venerdì, settembre 10, 2010

Il cd "filtro in Cassazione" va abrogato con legge.


Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 19051 del 2010, hanno affermato che, quando il Codice di procedura o la giurisprudenza hanno utilizzato la categoria dell'inammissibilità a proposito del ricorso o di suoi elementi, non lo hanno mai fatto con riferimento ad aspetti di fondamento dell'argomentazione, ma, per esempio, a requisiti di legittimazione delle parti o del difensore oppure di impugnabilità del provvedimento.
Il filtro del 2009 ha come obiettivo, ricorda la Cassazione, un bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso in accordo con l'articolo 111 della Costituzione e «la concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità».
Una funzione che deve potere contare su un'equilibrata distribuzione delle risorse in maniera da fornire orientamenti persuasivi e tendenzialmente stabili.
L’Avvocatura, quindi, aveva pienamente ragione quando affermava che l’art. 360 bis c.p.c. sul filtro in cassazione è incostituzionale.
Non può seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno.
Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale.

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