sabato, ottobre 30, 2010

L'aforisma del sabato.

Delibera 27/10/2010 del COA di Salerno.


Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.
Delibera assunta nella seduta consiliare del 27 ottobre 2010.

(omissis) Il Presidente relazione circa l’esito della richiesta avanzata dai soli avv.ti Chiara Memoli e Lucia Ragone alla Corte dei Conti ed al Ministero della Giustizia,con la quale, denunciando, tra l’altro, presunte, infondate ed inesistenti irregolarità e/o violazioni del bilancio consuntivo 2009, approvato dall’Assemblea degli iscritti, hanno chiesto un provvedimento teso ad attuare una sorta di vigilanza nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno per accertare le reali situazioni contabili dell’Ordine, con ogni conseguenza di legge per eventuali responsabilità civili, amministrative e penali.
Il Presidente prosegue nella sua informativa comunicando al Consiglio di aver ricevuto dal Ministero della Giustizia la risposta alle deduzioni formulate ed aggiunge : “Superfluo sottolineare che anche tale iniziativa ha altre motivazioni ed altri fini ormai ben noti a tutti i Colleghi i quali hanno manifestato aspra disapprovazione per l’esposto degli avv.ti Memoli e Ragone, piena fiducia, vicinanza al Consiglio e rispetto per l’Assemblea che approvò il bilancio. Il Ministero della Giustizia ha stabilito che non sussistono ragioni, riconoscendo, quindi, l’ineccepibilità del comportamento del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea.
Il Consiglio
Delibera di pubblicare sul sito www.ordavvsa.it quanto innanzi al fine di informare ed assicurare la Classe Forense, mortificata e stupefatta da tali strumentali iniziative, attuate per la prima volta nella vita dell’Avvocatura Salernitana, offendendo la Sua gloriosa storia, le Sue tradizioni, il Suo onore, la Sua dignità, che tale patrimonio di valori è stato tutelato, difeso e riaffermato.

venerdì, ottobre 29, 2010

L'OUA impugna al Tar del Lazio il regolamento attuativo sulla mediaconciliazione e gli atti connessi.


"Obbligatorietà e presenza necessaria dell'avvocato, i nodi irrisolti di un regolamento attuativo che rende manifesta la palese incostituzionalità del decreto legislativo".
Così Maurizio de Tilla spiega le ragioni dell’impugnazione al Tar del Lazio del regolamento attuativo per la mediaconciliazione obbligatoria.
“Le ragioni della nostra ferma opposizione sono ampiamente note, purtroppo però le richieste di modifica del decreto avanzate dall’Oua, recependo le osservazioni e le forti critiche di tutta l’avvocatura, sono rimaste senza ascolto. Il regolamento attuativo acuisce ulteriormente i nodi irrisolti e dimostra la scarsa attenzione politica dei nostri interlocutori. Tra gli ulteriori aspetti negativi la previsione di un regime transitorio per mettere a regime nuovi e vecchi conciliatori e l’apertura anche ai laureati triennali per esercitare questa funzione di grande delicatezza. La filosofia di fondo sembra essere: tutti conciliatori a scapito di qualunque requisito di selezione e qualità.
L’impugnazione è un atto necessario!
L’OUA solleverà la questione d’incostituzionalità della mediaconciliazione obbligatoria e della mancata previsione dell’assistenza legale con evidente violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Allo stesso tempo cogliamo ancora una volta l’occasione per fare un plauso alla presentazione da parte del senatore Benedetti Valentini di un ddl che, invece, raccoglie le nostre preoccupazioni e modifica il decreto legislativo a tutela dei cittadini e per garantire un reale funzionamento dell’istituto della mediazione.
Roma, 29 ottobre 2010

giovedì, ottobre 28, 2010

Oggi gli emendamenti al "lodo Alfano".

GIUSTIZIA: ALFANO INCONTRA PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.


(ASCA) Roma - ''Il Ministro della Giustizia Angelino Alfano ha incontrato presso la sede di via Arenula il prof. Guido Alpa, in occasione della sua conferma, per un altro triennio, alla presidenza del Consiglio Nazionale Forense. Il Ministro, nel complimentarsi con il presidente Alpa, ha formulato l'auspicio di proseguire nel rapporto di leale collaborazione con l'avvocatura, finora proficuamente intrattenuto nell'interesse delle istituzioni''. Lo rende noto un comunicato del ministero della Giustizia.

''Il colloquio e' stata l'occasione per fare il punto su numerose questioni di interesse dell'avvocatura - continua la nota -. Il presidente Alpa ha evidenziato il grave problema nascente dalle recenti pronunce giurisprudenziali sui termini dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che rischiano di stroncare moltissimi processi con decisioni basate su di un cavillo procedurale, senza entrare nel merito dei fatti oggetto del giudizio. Il Ministro Alfano ha garantito la massima attenzione sulla questione, gia' oggetto di analisi da parte degli uffici di via Arenula, e si e' riservato di presentare una iniziativa legislativa ad hoc''.

''Nel corso dell'incontro il Ministro Alfano ha discusso con il presidente Alpa dello stato dei lavori parlamentari della riforma della professione forense, ribadendo il proprio impegno a sollecitare il Senato ad accelerare i tempi della discussione dell'importante disegno di legge.

La discussione - si legge ancora nel comunicato - ha avuto ad oggetto anche le prossime iniziative legislative per l'accelerazione del contenzioso civile pendente e per l'eliminazione dell'arretrato, materia in relazione alla quale il presidente Alpa ha garantito, in tempi molto brevi, un contributo di idee dell'avvocatura. Il Ministro Alfano ha, inoltre, manifestato la sua disponibilita' a procedere all'aggiornamento delle tariffe professionali degli avvocati, ferme al 2004, cogliendo l'occasione per compensare adeguatamente l'opera prestata dagli avvocati per la conciliazione delle cause civili''.

mercoledì, ottobre 27, 2010

Giustizia come spettacolo: nota di protesta dell’UCPI.


