale marcia indietro rispetto alla disponibilità e alle speranze suscitate nella categoria dall’intervento iniziale del ministro Alfano.
Presidente, nel manifesto che avete sottoscritto si accusa il governo di "emarginare l'avvocatura". Perché?
«Prima di tutto il Governo ci sta tenendo alla larga dalla riforma della giustizia, senza ascoltare le nostre proposte e le nostre idee. In secondo luogo si è disinteressato alla riforma del nostro ordinamento professionale, dopo che altre categorie come quella dei notai, dei commercialisti e dei medici sono state riformate. Questo stupisce perché si tratta di un'indifferenza che non tiene conto del ruolo ricoperto dagli avvocati nella società civile. Iniziando dal Parlamento, dove gli avvocati sono circa ISO, fino ai consigli di amministrazione di banche, assicurazioni e imprese dove la categoria è ampiamente rappresentata Anche per questo ci sentiamo traditi».
Parliamo della riforma della giustizia. Cosa non va bene del testo elaborato dal governo?
«La giustizia italiana vive una situazione gravissima che ha bisogno di misure drastiche. L'attuale bozza di riforma della giustizia appare totalmente inadeguata, sia nel merito che nel metodo. Parlando del metodo, nella sua stesura non sono stati interpellati gli avvocati, che sono parte fondamentale del mondo della giustizia. Nel merito, invece, è necessario un maggior stanziamento di risorse economiche perché è impossibile risolvere il problema della giustizia italiana sola attraverso interventi normativi. Dal 1940 ad oggi il Codice di Procedura Civile è stato modificato da legislatore ben 18 volte e i problemi più annosi sono ancora tutti da risolvere. Serve un maggior investimento da parte dello Stato, ma anche più risorse umane. Oggi il sistema si regge su circa 8.000 giudici togati e tra i 5 e i 7.000 giudici onorario laici, che sono ex-magistrati esterni all'organico e che di fatto dovrebbero ricoprire solo un ruolo di sostegno. In realtà la figura del giudice onorario venne introdotta circa 20 anni fa con un carattere di provvisorietà, ma è tuttora vigente".
Quali sono le vostre proposte per risolvere le lungaggini processuali e l'intasamento della giustizia?
«Aumentare le tipologie di controversie che possono essere risolte attraverso l'arbitrato. In questo senso gli ordini professionali degli avvocati possono organizzarsi come camere arbitrali, Oltre a questo siamo anche d'accordo nell'ampliare l’istituto della conciliazione».
Eppure siete stati molto critici verso la bozza di riforma governativa che vuole favorire il ricorso alla conciliazione ...
«Abbiamo detto no a quella proposta perché prevede, a nostro avviso, un ricorso obbligatorio alla conciliazione senza specificare bene per quale genere e tipo di controversie e soprattutto permette di ottenere il titolo di conciliatore anche a giovani che hanno seguito solo il corso di laurea triennale. Inoltre, se è vero che il conciliatore può avanzare una proposta di soluzione della controversia alle parti, vogliamo che questa proposta sia fatta da una persona competente e che conosca bene il diritto, ma soprattutto che sia prevista la presenza di un avvocato, in grado di consigliare le parti sull' effettiva validità e convenienza della proposta stessa».
Prima dell'estate il governo aveva messo mano alla riforma dell'ordinamento forense. A che punto siamo oggi?
«Nel giugno scorso il Senato aveva approvato la proposta di legge. Il testo è stato discusso in aula ma la sua votazione finale è stata sospesa. E ancora oggi non se ne sa nulla. Ci sentiamo traditi dal governo e ci chiediamo perché tanta lentezza, quando sono stati già riformati gli albi di molte altre professioni, come notai, commercialisti, medici. Tanto più che si tratta di un provvedimento urgente: ogni anno 15 mila nuovi avvocati fanno il loro ingresso in un mercato saturo, che ormai ha poco da dare. Per questo vorremmo cambiare le modalità di accesso alla professione, richiedendo più competenza a chi entra ma anche verificando quanti degli attuali 230 mila avvocati italiani svolgono realmente la professione ».
Qual è stata la vostra risposta alle lungaggini della politica?
«Il Consiglio Nazionale Forense intervenuto direttamente laddove la normativa lo permette,ossia sulla deontologia dell'avvocato. Abbiamo predisposto un nostro testo in approvazione proprio questi giorni, all’interno del quale è prevista l’istituzione di corsi formativi per approfondire materie specifiche. Conclusi i corsi, sarà il Consiglio ad assegnare il titolo ai partecipanti. L’ auspicio è che una maggiore specializzazione della professione consenta ai giovani di entrare nel mercato con più forza e più opportunità. Insomma, laddove lo Stato manca, ci siamo organizzati privatamente”.
Daniele Autieri
Data: 28/09/2010 Fonte: LA REPUBBLICA - Affari e Finanza

Per l'iscrizione dell'avvocato all'albo speciale, è necessaria l'esclusività dell’attività.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 settembre 2010, n. 19547
A norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l'iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti, di istituti di credito di diritto pubblico, nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti".
Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso.
Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa.

