martedì, settembre 14, 2010

Divorzio: l'assenza dei coniugi per il tentativo di conciliazione non vizia la sentenza.


Il tentativo di riavvicinamento dei coniugi, infatti, non rappresenta una fase obbligatoria del processo divorzile. Lo ricorda la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 17336/10.
E' stato respinto il ricorso della moglie contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l'ex marito. Entrambi i coniugi, infatti, non si erano presentati all'udienza presidenziale fissata per il tentativo di conciliazione.
Alla stessa udienza, però, era intervenuto il difensore della donna senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento per malattia della propria assistita. Agli “ermellini” tanto è bastato per legittimare l'operato dei giudici di merito e respingere il ricorso della donna, che chiedeva la nullità della sentenza di divorzio.
Il tentativo di conciliazione – ha osserva il Supremo Collegio - pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sull'irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio. Per cui la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

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