(ANSA) - Accertare le ''responsabilita''' della ''barbarie'' che ''si è consumata in queste ore con la diffusione in audio degli interrogatori resi dagli indagati di Avetrana''.
La richiesta viene dall'Unione delle Camere penali che in una nota denuncia ''la violazione ormai sistematica delle più elementari regole dello Stato di diritto'' e ''invita tutti a riassumere compostezza umana e professionale, a cominciare dalle parti processuali per finire con gli organi d'informazione'', visto che ''le indagini per un delitto non sono equiparabili ad una partita di calcio, se non altro poiché coinvolgono la libertà e la dignità degli esseri umani''. Ce n'e' anche per gli avvocati delle parti ''ben poco allenati al dovere di riservatezza''.
''La spettacolarizzazione della giustizia ha travolto un principio cardine del processo: quello della segretezza delle indagini, che è funzionale alla serenità delle stesse- lamenta l'Ucpi- Mentre i torpedoni scaricano frotte di turisti sulla scena del delitto come allo stadio, i media trasmettono il processo minuto per minuto attraverso la pubblicazione vietata di delicati atti del processo, e non ci si fa mancare neppure l'accompagnamento di canoniche interviste, viene da dire a "bordo campo", di avvocati difensori ben poco allenati al dovere di riservatezza e persino al segreto professionale''.

martedì, ottobre 26, 2010

Deliberato del Comitato dei Delegati della Cassa Forense.


Il Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, riunito in Roma il 22 ottobre 2010,
PRESO ATTO
dell’intervenuta approvazione in data di ieri, da parte della Commissione Giustizia del Senato, di un emendamento all’art. 17 del progetto di riforma dell’Ordinamento Professionale Forense, a firma Poretti, Perduca, Bonino, con il parere favorevole del Governo, per effetto del quale è stata abolita l’incompatibilità tra la libera professione di Avvocato e il lavoro dipendente presso imprese private;
RILEVA
1) La modifica è in contrasto con la definizione dell’Avvocato contenuta nell’art. 1 del progetto di riforma, in quanto incide gravemente, compromettendoli, sui caratteri fondanti di autonomia e indipendenza della professione forense. Infatti la figura dell’avvocato verrebbe completamente stravolta, perché l’avvocato-dipendente, quale subordinato, non avrebbe la facoltà di decidere liberamente le scelte difensive, dovendo “obbedire” al datore di lavoro. Il valore dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato deve essere invece salvaguardato nel primario interesse del funzionamento della giustizia;
2) I grandi utenti della Giustizia, banche, società di assicurazione, maggiori imprese, etc., potrebbero assumere, come dipendenti, avvocati in gran numero e non rivolgersi più ai liberi professionisti, ai quali ora è riservata l’esclusiva della rappresentanza processuale. Le imprese, dunque, si rivolgeranno all’avvocato libero solo quando potranno imporre tariffe miserevoli. Questo passaggio, che potrebbe essere anche rilevante, dalla libera professione al lavoro dipendente, oltre ad alterare gli equilibri di mercato e a sconvolgere ogni più elementare regola di libera concorrenza, avrebbe gravissimi effetti negativi sul funzionamento della Giustizia e sull’esistenza dell’autonoma Cassa di Previdenza;
3) Gli effetti negativi per l’amministrazione della Giustizia sono numerosi ed ineliminabili. Le imprese che decidessero di avvalersi di avvocati-dipendenti non avrebbero costi aggiuntivi in relazione alla quantità del contenzioso, avendo spese pressoché fisse. Non vi sarebbe perciò alcun freno al ricorso alla Giustizia, con l’effetto di gravare ulteriormente il suo già intasato funzionamento. Tutto ciò a tacere della inammissibile disuguaglianza, costituzionalmente rilevante, tra i normali cittadini, per i quali il ricorso alla giustizia continuerebbe a rappresentare sempre un costo, e le imprese, che viceversa potrebbero promuovere o resistere ad un numero indifferente di procedimenti, a costi fissi e predeterminati, per il medesimo servizio.
4) Ancora più gravi gli effetti negativi per la Cassa di Previdenza Forense, sistema di sicurezza sociale autonomo, autofinanziato ed autogestito dagli avvocati.. Se gli avvocati-dipendenti, infatti, cessassero in numero rilevante la loro iscrizione alla Cassa autonoma e venissero iscritti all’INPS, calerebbe notevolmente il numero di iscritti alla Cassa stessa e gli attuari ed economisti unanimi affermano che ciò metterebbe in gravissimo pericolo gli equilibri finanziari dell’Ente (vedi Castellino – Previdenza Forense n. 4/2009- pag. 54- Alla domanda: “e se calano gli iscritti?” risponde : “Sarebbe una batosta per le Casse”.). Gli avvocati che rimanessero liberi professionisti, quindi, vedrebbero inevitabilmente in grave pericolo la possibilità di conseguire, dopo una vita di lavoro e rilevanti contribuzioni versate, il trattamento pensionistico ora consentito dalla Cassa autonoma. In ogni caso, tutta la disciplina normativa andrebbe rivista con un conflitto difficilmente risolubile tra autonomia normativa della Cassa per i liberi avvocati e disciplina legislativa per gli avvocati-dipendenti soggetti al’INPS.
INVITA PERTANTO
Il Parlamento a riesaminare con attenzione questo grave e rilevante problema, e, in perfetta autonomia dal mondo imprenditoriale, ad eliminare la contestata disposizione, per garantire il buon funzionamento della Giustizia, la sopravvivenza della libera avvocatura e il mantenimento degli equilibri dell’autonoma Cassa di Previdenza Forense.