Notifica mediante consegna al portiere e nullità.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
“Le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che "è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita ... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

sabato, settembre 25, 2010

Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento.


Roma. Il Consiglio nazionale forense ha approvato il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.
Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf.
Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa.
Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.
Esse sono:
1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3) Diritto commerciale
4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5) Diritto industriale
6) Diritto della concorrenza
7) Diritto tributario
8) Diritto amministrativo
9) Diritto della navigazione
10) Diritto dell’Unione europea
11) Diritto penale
Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.
Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.
Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.
Associazioni fra avvocati specialisti. Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.
Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.
Scuole e corsi di specializzazione. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.
Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio. Entrata in vigore. Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011.
Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

L'aforisma del sabato.

mercoledì, settembre 22, 2010

Ordine Avvocati Salerno: offerta formativa deontologia 2010.


27 SETTEMBRE 2010 (ORE 16) AULA PARRILLI
PROF. AVV. MARIO PANEBIANCO (DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SALERNO)
"DIFESA ED AVVOCATURA NELLA CARTA COSTITUZIONALE"
N. 2 CREDITI FORMATIVI


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E’ in arrivo, finalmente, la riforma del condominio?


La riforma del condominio (disegno di legge As71), con il quadro degli emendamenti da approvare ormai definiti, si delinea anche nei particolari e aspetta solo il voto in commissione Giustizia del Senato per decollare. Per il relatore Franco Mugnai «Dopo il parere della V commissione voteremo gli emendamenti». Nel frattempo alla Camera è stata presentata la proposta di legge 3682 (in commissione Giustizia), con alcune sostanziali differenze rispetto al Senato.
Vediamo alcune delle novità inserite con gli emendamenti in approvazione. Anzitutto ci sarà la possibilità del "distacco" del riscaldamento, limitato dal fatto che non devono derivare «notevoli squilibri» di funzionamento o aggravi di spese per altri condomini; le spese di manutenzione restano a carico anche di chi si è distaccato. Un passo in avanti rispetto alle sentenze del passato, dove occorreva comunque partecipare alle spese derivanti dalla "dispersione".

Le modifiche per il risparmio energetico potranno passare con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. Il godimento individuale delle parti comuni si intende tollerato e può essere provato solo con atto scritto comunicato all'amministratore: in questo modo chi mugugna sui fiori in ballatoio o sul portaombrelli sul pianerottolo dovrà farsi carico ufficialmente della protesta e l'amministratore sarà chiamato in causa. Infine, il condominio può chiedere all'amministratore appena nominato una polizza che copra almeno un anno di bilancio.

Ci sono poi norme che si intrecciano con le recenti pronunce della Cassazione. Si prevede, per esempio, che l'amministratore non abbia limiti ai poteri di rappresentanza, pur non facendo allusione diretta alla rappresentanza in giudizio: va detto che la sentenza n. 18331/2010 limita invece fortemente l'autonomia dell'amministratore, sottoponendo tutti i suoi atti alla ratifica da parte dell'assemblea.

Quanto alla questione della modifica delle tabelle millesimali, che la sentenza n. 18477/2010 delle Sezioni unite consente di operare con una maggioranza di 500millesimi (mentre la prassi precedente esigeva l'unanimità), il Ddl As71 indica tra le cause della modifica da chiedersi in via giudiziale l'alterazione del valore dell'unità immobiliare deve superare il 20 per cento. Questo sarà un preciso riferimento in caso di contenzioso, che ovviamente finirebbe per rappresentare un limite per quei condomini che volessero approvare una delibera di modifica anche in caso di lievi variazioni.

Alla Camera, invece, la Pdl Ac3682 introduce con maggiore chiarezza del Ddl As71 la possibilità di cedere i beni comuni: basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti 750 millesimi. E istituisce un fondo di garanzia per i condomini truffati dagli amministratori disonesti, alimentato dal 4% dei loro compensi.

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lunedì, settembre 20, 2010

Vietata la decurtazione cumulativa dei punti della patente.


T.A.R.Campania – Napoli-Sezione V
Sentenza 13 settembre 2010, n. 17400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla:
Sig.ra A. A., rappresentata e difesa dagli Avv. C. L. M. e F. M. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via T. n.116;
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;
Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/09/2010.

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DELIBERATO UNITARIO DELL’ASSISE DELL’AVVOCATURA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DELLA PROFESSIONE FORENSE. COMPATTO NO ALLA MEDIACONCILIAZIONE.


