giovedì, settembre 02, 2010

E’ nulla la procura alle liti per il giudizio in Cassazione, rilasciata in calce alla sentenza impugnata (Cass. Civ. sent. n. 1710/2010).


È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso.
Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso.
Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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