RECIDIVA REITERATA: CONFIGURABILITÀ E APPLICABILITÀ DEI RELATIVI EFFETTI.


Cassazione, Sezioni unite penali, 5 ottobre 2010, n. 35738

1. La recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo.
2. Dall’esclusione deriva la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al “patteggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis.

In caso di sinistro anche l'utilizzatore del veicolo può chiedere risarcimento (Cass. Civ., sez. III, sent. 12/10/2010 n.21011).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011

Svolgimento del processo

Con sentenza 22 gennaio 2003 il giudice di pace di Rho, condannava B.L., titolare dell'autotrasporti B. L., e Royal & SunAlliance assicurazioni, in solido tra loro, a risarcire all'attore Z.A. la metà dei danni subiti dalla vettura dello stesso, in conseguenza dell'incidente stradale del **** (sulla base della presunzione di concorso di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.).

La decisione era impugnata dallo Z. che insisteva per l'accoglimento integrale della domanda, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà della ditta di autotrasporti.

Con sentenza 15 - 23 febbraio 2005 il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - dichiarava il difetto di legittimazione attiva.

Dal contratto prodotto sin dal giudizio di primo grado, risultava che la vettura era stata concessa in locazione finanziaria allo Z. dalla SBS Leasing s.p.a. Dal contratto emergeva che in caso di incidente in nessun caso l'utilizzatore aveva titolo per trattare l'indennizzo con la compagnia assicuratrice, restando ciò riservato alla concedente.

Avverso tale decisione lo Z. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono la Royal & SunAlliance assicurazioni - Sun Insurance office ltd. - e la srl B. Trasporti con unico controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Le due controricorrenti deducono la inammissibilità del ricorso principale sotto vari profili.

La copia autentica della decisione impugnata risulta prodotta e depositata in cancelleria alla data di iscrizione a ruolo della causa, unitamente alla istanza ex art. 369 c.p.c., ed ai due fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

Quanto alla attribuzione allo Z., da parte dello stesso ricorrente, della qualità di locatore anzichè di quella di locatario, si tratta - all'evidenza - di un errore che non ha dato adito ad alcuna difficoltà per i resistenti, che hanno potuto spiegare tutte le loro difese.

Tra l'altro, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata prima del 2 marzo 2006, donde la inapplicabilità del D.Lgs. n. 40 del 2006, e dell'art. 366 bis, che prevede l'onere della formulazione di un quesito di diritto ogni volta che si deduca la violazione di una disposizione di legge, e del novellato art. 366 c.p.c., n. 6, che prevede la necessità di indicare nel ricorso i documenti e gli atti processuali, sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso principale, ammissibile, consta di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c., censurando la decisione del Tribunale che ha escluso la legittimazione dello Z. ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno relativo all'autovettura danneggiata dall'incidente, in quanto non proprietario, ma semplice utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria da SBS Leasing s.p.a..

Si richiama sul punto il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: "In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c." (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).

Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. 26 ottobre 2009 n. 22602).

Erroneamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che la legittimazione attiva, nel caso di specie, spettasse unicamente alla società di leasing, senza tener conto che l'utilizzatore dell'autoveicolo aveva sofferto, a seguito dell'incidente, un danno patrimoniale, come documentato dalla fattura prodotta, intestata allo stesso Z..

Inoltre, lo stesso aveva prodotto una lettera della concedente che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell'autocarro investitore ed alla compagnia di assicurazione dello stesso.

Senza adeguata motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto priva di qualsiasì rilevanza tale dichiarazione in quanto contenuta in una scrittura privata non riconosciuta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale.

Anche sotto tale profilo, il giudice di appello non ha tenuto conto di tale insegnamento giurisprudenziale, limitandosi ad osservare che alla scrittura privata proveniente da un terzo (e non riconosciuta) non poteva essere attribuito alcun valore documentale, ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c., senza prendere in esame la fattura della riparazione della vettura prodotta dallo stesso Z..

Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto con assorbimento del ricorso incidentale riguardante esclusivamente le spese del giudizio di secondo grado.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

lunedì, ottobre 25, 2010

Berselli: entro il 5 novembre il voto definitivo sulla riforma dell'ordinamento dell'avvocatura. In arrivo una legge sulle opposizioni.