Le componenti istituzionali, associative e politiche dell’Avvocatura, riunite in assise a Roma il 18 settembre scorso, hanno approvato un deliberato (già inviato dall’ufficio stampa del Cnf) sulla riforma dell’ordinamento professionale, sui provvedimenti di riforma del sistema di amministrazione della giustizia, per lo smaltimento dell’arretrato e sulla mediaconciliazione.
Questo il commento al documento di Maurizio de Tilla, presidente Oua: «Importante consonanza tra Oua e Cnf nell’assise generale di sabato: è passata la linea dura, quella della chiarezza, che l’avvocatura auspica da mesi. Chiediamo al ministro Alfano volontà politica e risposte precise sulla riforma della macchina giudiziaria, su quella forense, sullo smaltimento dell’arretrato e sulla mediaconciliazione obbligatoria. Con gli avvocati il confronto deve essere aperto e preventivo, non possono essere solo i destinatari passivi di un’incoerente e punitiva azione legislativa.
L’Oua, nelle settimane scorse, ha lanciato un Decalogo su cui sono già state espresse tante manifestazioni di consenso e di attenzione, ripartiamo da queste dieci proposte, che indicano un percorso concreto sui cui aprire un dialogo e, modificandole e integrandole, se è necessario, costruiamo finalmente un Patto per la riforma del servizio giustizia»
«La fiducia – ha concluso de Tilla - si rinnova solo sulla base di atti concreti e tempi certi, altrimenti l’avvocatura sarà conseguente nel valutare l’operato del guardasigilli e del Governo e, in quell’eventualità, rimaniamo in attesa che il prossimo congresso forense di Genova prenda ancora più forti iniziative di protesta».

Roma, 20 settembre 2010


Le componenti istituzionali, associative e politiche dell’Avvocatura

riunite in assise in Roma presso il complesso di Santo Spirito in Sassia il 18 settembre per discutere sulla riforma dell’ordinamento professionale e sui provvedimenti di riforma del sistema di amministrazione della giustizia e per lo smaltimento dell’ arretrato ribadite le istanze e le posizioni già espresse nei documenti congressuali, nelle audizioni e nelle riunioni con gli esponenti del Governo e del Parlamento,
dopo ampio dibattito, approvano all’unanimità la seguente deliberazione:

mozione conclusiva

1) L‘Avvocatura manifesta amarezza e forte disappunto per la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento forense in assoluta violazione degli impegni assunti dal governo e dal parlamento per conferire rigore, qualificazione ed efficienza nell’esercizio della professione di avvocato.
2) Rileva le gravi carenze nei progetti di riforma della giustizia civile e penale, esaurendosi gli interventi attuati e proposti in maldestri strumenti di sostanziale rottamazione del carico giudiziario senza curarsi dei diritti dei cittadini ad avere una giustizia "giusta".
3) Chiede con determinazione di essere consultata preventivamente come prevede il dettato legislativo su tutte le riforme in atto concernenti la giustizia, in particolare lo smaltimento dell’ arretrato, l’assetto ordinamentale del giudice laico, l’accelerazione dei processi e la semplificazione dei riti, le modifiche del codice civile e penale, le modifiche dell’ordinamento giudiziario, le modifiche della Costituzione e delle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico.
4) L’ Avvocatura deplora di non essere stata consultata sulla disciplina normativa e regolamentare sulla media-conciliazione e sulla mancata previsione dell’ assistenza forense obbligatoria in contrasto con l’ art 24 della Costituzione sugli effetti civilistici del difetto di informativa che esorbitano dalle sanzioni meramente disciplinari.
5) Rileva che la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea.
6) Deplora la proliferazione di corsi rivolti alla sedicente formazione di conciliatori sottoqualificati e sprovvisti delle capacità necessarie per svolgimento di un delicato compito.
7) Insiste sulla richiesta di rinviare di almeno un anno l’entrata in vigore del sistema della conciliazione obbligatoria che riguarderà nel primo periodo di applicazione almeno un milione di controversie.
L’Avvocatura, istituzionalmente deputata alla difesa dei diritti, non può che denunciare le gravi responsabilità di Governo e Parlamento a tradire le esigenze dei cittadini e si dichiara pronta ad assumere compiti e responsabilità per la istituzione dell’ufficio del giudice, per la disciplina del giudice laico, per il coinvolgimento attivo dei consigli giudiziari e nei progetti di organizzazione telematica funzionale e strutturale degli uffici.
Invita
il ministro della giustizia a rispondere a tutte le richieste formulate, che saranno ribadite con manifestazioni di protesta e di proposta che si cumuleranno nel congresso nazionale di Genova del novembre prossimo.
Gli esponenti dell’Avvocatura valuteranno ad esito di questa sollecitazione la permanenza del rapporto di fiducia degli avvocati, espressione costituzionale delle istanze di giustizia dei cittadini nelle istituzioni che rappresentano il settore giudiziario.
E ciò tanto più nella situazione di emarginazione dell’avvocatura dal concorrere a formulare le scelte più appropriate per garantire i principi sui quali si fonda lo Stato di diritto.

Organismo Unitario dell’Avvocatura
Consiglio Nazionale Forense
Ordini Forensi
Unioni Regionali Forensi
Associazione Nazionale Forense
Unione delle Camere Penali

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E' attendibile la suocera?


