venerdì, ottobre 22, 2010

CASSAZIONE: PRESTAZIONI SESSUALI VIA VIDEO SONO ATTI PROSTITUZIONE.


Sono atti di prostituzione anche le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, nelle quali e' consentito al fruitore di interagire.
Lo ribadisce la Cassazione, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Firenze al gestore, alla segretaria e all'addetto alla sicurezza di un locale, accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione esercitata nel night da numerose ballerine e spogliarelliste, anche extracomunitarie.
I difensori dei tre imputati si erano rivolti alla Suprema Corte, rilevando che non vi fosse alcuna prova inerente un'attività di prostituzione avvenuta nel locale.
Gli 'ermellini' della terza sezione penale hanno però rigettato i ricorsi, ricordando che "le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilita' di richiedere il compimento di atti sessuali determinati assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno".
Infatti, si legge ancora nella sentenza n.37188/2010, "è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento".

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