BARI. Il 4 o al massimo il 5 novembre il via libera definitivo del Senato alla riforma dell'ordinamento professionale degli avvocati.
Presto in porto, poi, il Ddl per far valere il legittimo impedimento in favore delle avvocati madri che non possono presentarsi in udienza.
Entro un mese la leggina in grado di prevenire le rottamazioni di massa delle opposizioni ai decreti ingiuntivi come conseguenza della sentenza delle sezioni unite civili della cassazione che ha dimezzato i termini.
Non è il libro dei sogni degli avvocati italiani, ma sono gli impegni presi dal presidente della commissione Giustizia al Senato Filippo Berselli in occasione del Congresso straordinario dell'Aiga che si chiuderà oggi a Bari.
Una due giorni per presentare le richieste dei giovani legali, convinti di essere spesso penalizzati.
«Ci auguriamo che diventi effettivamente operativa la norma che prevede il compenso per i praticanti, come lo è in altri paesi - afferma il presidente dell'Aiga Giuseppe Sileci –; allo stesso modo siamo contrari alla mediazione ante causam, ma vorremmo puntare su quella endoprocessuale, forti della considerazione che la metà dei giudizi civili si definisce con un provvedimento diverso dalla sentenza. Per finire - chiude il vertice dell'Aiga - vorremmo autenticare le firme, un'operazione che fanno anche i dipendenti comunali».
Nella prima giornata, dedicata al processo penale e civile, ha comunque ancora una volta tenuto banco la riforma della professione.
A gettare qualche ombra sui tempi di approvazione ci ha pensato il componente della commissione giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia, che bolla lo statuto tanto caro agli avvocati come una riforma che non è neanche partita: «È un guazzabuglio, in cui si sono salvati quattro emendamenti su 60. È dunque impossibile - sostiene l'onorevole - evitare un altro ritorno in commissione, per una riforma che è stata costantemente sorpassata da altre».
Arriva però il conforto di Berselli che, per provare la priorità dell'impegno, elenca alla platea giorni e ore della marcia di avvicinamento verso l'approvazione definitiva del 5.
Anche se, avverte, la riforma non basterà a risolvere i problemi degli avvocati. La formula vincente starebbe infatti in un combinato disposto con il numero chiuso all'università.
Il pollice verso dei giovani avvocati si unisce a quello del Cnf e dell'Oua per condannare il via libera all'iscrizione all'albo degli avvocati che svolgono anche attività privata.

COA Salerno: il prossimo ODG.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 27 ottobre 2010 (ore 12,00)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Rigetto dell’esposto, inoltrato al Ministero della Giustizia dagli Avvocati Chiara Memoli e Lucia Ragone contro CdO Avvocati di Salerno-Rel. Il Presidente-
6. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv. Americo Montera


Il Consigliere Segretario
Avv. Gaetano Paolino

venerdì, ottobre 22, 2010

CASSAZIONE: PRESTAZIONI SESSUALI VIA VIDEO SONO ATTI PROSTITUZIONE.


Sono atti di prostituzione anche le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, nelle quali e' consentito al fruitore di interagire.
Lo ribadisce la Cassazione, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Firenze al gestore, alla segretaria e all'addetto alla sicurezza di un locale, accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione esercitata nel night da numerose ballerine e spogliarelliste, anche extracomunitarie.
I difensori dei tre imputati si erano rivolti alla Suprema Corte, rilevando che non vi fosse alcuna prova inerente un'attività di prostituzione avvenuta nel locale.
Gli 'ermellini' della terza sezione penale hanno però rigettato i ricorsi, ricordando che "le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilita' di richiedere il compimento di atti sessuali determinati assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno".
Infatti, si legge ancora nella sentenza n.37188/2010, "è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento".

..Sta arrivando l'ora di Silvio.

martedì, ottobre 19, 2010

Guido Alpa: "Sulle vere riforme il Parlamento è distratto".


Il presidente del CNF Guido Alpa è intervenuto al convegno “I frutti della stagione delle riforme”, organizzato dall’Ordine forense di Palermo e dall’Unione degli Ordini della Sicilia.
Nel suo intervento, Alpa ha smentito che le riforme abbiano - ad oggi -dato i frutti attesi dall’ avvocatura e dai cittadini. Ed ha passato in rassegna i principali interventi messi in cantiere senza i risultati attesi: “la riforma dell’università non si è curata della formazione e della selezione dei giuristi consentendo di immettere sul mercato professionale giovani senza speranze. La riforma della giustizia, che ha aggiunto un procedimento prodromico ai trenta riti già esistenti, denominato conciliazione e affidato a laureati triennali, anche digiuni di diritto”.
Il presidente del Cnf ha ribadito, alla vigilia dei lavori parlamentari sulla riforma forense (in aula al senato), che essa deve procedere di pari passo con quella della giustizia.
“ Mentre il parlamento tentenna, si arresta, si distrae continua l’ingresso di migliaia di giovani senza un avvenire e continua l ‘emarginazione degli avvocati nei processi decisionali” ha denunciato Alpa.
“I cittadini non si giovano della compressione del ruolo degli avvocati; e la difesa dei diritti è una delle finalità dello stato. La società civile non può supplire al necessario intervento del parlamento”, ha concluso.

La classifica delle Procure italiane (Salerno solo al 143° posto).

lunedì, ottobre 18, 2010

COA Salerno: offerta formativa di procedura penale.

Evento formativo di deontologia (21/10/2010- ore 16 Aula parrilli).

Eletti i nuovi componenti del CNF.


Riconfermati
Carlo Allorio - Milano
Piero Guido Alpa (presidente uscente) - Genova
Antonio Baffa - Catanzaro
Paolo Berruti - Roma-
Stefano Borsacchi - Firenze
Antonio De Giorgi - Lecce
Lucio Del Paggio (tesoriere uscente) – L’Aquila
Fabio Florio - Catania
Bruno Grimaldi - Caltanissetta
Alarico Mariani Marini - Perugia
Andrea Mascherin - Trieste
Aldo Morlino - Potenza
Ubaldo Perfetti (vice presidente uscente) - Ancona
Silverio Sica - Salerno
Carlo Vermiglio (vice presidente uscente) - Messina
I nuovi entrati
Carla Broccardo - Trento
Antonio Damoscelli - Bari
Federico Ferina - Palermo
Enrico Merli - Torino
Claudio Neri - Campobasso
Andrea Pasqualin - Venezia
Bruno Piacci - Napoli
Giuseppe Picchioni - Bologna
Susanna Pisano - Cagliari
Michele Salazar- R. Calabria
Ettore Tacchini - Brescia



Gli appuntamenti

Il 27 ottobre il Cnf è convocato per l'insediamento e per la nomina del presidente, dei due vice presidenti, del segretario e del tesoriere.