(Cassazione penale Sentenza 03/09/2010, n. 32675)
Con la sentenza in epigrafe il Supremo Collegio ha ribadito la necessità che nella valutazione delle prove sia sempre assicurato dal giudice penale un adeguato e prudente vaglio di ogni circostanza che possa incidere sulla attendibilità e che sia assolto in modo pieno l’onere di una adeguata motivazione.
Non assolve tale coppia di doveri il giudice d’appello che, a fronte di una imputazione originata dalla denuncia del marito separato, che lamentava che la ex moglie non gli consentiva di frequentare nel modo prescritto la figlia, valorizzi acriticamente le dichiarazioni rese dallo stesso marito e dalla madre di lui.
La decisione della Corte di merito era fondata su una massima di esperienza per quanto attiene la posizione del marito, osservandosi che la attendibilità delle dichiarazioni è, ovviamente, inversamente proporzionale al grado di ostilità che il dichiarante abbia nei confronti dell’imputato (e nella fattispecie risultava elevata animosità reciproca).
Un’ analoga massima di esperienza non veniva espressamente formulata, invece, per quanto attiene le dichiarazioni della suocera, atteso che la sentenza si fermava a rilevare come essere fossero state sostanzialmente limitate a riportare le dichiarazioni del figlio e poco perspicue.
Non sembra tuttavia potersi negare come, statisticamente, le dichiarazioni di stretti congiunti della parte offesa, massimamente della madre della parte civile e ancor maggiormente rispetto a circostanze ad alto contenuto emotivo come quelle concernente la conflittualità sui figli con la nuora separata, si presentino con un ragionevole grado di non del tutto ferma attendibilità e che esse, anche se rese in buona fede, devono essere valutate con rigore.
Di tale rigorosa valutazione deve inoltre darsi una articolata e precisa motivazione nei gradi di merito del giudizio, ricorrendo altrimenti un vizio della sentenza.

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sabato, settembre 18, 2010

OUA: NECESSARIA UNA SOSPENSIONE DEL NUOVO CODICE SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO.


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana prende posizione sul nuovo Codice sul processo amministrativo, entrato in vigore giovedì, e appoggia la richiesta dell’ANMA, guidata da Linda Sandulli, di una sospensione della normativa per riorganizzare gli uffici giudiziari e mettere a regime il nuovo sistema.

Secondo Maurizio de Tilla, presidente Oua, «le preoccupazioni dei magistrati sono più che fondate. Gli uffici non sono ancora preparati alle regole previste dal nuovo Codice per il processo amministrativo e non ha alcun senso andare incontro a disfunzioni, errori e, in sintesi, ad una situazione di caos per i cittadini, gli avvocati e i giudici stessi».


«Se serve più tempo per mettere a regime il nuovo sistema – ha concluso de Tilla - si raccolga la richiesta di una sospensione avanzata dall’Anma. Ci auguriamo che il Governo accolga le nostre osservazioni: è una scelta di buonsenso»

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Assemblea Nazionale Unione Camere Penali.



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L'aforisma del sabato.

venerdì, settembre 17, 2010

Cassazione: anche il tempo necessario per mettere la tuta di lavoro va retribuito.


La Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per indossare la divisa di lavoro deve essere retribuito dal datore di lavoro.
Anche cambiarsi d'abito infatti comporta una "spesa di energie messe a disposizione del datore di lavoro".
La decisione della Suprema Corte arriva dopo diversi anni di contrasti giurisprudenziali e chiarisce che "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva".
Sulla scorta di tale principio Piazza Cavour ha respinto il ricorso di un'azienda della capitale, che non voleva riconoscere ai propri dipendenti una paga aggiuntiva per il tempo che impiegavano a mettersi la tuta.
Come si legge in sentenza (la n.19358/2010) i lavoratori per entrare in azienda dovevano usare un tesserino magnetico e poi percorrere cento metri per accedere allo spogliatoio dove dovevano indossare la tuta ed effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro.
In questo modo i lavoratori dovevano mettere a disposizione dell'azienda un tempo aggiuntivo di cui volevano essere retribuiti.
Il Tribunale di Roma, aveva dato torto ai lavoratori, che chiedevano venti minuti giornalieri in più. La Corte d'Appello aveva poi ribaltato la decisione.
La Suprema Corte ha ora detto la parola definitiva respingendo le difese dell'azienda e stabilendo che "nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attivita' accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio puo' rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria".
Di conseguenza, concludono gli 'ermellini', "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva".

giovedì, settembre 16, 2010

Giustizia: Avvocatura conferma agitazione su conciliazione.


(ANSA) - L'Organismo unitario dell'Avvocatura conferma lo stato di agitazione e le proteste già programmate contro il provvedimento sulla mediaconciliazione.
La decisione e' stata presa dopo la ''netta chiusura sui nodi posti dall'Oua, specie riguardo l'obbligatorietà'', manifestata in un incontro dai dirigenti dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia; dirigenti che hanno invece espresso ''grande attenzione'' alle proposte in materia di giustizia contenute nel decalogo messo a punto dall'Oua.
Sulla mediaconciliazione '' ci rivolgeremo al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e al ministro di Giustizia, Angelino Alfano - annuncia il presidente dell'Oua Maurizio de Tilla - perché intervengano a tutela dei cittadini e del buon funzionamento della giustizia''.

mercoledì, settembre 15, 2010

Bando Inps per la ricerca di n. 2.635 legali esterni per le domiciliazioni.


