domenica, febbraio 24, 2019

Deontologia forense: decorso prescrizione nel caso d’appropriazione somme.





Cass. Civile Sez. Unite - Sent. Num. 5200/2019 - Presidente: SCHIRO' - Relatore: GIUSTI - Data pubblicazione: 21/02/2019.

“Ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa (Cass., Sez. U., 1° ottobre 2003, n. 14620; Cass., Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28159; Cass., Sez. U., 2 febbraio 2015, n. 1822).
Contrariamente all'assunto del ricorrente, la norma deontologica contestata all'incolpato non può essere interpretata nel senso della irrilevanza del successivo indebito trattenimento del denaro incassato. La condotta del professionista, nel caso in esame, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente (cfr. Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13379).
Invero, la condotta appropriativa posta in essere dall'avvocato non si è esaurita nell'incasso dell'assegno destinato al proprio cliente, ma si è accompagnata ad una mancata messa a disposizione delle somme riscosse, realizzata attraverso l'omessa informazione circa la definizione del processo civile in esito del quale l'assegno era stato emesso dalla controparte soccombente in quel giudizio.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso il carattere istantaneo della condotta addebitata al professionista e rigettato l'eccezione di prescrizione.
Infatti, l'avvocato il quale s’appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933”. 

sabato, febbraio 16, 2019

La sospensione del processo per pregiudiziale ex art. 295 cpc.


Cass. Civile Sez. Lavoro - Sent. Num. 3910/2019 - Presidente: NAPOLETANO - Relatore: DI PAOLANTONIO - Data pubblicazione: 11/02/2019. 

“L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tecnico-giuridica fra due emanande statuizioni e non ad un mero collegamento logico.
Affinché una questione possa essere ritenuta pregiudiziale in senso tecnico è necessario dunque «non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indispensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale e del quale il giudice non può conoscere incidenter tantum e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.» (Cass. 2.8.2007 n. 16995).
Pertanto non è sufficiente che nei due giudizi venga in rilievo la medesima questione giuridica, poiché in tal caso il giudice, essendo investito della questione stessa, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con l'altra controversia, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza (Cass. 19.6.2004 n. 11463; Cass. 8.9.2006 n. 19291)”.

venerdì, febbraio 15, 2019

La risalente collocazione temporale delle condotte, affievolisce le esigenze cautelari.

Corte Cassazione Penale Sez. VI - Sent. Num. 7148/2019 Presidente: PAOLONI - Relatore: DE AMICIS - Data Udienza: 31/01/2019. 

“Il Tribunale del riesame dovrà prendere in esame i rilievi attinenti alla collocazione temporale delle vicende storico-fattuali oggetto dei temi d'accusa enucleati nel provvedimento applicativo della misura cautelare in essere e alla loro correlazione o meno alla fase temporale in cui si è verificato il recesso dall'ipotizzato sodalizio: l'ultimo degli episodi di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione risale, infatti, al 2 dicembre 2013. 
E' pacifica, al riguardo, l'affermazione del principio secondo cui la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura, con il logico corollario che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. Unite n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi)”.

mercoledì, febbraio 13, 2019

La debenza della provvigione nel caso di "mediazione occulta".




"Secondo  l'univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 6004/2007 e Cass. n. 12390/2011) il rapporto di mediazione non può configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri.
Ciò si verifica nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare, con la precisazione che la prova della menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione (onere che, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto non assolto dall'odierna ricorrente).
In altri termini (v. anche Cass. n. 11521/2008), affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà. 
Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione e l'accertamento della relativa circostanza è demandato al giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato".

Cass. Civile Sez. II - Ord.  num. 4107/2019 - Presidente: LOMBARDO - Relatore: CARRATO - Data pubblicazione: 12/02/2019.