Gli incontri già calendarizzati sono previsti per l’11,12,13 e 17 novembre

venerdì, ottobre 15, 2010

Procedimento disciplinare avvocati: il consigliere che partecipa alla fase istruttoria può partecipare anche a quella decisoria.


Corte di cassazione-Sezioni unite civili
Sentenza 7 ottobre 2010, n. 20773
“Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale: in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l'applicazione delle disposizioni in materia d'incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa, né può profilarsi una qualche violazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, attesa la non pertinenza dei parametri indicati, riferibili alla sola attività giurisdizionale (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 138 del 2006, n. 9097 del 2005, n. 6406 del 2004 e n. 1229 del 2004)”.

giovedì, ottobre 14, 2010

Opposizioni a DI: il Tribunale di Torino accorda la remissione in termini.



Trib. Torino, I Sez. Civile, Ordinanza 11/10/2010

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.

Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).

Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.

Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).

Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.

Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Visto l’art. 153, II co., c.p.c.

Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.

Visto l’art. 648 c.p.c.

Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 860 del 2010 di questo Tribunale.

Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,

Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:

- termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;

- ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;

- ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.

Si comunichi.

Torino, 11.10.2010

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giovanni Liberati

mercoledì, ottobre 13, 2010

Corso Formazione di Diritto Penale (Salerno 22/23 ottobre 2010).





Solidarietà del COA di Salerno al difensore di Sakineh.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ESTRATTO DAL SUO ORIGINALE ESISTENTE NEL REGISTRO DELLE DELIBERE.
-Seduta del 12 ottobre 2010-
“=Omissis=Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, certo che la libertà e la dignità dell’Avvocatura ed il diritto alla difesa non conoscono né latitudine né longitudine, pur rispettando le altrui convinzioni religiose, esprime solidarietà all’Avv. Javid Houtan Kian,difensore di Sakineh Mohammadi Ashtiani. F.to Il Consigliere Segretario Avv.Gaetano Paolino. F.to Il Presidente Avv.Americo Montera= “

lunedì, ottobre 11, 2010

Li Gotti: già presentato emendamento su opposizione a decreti ingiuntivi.


ROMA - «La sentenza della Cassazione che dimezza il termine di costituzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sta creando grande preoccupazione per la sorte di decine di migliaia di opposizioni».
Lo sostiene il capogruppo dell’Italia dei Valori in Commissione Giustizia al Senato, Luigi Li Gotti, avvertendo che «anche il Consiglio nazionale forense ha chiesto un intervento del legislatore».
«Il presidente della Commissione, Berselli, ha annunciato un prossimo ddl di interpretazione dell’art. 645 della procedura civile – sottolinea Li Gotti – e giovedì scorso ho già presentato un emendamento in proposito, sollecitando anche l’adesione dei colleghi di altri Gruppi (tra questi Benedetti Valentini del Pdl ed Enzo Bianco del Pd) per cui sono fiducioso nel suo accoglimento».

sabato, ottobre 09, 2010

Opposizione a d.i.: il nuovo principio di diritto delle SSUU non è retroattivo (Trib. Varese, ord. 08.10.2010).



Tribunale di Varese-Sezione Prima civile-Sentenza 8 ottobre 2010

Fatto

L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione mediante la citazione introduttiva del giudizio.
La costituzione dell’attore, successivamente alla notificazione del libello di opposizione, è avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica ma oltre il quinto giorno.

Questo giudice deve interrogarsi, anche in mancanza di sollecitazione di parte, della procedibilità dell’opposizione, trattandosi di questione giuridica rilevabile d’ufficio.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di causa pendente dal 2005, le parti hanno sollecitato un giudizio sulla questione, onde evitare ulteriore attività processuale da ritenersi poi non utile ai fini della decisione. Hanno, così, chiesto discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e questo giudice, ritenendo condivisibile la richiesta, ha trattenuto la causa in riserva per deciderla secondo il modulo della trattazione orale.

Diritto

L’eccezione di improcedibilità non è fondata e va respinta, ma nei termini e per gli argomenti giuridici che seguono, condivisi dalla giurisprudenza civile di questo Tribunale.

1. Mutamento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 9 settembre 2010 n. 19246

A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante nell'affermare che quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nei vigore dell'art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

L’indirizzo di legittimità, per effetto della costante conferma nel tempo, ha assunto le fogge di un vero e proprio “diritto vivente” che, come noto, costituisce espressione della norma quale vive nell’ordinamento[1] ovvero il significato giuridico che, tratto dall’enunciato normativo, deve seguirsi come dettato legislativo. Il costume giurisprudenziale di cui si tratta è rimasto controverso solo per quanto concerne la rilevanza o meno della volontarietà dell’opponente, nell’assegnazione all’opposto dei termini a comparire dimezzati o inferiori al termine ordinario, ai fini dell’effetto conseguente del dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore[2].

E’ stata la Corte costituzionale, di recente, a riconoscere in tale interpretazione un “diritto vivente”. Nella ordinanza n. 230 del 22 luglio 2009[3], la Consulta afferma: “è orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilità dell'opposizione”[4].

Secondo lo jus receptum, formatosi in calce all’art. 645 c.p.c., dunque, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ. In altri termini: i termini di costituzione si dimezzano solo se vengono ridotti i termini a comparire. Il diritto vivente così richiamato è stato più volte nel tempo sospettato di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha escluso la violazione dell’art. 111 Cost. riconoscendo, al contempo, però, nella disciplina ex art. 645 comma II, c.p.c., una “compromissione della euritmia del sistema”, la cui “modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore” (Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008 n. 18).

Stando al diritto vivente così richiamato, nel caso di specie l’opposizione dovrebbe essere dichiarata procedibile: l’opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) avendo, però, concesso all’opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.