Dopo la sperimentazione posta in atto lo scorso anno, l'Inps cerca 2.635 avvocati esterni da utilizzare come procuratori domiciliatari e/o sostituti di udienza.
I legali potranno presentare domanda, per via telematica, connettendosi al sito www.inps.it a partire dal 15 settembre prossimo e fino al 24 ottobre 2010.
Gia` il prossimo 29 ottobre verranno formate delle liste provvisorie circondariali da trasmettere alla Direzione generale.
Sarà poi una commissione centrale a procedere alla valutazione dei curricula.
Entro dicembre le liste circondariali verranno rese definitive. .

Convenzione Banca Sondrio con Cassa Forense.

martedì, settembre 14, 2010

Divorzio: l'assenza dei coniugi per il tentativo di conciliazione non vizia la sentenza.


Il tentativo di riavvicinamento dei coniugi, infatti, non rappresenta una fase obbligatoria del processo divorzile. Lo ricorda la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 17336/10.
E' stato respinto il ricorso della moglie contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l'ex marito. Entrambi i coniugi, infatti, non si erano presentati all'udienza presidenziale fissata per il tentativo di conciliazione.
Alla stessa udienza, però, era intervenuto il difensore della donna senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento per malattia della propria assistita. Agli “ermellini” tanto è bastato per legittimare l'operato dei giudici di merito e respingere il ricorso della donna, che chiedeva la nullità della sentenza di divorzio.
Il tentativo di conciliazione – ha osserva il Supremo Collegio - pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sull'irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio. Per cui la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

venerdì, settembre 10, 2010

Il cd "filtro in Cassazione" va abrogato con legge.


Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 19051 del 2010, hanno affermato che, quando il Codice di procedura o la giurisprudenza hanno utilizzato la categoria dell'inammissibilità a proposito del ricorso o di suoi elementi, non lo hanno mai fatto con riferimento ad aspetti di fondamento dell'argomentazione, ma, per esempio, a requisiti di legittimazione delle parti o del difensore oppure di impugnabilità del provvedimento.
Il filtro del 2009 ha come obiettivo, ricorda la Cassazione, un bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso in accordo con l'articolo 111 della Costituzione e «la concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità».
Una funzione che deve potere contare su un'equilibrata distribuzione delle risorse in maniera da fornire orientamenti persuasivi e tendenzialmente stabili.
L’Avvocatura, quindi, aveva pienamente ragione quando affermava che l’art. 360 bis c.p.c. sul filtro in cassazione è incostituzionale.
Non può seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno.
Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale.

Il prossimo ODG del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 settembre 2010 (ore 10,00)
1) Lettura ed approvazione verbale precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Iscrizioni e Cancellazioni
4) Pareri
5) Ammissioni gratuito patrocinio
6) Pianta organica: determinazioni-Rel.Cons.Avv.Visconti-
7) Fondo accessorio dipendenti: determinazioni Rel.Cons.Avv.Visconti-
8) Variazione bilancio preventivo 2010 –Rel.Con.Tesoriere-
9) Manifestazione proposta di legge di modifica art. 1 legge 302/90
10) Sussidi e contributi
11) Esposto a Ministero della giustizia e Corte dei Conti inoltrato dalle Avv.C.M. e L.R. contro CdO Avvocati di Salerno –Rel. Il Presidente-*
12) Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera


Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

*I chiarimenti, ancorchè non dovuti per inapplicabilità art. 15 RDL n.1578/33, ma redatti solo per la tutela della onorabilità della Classe Forense Salernitana, sono a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri presso la Segreteria

giovedì, settembre 09, 2010

Incontro Alfano-Alpa: presto la legge professionale forense e lotta all’arretrato.


