martedì, settembre 28, 2010

Per l'iscrizione dell'avvocato all'albo speciale, è necessaria l'esclusività dell’attività.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 settembre 2010, n. 19547
A norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l'iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti, di istituti di credito di diritto pubblico, nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti".
Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso.
Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa.

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