La conclusione che precede sembra perdere, però, di validità alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione. Infatti, con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, le Sezioni Unite civili hanno “puntualizzato” che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

Secondo il Supremo Collegio, dunque, il dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore non dipende dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire ridotto rispetto al quantum ordinario ma dalla circostanza tout court della opposizione. Seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.

Questo giudice reputa che, per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite), il principio di diritto enunciato da Cass. civ. 19246/2010 non sia applicabile, dovendosi tenere fermo il diritto vivente come fotografato da Corte cost. 230/2009.

2. Overruling

L’ordinamento civile italiano, perseguendo il fine di deflazionare il contenzioso e al contempo preservando l’esigenza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tempo rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilattico, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

In tal senso, dapprima, la legge 2 febbraio 2006 n. 40, modificando l’art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, là dove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). Lo stesso saggio di legificazione ha, anche, allargato le maglie procedurali del “principio di diritto nell’interesse della Legge” (art. 363 c.p.c.) sottolineando “una evoluzione legislativa (…) orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).

Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha ulteriormente rafforzato la “tenuta” dalla regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto[5] con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).

Dalle premesse che precedono si trae una conclusione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la “certezza del diritto” nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) così divenendo il suo precedente tendenzialmente vincolante per il giudice di merito e avvicinandosi il diritto vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della “introduzione” delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione.

In tal modo si espresse già a suo tempo l’autorevole Dottrina, allorché segnalò come formalmente l'autorità del principio dello stare decisis in Italia si potesse ritrovare in due principi affermati dalla Cassazione: quello della motivazione semplificata in caso di richiamo al precedente di legittimità che si conferma[6] e quello dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il precedente venga disatteso[7].

Entro tale cornice – come è stato autorevolmente scritto – la Suprema Corte diventa “uno dei luoghi essenziali in cui la “legge” si definisce e si manifesta”.

Ciò, però, vuol anche dire che, in alcuni casi, il revirement giurisprudenziale può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello jus superveniens, in specie nel caso in cui le Sezioni Unite enuncino un principio di diritto che affiora nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto come regola del tutto nuova, se raffrontata al costume pretorile seguito costantemente sino alla sua emersione.

Il fenomeno sin qui descritto è ben noto nei regimi di common law e viene identificato nell’istituto del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. L’overruling pone il (serio) problema dell'efficacia nel tempo dell’abrogazione del precedente che è del tutto affine, per effetti, all’abrogazione della norma, soprattutto per il destinatario finale del servizio di Giustizia: in ambo i casi, sopravviene una regola di diritto neofita, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento, ne vigeva una diversa o addirittura contraria nell’imperativo che ne costituisce il contenuto.

Il problema della limitazione della retroattività del mutamento giurisprudenziale è risolto nel Common Law con il metodo del cd. prospective overruling: il giudice stabilisce che la soluzione adottata dal nuovo precedente varrà solo per il caso deciso e per le future fattispecie ma non per le fattispecie precedentemente disciplinate per le quali avrà sempre valore il precedente overruled. Il sistema qui richiamato riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, quelli in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo per il cittadino, le norme di accesso al processo e, dunque, alla Giustizia. In questi casi, la retroattività del nuovo stare decisis andrebbe a vulnerare rapporti quesiti dal punto di vista sostanziale in ragione dell’improvviso mutamento delle regole processuali che ad essi sono sottesi: come avviene esattamente nel caso di specie, quanto al principio di diritto enunciato da Cass. civ. SSUU 19246/2010. Un elevatissimo numero di procedimenti civili dovrebbe essere definito con sentenza di improcedibilità dell’opposizione perché introdotti nel vigore di una norma che abilitava i difensori a costituirsi, per l’opponente, entro i dieci giorni e non anche cinque, in caso di assegnazione all’opposto dell’integralità del suo quantum ordinario per comparire. Da qui, peraltro, le preoccupazioni già espresse dalla classe forense italiana nel comunicato del Consiglio Nazionale Forense del 6 ottobre 2010.

Diventa, invero, fisiologico interrogarsi circa la regola della retroattività nell’ambito della teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione giudiziale. Orbene, dai rilievi che precedono, è evidente come siano condivisibili le osservazioni di Autorevole Dottrina afferma che la retroattività “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo: da qui, invero, una precisa risposta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[8] che, come noto, impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione” (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49) limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione (cfr., per verificare i principi della CEDU in tema di overruling: Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, §44; Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004;Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’ 11 settembre 2002.

Il punto di partenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”) con conseguente estensione del principio di irretroattività all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale imprevedibile con effetti in malam partem (soprattutto nel diritto penale).

Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa (cfr. da ultimo, CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione) stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.

È vero che tali pronunciamenti riguardano in specifico il settore penale, ma il problema investe la problematica generale della principio di Legalità, che salvaguardia lo stesso accesso del cittadino alla Giustizia: si pensi al caso di specie. Il giudizio è stato introdotto il 14 luglio 2005 e, dopo intense e onerose attività processuali (come CTU e prove orali) questo verrebbe caducato in rito per improcedibilità sopravvenuta, alla distanza di oltre cinque anni.

Una simile conclusione non può che qualificarsi come violento strappo al tessuto connettivo degli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei soggettivi coinvolti che non troverebbero sbocco in una pronuncia del merito per motivi estranei in modo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensori. Da qui la necessità, secondo questo giudice, di applicare una interpretazione conforme a Costituzione.

I principi sin qui richiamati sono stati, invero, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, con una giurisprudenza che questo giudice intende recepire e fare propria.