Roma. Ieri il presidente del CNF ha incontrato il ministro della giustizia Angelino Alfano.
Al centro del colloquio le prospettive in tema di riforma della giustizia e di legge professionale forense, la revisione dei decreti sulla conciliazione, l'aggiornamento delle tariffe forensi puntando su trasparenza e qualificazione.
La riunione è durata circa un’ora, presenti anche il capo dell’ufficio legislativo, Augusta Iannini, e il capo dipartimento dell’amministrazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Luigi Birritteri.
“E’ stato un incontro franco e proficuo”, ha commentato al termine il presidente del Cnf Alpa, “in cui sono stati affrontati tutti i dossier che stanno a cuore all’avvocatura”.
Il presidente Cnf fa sapere che sulla riforma forense il ministro ha confermato il suo impegno a portare a compimento la riforma (in attesa di essere ricalendarizzata in aula al Senato), di cui ha dichiarato di condividere l’impianto, facendosi tramite con il presidente del senato Renato Schifani per discutere delle modalità per accelerarne l’iter.
Sul fronte della tariffe, Alpa sottolinea che il ministro ha apprezzato l’ipotesi di revisione alla quale sta lavorando il Cnf che, avendo come obiettivi la trasparenza e la semplificazione, mira a individuare i criteri di valutazione del compenso dell’avvocato per fasi procedimentali anziché per numero delle udienze o durata del processo.
“Il ministro, pur preso atto delle obiezioni avanzate dalle rappresentanze imprenditoriali, ci ha assicurato che terrà conto della necessità di contemperarle con le esigenze di qualità della prestazione e di adeguato compenso degli avvocati” ha riferito Alpa.
Sulla legge sulla mediazione, in merito alla quale il Cnf chiede da tempo uno slittamento dell’entrata in vigore (oggi fissata al marzo 2011) funzionale ad una revisione del testo e della obbligatorietà, ma anche alla preparazione di avvocati-conciliatori e alla istituzione di organismi di conciliazione da parte degli Ordini forensi, il guardasigilli si è detto pronto a “a valutarlo”, assicurando che vigilerà affinché gli enti formatori operino in modo rigoroso e affidabile.
Alpa ha anche rappresentato al ministro l’intenzione di iscrivere proprio il Cnf e la Scuola superiore dell’avvocatura tra gli enti formatori.
Sullo scottante tema della riforma della giustizia, Alpa fa sapere che Alfano ha assicurato che terrà conto delle proposte dell’avvocatura (a partire dall’istituzione di un ufficio del giudice) e che è sua ferma intenzione risolvere al più presto il problema dell’arretrato.
Il presidente del Cnf Alpa ha garantito l’impegno a individuare, insieme anche con gli uffici del ministero, proposte efficaci ma alternative alla contestata figura dell’ausiliario del giudice (originariamente inserita nella manovra estiva e poi soppressa), sulla quale il ministro ha preso atto delle critiche avanzate dai legali.

Giustizia/ Pd incontra Oua, Orlando: Condivise priorità avanzate, presto discuteremo insieme anche riforma ordinamento forense.


Roma, 8 set. (Apcom) - "E' stato un incontro molto positivo", cosi Andrea Orlando presidente del Forum giustizia del Pd ha commentato il confronto che stamattina si è svolto presso la sede nazionale del Partito Democratico insieme alla giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura guidata dal Presidente Avvocato Maurizio de Tilla.

"Abbiamo avuto modo di constatare -continua Orlando- una sostanziale condivisione delle priorità degli interventi necessari per assicurare efficienza al servizio giustizia: l'organizzazione e l'uso delle risorse destinate al settore, il carcere, la giustizia civile. Realtà che attualmente per l'inadeguatezza delle politiche del governo rischiano l'implosione. In particolare, si è convenuto, nella valutazione dell'insufficienza e dei ritardi nell'attuazione della delega conferita da tempo, al governo per la riforma della giustizia civile. Settore nel quale le modalità dell'introduzione dell'istituto della media conciliazione non solo non appare un progresso ma addirittura rischia di introdurre ulteriori farraginosità ed opacità nel sistema".

"Sono molti i punti di convergenza nel merito: l'esigenza di promuovere un serio processo d'informatizzazione, l'introduzione di figure manageriali nella gestione degli uffici del processo, la ridefinizione della geografia giudiziaria. Nella discussione sono poi emerse proposte dell'Oua che possono integrare la nostra piattaforma, a partire dall'opportunità di rafforzare la rappresentanza forense nei consigli giudiziari e dall'esigenza di procedere ad una riforma organica della magistratura onoraria. L'Oua ha anche posto il tema del riconoscimento del ruolo dell'avvocatura sul quale riteniamo utile un comune approfondimento".

"Si è poi convenuto -conclude il Presidente del Forum Giustizia - di promuovere nelle prossime settimane un ulteriore incontro per affrontare su basi nuove il tema della riforma dell'ordinamento forense anche alla luce del sostanziale stallo che caratterizza l'iter della controversa legge in discussione al Senato".

mercoledì, settembre 08, 2010

Responsabilità dell'avvocato per scelta discrezionale.


Cassazione civile, Sezione 6, Ordinanza n. 17506 del 26/7/2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.

Con sentenza depositata in data 22 settembre 2009 la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato il legale ( S.I.) a risarcire il danno subito dal cliente ( N.E.) per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.

2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., e, in particolare, definisce aberrante il principio posto alla base della sentenza impugnata, secondo cui l'adozione dell'atto di citazione piuttosto che del possibile ricorso per decreto ingiuntivo, quale mezzo per il recupero di un credito, configuri responsabilità professionale del difensore.

Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare assumendo che la Corte territoriale ha trascurato di esaminare gli elementi di fatto posti a sostegno della difesa.

Le due censure che, possono essere trattate congiuntamente presentando profili comuni, sono manifestamente infondate.

Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006.

La sentenza impugnata non si è discostata dai principi ivi enunciati avendo ravvisato, con apprezzamento di fatto congruamente e razionalmente motivato, quindi incensurabile, il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione a disposizione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d'essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non offrono spunti per soluzioni diverse; qui giova sottolineare che la sentenza impugnata, con apprezzamento di merito non censurabile, ha evidenziato il diverso risultato - per lui utile - che il cliente avrebbe conseguito ove il professionista avesse scelto il procedimento monitorio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

....L'attuale fase politica.

martedì, settembre 07, 2010

I SEPARATI IN CASA.

