venerdì, settembre 03, 2010

DECALOGO OUA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA.


1. Più consistenti risorse economiche e materiali da gestire, senza sprechi negli apparati amministrativi delle sedi giudiziarie;

2. Assunzione di uno o più manager in ciascuno dei medi e grandi uffici giudiziari per gestire con efficienza “l’Azienda giustizia”;

3. Applicazione generalizzata del “Metodo Barbuto” che ha dato positivi risultati negli uffici giudiziari dove è stato applicato;

4. Incremento della produttività del lavoro dei giudici, accompagnato da un numero maggiore di magistrati togati e dall’istituzione della figura dell’assistente del giudice (da individuare tra gli idonei al concorso in magistratura e i giovani avvocati che hanno conseguito a livello distrettuale i primi venti posti in una ideale graduatoria degli esami di avvocato);

5. Recupero dei magistrati sottratti al proprio ruolo eliminando così i distaccamenti presso ministeri o enti;

6. Individuazione di una nuova figura di giudice laico da valutare con un accesso rigoroso e selettivo;

7. Diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico;

8. Drastica riduzione dei riti (su questo il Governo sta lavorando), unificandoli in due, massimo tre modelli procedurali;

9. Modifica dell’art. 111 della Costituzione stabilendo che possono essere impugnate per cassazione le sentenze di appello, fatta eccezione: a) per quelle pronunciate in 1° grado dal Giudice di Pace, escluse le ipotesi di cui all’art. 7 comma 2° nel caso in cui la sentenza pronunci la condanna al pagamento per un importo superiore alla competenza stabilita al suo 1° comma; b) per quelle pronunciate nei giudizi ex art. 440 c.p.c.; c) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 22 bis comma 1° l. 689/81; d) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 3 l. 89/2001.;

10. Sul piano della modifica delle regole processuali:

- abrogare la media-conciliazione obbligatoria e intensificare il potere conciliativo del giudice anche nella fase precontenziosa da istituire in grado di appello;

- introdurre la possibilità per il difensore di compiere anche nel processo civile, e con le medesime cautele del processo penale, indagini difensive, sì da potersi previamente rendere conto della fondatezza in fatto di un’azione giudiziaria, prima ancora di intraprenderla;

- eliminare l’istituto del regolamento di competenza

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