3. Contrasto degli effetti patologici dell’Overruling

In tempi recenti, l’esigenza di preservare il cittadino dai rischi dell’overruling è stata avvertita anche dalla Suprema Corte, nella importante pronuncia: Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811. Nella decisione, la Corte afferma che l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione”. Secondo il Collegio, “allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”;

Il Collegio riferisce che in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).

Il Collegio conclude ritenendo “contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.

La Suprema Corte conclude attingendo al bacino della remissione in termini per consentire al ricorrente di proporre l’impugnazione secondo le nuove regole giurisprudenziali (poiché inammissibile secondo le vecchie).

Possono, dunque, trarsi delle conclusioni: in caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole del processo e introduca, di fatto, una regola da ritenersi nuova alla luce del costume giurisprudenziale costantemente seguito sino al pronunciamento neofita (overruling) la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente indirizzo, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, conserva il diritto ad una decisione nel merito.

Posta tale premessa in principio occorre verificare quale sia lo strumento giuridico cui attingere per renderlo vitale. In casi del genere, il Collegio ha fatto ricorso all’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.). E, però, in genere, l’applicazione dell’istituto de quo impone un sub-procedimento che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza andatasi a formare. Ma nel caso di specie, essendo i procedimenti come quello in esame già in istruttoria o in fase di trattazione, la remissione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc’anzi affermato.

E, allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria e internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – deve essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.

Tale approdo è espressione ed applicazione del principio “tempus regit actum” che, come regola e orienta lo jus superveniens, in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l’overruling.

In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia.

Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (9 settembre 2010), tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire.

4. prosecuzione del giudizio

Le spese di lite vanno regolate alla conclusione del giudizio che deve essere proseguito per l’ulteriore corso.

A tal fine, si provvede con separata ordinanza ai sensi dell’art. 279, comma II, n. 4, c.p.c.

Per questi Motivi,Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile,

in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3527 dell’anno 2005, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

Rigetta

l’eccezione di improcedibilità e dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, poiché iscritta in data 14 luglio 2005;

Rimette

alla separata ordinanza contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.

Sentenza letta in udienza in data 8 ottobre 2010

Varese, lì 8 ottobre 2010

Il Giudice

dott. Giuseppe Buffone

L'aforisma del sabato.

venerdì, ottobre 08, 2010

Opposizioni a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa.


Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.

A Pescara il congresso straordinario dell'Associazione nazionale forense.


Roma, (Adnkronos) - "Il mondo dell'Avvocatura ha urgente bisogno di cambiamento e i rinnovamento. L'associazionismo forense puo' avere un ruolo decisivo in questa trasformazione se sapra' capire, studiare ed interpretare i cambiamenti in atto". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Associazione nazionale forense (Anf), Ester Perifano, che aggiunge: "Dobbiamo mettere in campo ogni iniziativa possibile per portare l'Avvocatura a quel cambiamento che risulta ormai indifferibile. E sara' proprio il congresso straordinario che si terra' dall'8 al 10 ottobre a Pescara, Hotel Esplanade, l'occasione privilegiata per parlare di queste tematiche e per impostare la linea politica dell'Associazione per i prossimi anni".

"Per l'Associazione sara' importante ripensare al suo assetto e soprattutto la sua mission - ha continuato Perifano - tenendo ben presenti i gravi problemi che il mondo dell'Avvocatura sta vivendo, inevitabilmente legati alle grandi difficolta' che sta attraversando la Politica. La riforma forense, nonostante le rassicurazioni del Ministro e del Governo, e' appesa ai precari equilibri interni della maggioranza, mentre il Consiglio nazionale forense tenta di superare queste divisioni assumendo iniziative e decisioni poco condivise, che forzano il sistema e arrecano danni piuttosto che benefici, come accadrebbe se il regolamento sulle specializzazioni venisse confermato".

Perifano conclude che l'Anf, "in questo contesto vuole rendere ancora piu' incisiva la tutela specifica per gli avvocati e rafforzare la propria presenza sul territorio, con l'obiettivo di coinvolgere sempre piu' i giovani".

giovedì, ottobre 07, 2010

Specializzazioni, Oua: no al regime transitorio.


Il presidente dell'OUA, Maurzio de Tilla, critica la norma secondo cui sono previste deroghe agli esami in base all'anzianità.
In vista del congresso di Genova si ribadisce il "no" alla mediaconciliazione obbligatoria e si sollecita la riforma
"I numeri parlano chiaro: 230 mila avvocati e 40 mila patrocinanti in Cassazione, 90 mila futuri specialisti, 30 mila mediatori. Cifre che descrivono con precisione un esercito in continua crescita e in marcia alla ricerca di nuovi ambiti di mercato da conquistare, a scapito spesso della qualità e del rigore".
Così Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sottolinea lo stato di crisi della professione di avvocato e la mancanza di concrete prospettive di miglioramento in assenza di interventi concreti, a partire dal ddl di riforma all'esame del Parlamento.
"Il buonsenso impone scelte legislative e normative nette e tempestive – spiega de Tilla – a partire dalla rapida approvazione della riforma forense, nel segno del rigore e dell'ammodernamento, all'esame del Parlamento. " necessario bloccare il processo inflattivo che colpisce gli avvocati e correggere gli errori del passato. La bussola da seguire è quella della terzietà, del rigore, della trasparenza e della qualità perché con i grandi numeri è impossibile essere adeguatamente selettivi".
Sulla stessa linea il giudizio sul nuovo regolamento sulle specializzazioni approvato dal Cnf: "Il sistema delle specializzazioni – aggiunge il presidente Oua - è benvenuto e deve avere come scopo principale l'alta preparazione degli avvocati. " impensabile, però, come previsto dal regime transitorio, specializzare, per anzianità, un numero enorme di avvocati (più di 90 mila nelle più rosee stime)".
L'Oua, quindi lancia alcune proposte in materia di riforma professionale: numero programmato o chiuso nelle facoltà di giurisprudenza; tirocinio e accesso rigoroso; revisione dei patrocinanti in Cassazione, modifica del regolamento sulle specializzazioni e sospensione del regime transitorio, effettività dell'esercizio della professione per l'iscrizione all'albo, eliminare la mediaconciliazione obbligatoria, riforma del giudice laico ed onorario.
Su questi temi l'Oua intende rilanciare il dialogo al prossimo Congresso Forense di Genova (25-27 novembre).