Il vero problema della giustizia: troppi avvocati!


Maurizio de Tilla, presidente dell’OUA, critica il ricorso alle semplificazioni sui problemi della giustizia italiana e replica alle affermazioni rilasciate del magistrato Piercamillo Davigo, a Cernobbio, al Workshop Ambrosetti: «Ieri – racconta de Tilla - eravamo presenti quando il consigliere di Cassazione, Piercamillo Davigo ha esplicitato la sua visione della crisi della giustizia e siamo rimasti interdetti per la supponenza con cui ha affermato che tutto ciò è conseguenza della troppa presenza di avvocati “e dai troppi processi che pendono e che rendono”. Un’idea che non risponde alla realtà dei fatti e che dimostra una conoscenza poco approfondita dei tribunali, piccoli e grandi, e dello stato di sofferenza e disagio che accomuna, invece, avvocati e giudici, dirigenti e lavoratori del settore: tutti in prima linea, ogni giorno, con un contenzioso che cresce e con una mortificazione costante dei diritti dei cittadini, delle imprese e del proprio lavoro».
«Che poi gli avvocati siano tanti – ha continuato - noi siamo i primi a dirlo, tanto è vero che siamo impegnati affinché si approvi rapidamente la legge di riforma forense e si definisca un provvedimento di selezione e di accesso programmato nella facoltà di legge per la professione di avvocato. Proposta avanzata dall’Oua proprio a Cernobbio, anche al ministro Gelmini».

lunedì, settembre 06, 2010

Giustizia: Fini, Ghedini simpatico ”dottor Stranamore” ma problemi incancreniscono.


Mirabello (Ferrara), 5 set. (Adnkronos) - La riforma della giustiza nei suoi diversi aspetti anche legati ai diversi progetti presenti in Parlamento e' urgente, pero' per il presidente della Camera Gianfranco Fini "e' ora di finirla con l'affidare a quel simpatico dottor Stranamore che e' Nicolo' Ghedini il compito di risolvere le questioni, mentre nei fatti i problemi incancreniscono".

Giustizia: mercoledi' Alfano incontra presidente OUA De Tilla.


Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Mercoledi' prossimo, alle 15, il ministro della Giustizia Angelino Alfano incontrera' a Roma il presidente dell'Organismo unitaro dell'avvocatura (Oua), Maurizio de Tilla. Lo ha annunciato lo stesso De Tilla, a margine dei lavori del Workshop dell'European House Ambrosetti, a Cernobbio, dove il presidente dell'Oua e' intervenuto sul 'processo breve'.
Rivolgendosi al ministro Alfano, ha sottolineato "la necessita' che si apra un confronto serio sullo stato di grave crisi della nostra macchina giudiziaria e sulle ricadute quotidiane sui cittadini e sulla competitivita' del Paese", chiedendo che "il dialogo riparta dal 'decalogo' di proposte presentato dall'Oua".
"L'Italia - ha sottolineato de Tilla - non ha bisogno di altre polemiche sulla giustizia o sul 'processo breve'. Ha invece bisogno di un clima di sereno confronto e di proposte concrete che diano risposte efficaci ad un sistema giustizia in stato comatoso. Noi chiediamo che su questa grande questione democratica e nazionale - ha aggiunto - si mettano da parte le sterili contrapposizioni e si affermi un metodo di dialogo trasversale agli schieramenti e che coinvolga tutti gli attori del sistema: avvocatura, magistratura togata e laica, dirigenti e funzionari dei tribunali. L'Oua ha gia' avanzato un decalogo di proposte concrete con una filosofia di fondo: innovazione tecnologica, modernizzazione, managerialita', centralita' dei diritti del cittadino, parita' di ruoli tra avvocati e magistrati".
"Consideriamo positivo l'impegno del ministro Alfano sul fronte degli investimenti - ha concluso - ma non basta. Attendiamo dall'incontro previsto mercoledi' prossimo una maggiore attenzione al nostro decalogo e un ripensamento su alcune iniziative legislative sbagliate, come la mediaconciliazione obbligatoria".

venerdì, settembre 03, 2010

Processo breve: Organismo Avvocatura, inefficace senza riforma.


(ANSA) - ROMA - Il processo breve non sarà efficace senza una riforma globale della Giustizia.
Lo dice l' Organismo Unitario dell' Avvocatura che ha stilato un decalogo di proposte sulle quali chiede al ministro Alfano di avviare il confronto.
''Si' al processo breve - spiega il presidente Maurizio De Tilla -, perche' in via di principio non possiamo che essere d'accordo con qualunque intervento che contribuisca a ridurre l'eccessiva durata dei processi, ma il ddl definitivo, che si ha intenzione di approvare, deve essere fortemente emendato e deve essere accompagnato da una riforma complessiva della macchina giudiziaria sia nel civile che nel penale. Altrimenti rischia di naufragare''.
Il ddl sul ''processo breve'' - osserva il presidente dell'Oua - rischia di sottovalutare le ricadute sui procedimenti civili. Purtroppo, l'attenzione come sempre e' rivolta, solo agli aspetti legati al penale e alle estenuanti e immancabili contrapposizioni politiche sulla giustizia''. (ANSA).

DECALOGO OUA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA.


1. Più consistenti risorse economiche e materiali da gestire, senza sprechi negli apparati amministrativi delle sedi giudiziarie;

2. Assunzione di uno o più manager in ciascuno dei medi e grandi uffici giudiziari per gestire con efficienza “l’Azienda giustizia”;

3. Applicazione generalizzata del “Metodo Barbuto” che ha dato positivi risultati negli uffici giudiziari dove è stato applicato;

4. Incremento della produttività del lavoro dei giudici, accompagnato da un numero maggiore di magistrati togati e dall’istituzione della figura dell’assistente del giudice (da individuare tra gli idonei al concorso in magistratura e i giovani avvocati che hanno conseguito a livello distrettuale i primi venti posti in una ideale graduatoria degli esami di avvocato);

5. Recupero dei magistrati sottratti al proprio ruolo eliminando così i distaccamenti presso ministeri o enti;

6. Individuazione di una nuova figura di giudice laico da valutare con un accesso rigoroso e selettivo;

7. Diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico;

8. Drastica riduzione dei riti (su questo il Governo sta lavorando), unificandoli in due, massimo tre modelli procedurali;

9. Modifica dell’art. 111 della Costituzione stabilendo che possono essere impugnate per cassazione le sentenze di appello, fatta eccezione: a) per quelle pronunciate in 1° grado dal Giudice di Pace, escluse le ipotesi di cui all’art. 7 comma 2° nel caso in cui la sentenza pronunci la condanna al pagamento per un importo superiore alla competenza stabilita al suo 1° comma; b) per quelle pronunciate nei giudizi ex art. 440 c.p.c.; c) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 22 bis comma 1° l. 689/81; d) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 3 l. 89/2001.;

10. Sul piano della modifica delle regole processuali:

- abrogare la media-conciliazione obbligatoria e intensificare il potere conciliativo del giudice anche nella fase precontenziosa da istituire in grado di appello;

- introdurre la possibilità per il difensore di compiere anche nel processo civile, e con le medesime cautele del processo penale, indagini difensive, sì da potersi previamente rendere conto della fondatezza in fatto di un’azione giudiziaria, prima ancora di intraprenderla;

- eliminare l’istituto del regolamento di competenza

giovedì, settembre 02, 2010

Mediaconciliazione: i GDP solidali con l'Avvocatura.


U N I O N E NAZIONALE G I U D I C I D I P A C E
* unagipa *

Roma 2 settembre 2010

COMUNICATO STAMPA

L’UNIONE SOLIDALE CON L’AVVOCATURA

L’Unione Nazionale dei Giudici di Pace condivide le preoccupazioni e la denuncia dell’Avvocatura su tempi, costi ed efficienza del sistema giudiziario.
In tal senso, l’Unione manifesta solidarietà ed appoggio alle azioni di protesta dell’Avvocatura programmate per il 16 settembre prossimo.
Non si risolvono i problemi della Giustizia aumentandone irrazionalmente i costi ed aggravandone le modalità di accesso: l’approvazione di oneri fiscali ed economici sempre maggiori, anche in conseguenza dell’imminente entrata in vigore della conciliazione obbligatoria, graverà principalmente sulle cause di minor valore (la maggior parte), che interessano piccole imprese, liberi professionisti, artigiani e comuni cittadini.
Il “Giusto Processo” è un diritto di tutti i cittadini e non un privilegio per pochi facoltosi.
La conciliazione obbligatoria allungherà, peraltro, anche i tempi del processo, introducendo, nella sostanza, un quarto grado di giudizio.
L’Unione denuncia, altresì, il ritardo nella definizione delle riforme della Giustizia di Pace e della Magistratura Onoraria, due componenti insostituibili per il funzionamento della Giustizia, che smaltiscono oltre il 50% dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari.
E’ necessaria l’immediata normalizzazione dei rapporti di lavoro in atto, con riconoscimento ai giudici di pace della rinnovabilità dei mandati (a costo zero) e delle irrinunciabili tutele costituzionali (previdenza, salute, famiglia..).
Nel reclutamento dei nuovi giudici di pace occorrerà ricorrere esclusivamente ad avvocati dalla comprovata esperienza professionale, al fine di garantire sempre maggiore qualità ed efficienza alla funzione.

Il Presidente
Gabriele Longo

Il Segretario Generale
Alberto Rossi

XXX Congresso Nazionale Forense: il programma.

E’ nulla la procura alle liti per il giudizio in Cassazione, rilasciata in calce alla sentenza impugnata (Cass. Civ. sent. n. 1710/2010).


È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso.
Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso.
Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.