Avvocati : allarme pronuncia Cassazione su opposizione a decreto ingiuntivo.


Con una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (9 settembre 2010 n.19246) si e' affermato il principio che, in caso di decreto ingiuntivo, "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla meta' in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e' conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta'". Inoltre, la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) viene equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilita' dell’opposizione.

Per tali ragioni si e' registrata una reazione di sconcerto e preoccupazione dell'Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto "una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni". Per il CNF, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.

"Io non so se - e soprattutto in quanto tempo - potra' mai esservi intervento normativo al riguardo" commenta per l'Osservatorio l'avv. Giuseppe Siniscalchi, civilista del foro di Milano "Quel che mi sentirei di suggerire in questo momento a chiunque venisse penalizzato (dovrebbero essere moltissimi, considerato che le opposizioni a decreto ingiuntivo sono largamente diffuse) da tale autorevole orientamento a sorpresa (modificativo del diverso precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione) e' quanto segue: Con riferimento ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti - qualora dovessero maturare decadenze, a seguito di tale innovativo intervento delle Sez. Un. rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale - potrebbero, a mio giudizio, esservi i presupposti per invocare il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14627/2010, ha affermato il principio importante della possibilità di rimessione in termini in presenza di un mutamento della giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali".

Con l'ultima sentenza citata, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per Cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini (cioe' alla prosecuzione del procedimento nonostante la decadenza) anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilita' od improcedibilita' dell’impugnazione dovuta alla diversita' delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Tratto dal sito: http://www.osservatoriosullalegalita.org

Cassazione: danni da impianti di scarico.


Cassazione Civile, sentenza n. 19045 del 3 settembre 2010.

Dalla sentenza:
In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall’art. 1117 c.c., n. 3, anche per l’impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.
La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.

lunedì, ottobre 04, 2010

Riforma forense: Schifani a penalisti, presto in Aula al Senato.


(ANSA) - PALERMO- La riforma dell'ordinamento forense riprende a marciare: presto tornera' all'esame dell'aula del Senato e magari riuscira' a tagliare un primo traguardo a novembre, in coincidenza con la conferenza dell'avvocatura.
E' lo stesso presidente del Senato Renato Schifani a portare la buona notizia agli avvocati dell'Unione delle camere penali riuniti a Palermo per il loro tredicesimo congresso e a guadagnarsi gli applausi della platea.
Schifani assicura che martedi' prossimo alla conferenza dei capigruppo porra' formalmente il ritorno in aula della riforma, anche su invito del ministro della Giustizia, e dice di sperare ''davvero'' che a novembre ''l'iter legislativo possa essere avviato alla sua conclusione almeno per quanto riguarda il Senato''.
La riforma dovra' ''operare un innalzamento qualitativo della classe forense'', anche attraverso le specializzazioni, ma non deve tagliare le gambe ''ai giovani non abbienti'', che con le nuove norme non potranno raggiungere il traguardo di avvocato prima di 32 anni: la ''classe forense dovra' approntare tutte le misure necessarie a sostenere economicamente coloro che intendono intraprendere questa strada e che non siano in possesso dei necessari strumenti economici'', dice Schifani.

Giustizia:Valerio Spigarelli nuovo Presidente penalisti italiani.


Palermo, (Apcom)- Valerio Spigarelli è il nuovo presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, eletto a conclusione della tre giorni di Congresso a Palermo, con 229 voti favorevoli, 92 voti contrari, 1 astenuto, 1 nullo.
Una vittoria schiacciante per l'avvocato romano di 52 anni, già presidente della Camera Penale di Roma nel 2000, segretario nazionale dal 2002 al 2006, attualmente responsabile e coordinatore del Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu" dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
"Porteremo avanti le storiche battaglie dei penalisti italiani - annuncia il nuovo presidente Spigarelli, che accoglie l'eredità di Oreste Dominioni - quali l'affermazione della terzietà attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, la tutela del diritto della difesa per tutti, la garanzia di un diritto penale equo e moderno ed il rafforzamento del Giusto Processo" .
Altro tema per noi rilevante è la riforma del codice penale, fondamentale anche in rapporto con il modello processuale vigente, da riscrivere per assicurare al nostro Paese un codice finalmente moderno. In particolare, la custodia cautelare è uno dei terreni su cui dovremo lavorare per renderla realmente residuale e garantirne l'applicazione.
"Ci occuperemo del tema della ragionevole durata dei processi indicando le vere cause dei ritardi: come dimostrano i dati il tempo non si perde a causa dell''eccesso di garanzie ma per la lentezza e l'inefficienza della macchina amministrativa della giustizia".
Quanto al metodo, "adotteremo un linguaggio non criptico bensì comprensibile alla politica ed utilizzeremo lo strumento della ricerca per analizzare più a fondo e meglio comprendere le problematiche del sistema giustizia".
A fianco di Spigarelli per il biennio 2010-20102, lavoreranno il Vicepresidente l'Avv. Giuseppe Conti, il Segretario l'Avv. Franco Oliva, il Tesoriere l'Avv. Vinicio Nardo.