giovedì, marzo 31, 2011

Opposizione a DI: il Tribunale di Salerno nega la remissione nei termini.


Procedimento n. 4263/2008.
TRIBUNALE di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Civile - in persona della dott.ssa Bellantoni, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10/02/2011 e letti gli atti di causa
O S S E R V A
Il difensore di parte opponente chiede al Tribunale la rimessione in termini per procedere alla tempestiva iscrizione a ruolo della causa, all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.19246/2010, con la quale è stato affermato il principio secondo cui i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà a norma dell’art. 645 c.p.c. per il solo fatto della proposizione dell’opposizione.
Nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo è fermo principio di diritto quello secondo cui l'opponente deve fare opposizione nel termine stabilito e costituirsi tempestivamente a pena di improponibilità o improseguibilità dell'opposizione stessa.
Sebbene l'art. 647, secondo comma, c.p.c. per la sua formulazione potrebbe propendere per la limitazione dell’improponibilità e dell’improseguibilità alla sola ipotesi di mancata costituzione, difatti, giurisprudenza costante della Suprema Corte Cassazione ha ad essa equiparato la costituzione fuori termine, con la conseguenza anche in caso di costituzione oltre il termine fissato dal legislatore si verifica l’improseguibilità dell'opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli o non sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. sez. II 26 gennaio 2000 n. 849; Cass. civ. sez. I 22 giugno 1999 n. 6304).
Il procedimento monitorio è, difatti, un ordinario giudizio, caratterizzato da una cognizione anticipata e sommaria, che si differenzia da quello ordinario solo per il carattere eventuale e differito del contraddittorio e mancando l'opposizione sul provvedimento d’ingiunzione si forma il giudicato, perché sussiste comunque delibazione giudiziale della pretesa, sulla scorta di un titolo di particolare attendibilità ed evidenza probatoria.
L'opponente costituito tardivamente non può in alcun modo evitare l'improcedibilità dell'opposizione; egli non può utilmente riassumere il giudizio, neppure prima che sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà ed anche se il creditore opposto si è costituito nel suo termine.
La questione dell’inammissibilità od improcedibilità dell'opposizione per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni al questione, ivi compresa quella di competenza, e può essere rilevata anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. sez. III n. 1596/1972; Cass. civ. sez. I n. 2707/1996).
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione era costante nell'affermare che i termini di costituzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo erano quelli ordinari di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., quando all'opposto veniva assegnato un termine ordinario di comparizione o un termine maggiore e che, viceversa, il termine di costituzione era ridotta alla metà, quando l'opponente si avvaleva della facoltà di dimezzare il termine di comparizione assegnando al convenuto un termine inferiore a quello legale; il dimezzamento dei termini di costituzione conseguiva, secondo tale orientamento, automaticamente al fatto della concessione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario ed era irrilevante che la fissazione di detto termine fosse dipesa da una scelta consapevole o da un errore di calcolo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell'interpretare il dettato normativo dell'art. 645 c.p.c., hanno affermato con la sentenza n. 19246/2010 un principio completamente differente secondo cui i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà a norma dell'art. 645 c.p.c. per il solo fatto della proposizione dell'opposizione; le costituzioni in giudizio successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione che erano tempestive secondo il diritto vivente - cioè secondo l'interpretazione dell'art. 645 c.p.c. esistente al tempo in cui sono avvenute - sarebbero sulla base di tale nuovo orientamento da qualificare come tardive.
La sentenza n. 19236/2010 si fonda sull'interpretazione del combinato disposto 645 e 165 c.p.c. e non può che essere condivisa in considerazione dell'organo da cui promana e del percorso logico che la sorregge e che la rende immune anche da eventuali profili di incostituzionalità; secondo quanto affermato dalla Cassazione i termini di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c. sono ridotti alla metà in virtù dell'abbreviazione dei termini di comparizione disposta dall'art. 645 c.p.c.; taluni hanno prospettato la possibilità di applicare la nuova interpretazione formulata dalla Cassazione solo ai giudizi instaurati successivamente al 09.09.2010, ovvero successivamente all’ overruling, quale ius superveniens irretroattivo, ma tale soluzione non convince.
Se, difatti, non è revocabile in dubbio che il revirement giurisprudenziale assume nel caso di specie lo stesso impatto dello ius superveniens e che è auspicabile una compiuta regolamentazione degli effetti delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte Cassazione in materia processuale, proprio per evitare che possano cambiare le regole del processo quando questo è in corso, allo stato le pronunce non sono fonti normative e non possibile invocare principi di diritto che possono trovare applicazione solo in occasione degli interventi del legislatore.
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21095/2004, emessa proprio in tema d’interessi e di norme bancarie uniformi, hanno ritenuto "che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola e non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiteri nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione ’medio tempore’ di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata”.
La volontà di confinare entro il minimo indispensabile il rischio che l'errore processuale cagioni la perdita del diritto sostanziale non può automaticamente condurre, in un sistema che non segue le regole del common law, ad un sovvertimento dei principi che disciplinano il sistema delle fonti e gli interventi di carattere meramente interpretativo; non appare conferente neanche il richiamo da taluni operato alla giurisprudenza comunitaria in materia d’irretroattività delle norme penali.
Nel caso di specie l‘atto di citazione in opposizione é stato notificato in data 14/04/2008 e l’iscrizione a ruolo della causa e intervenuta il 23/04/2008, cosicchè l’adesione all’orientamento giurisprudenziale formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione conduce alla pronuncia di una declaratoria d’improcedibilità dell’opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono a parere di questo giudice neanche le condizioni per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, da taluni invocato al
l’esito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 14627/2010.
Secondo quanto disposto dall’art. 184 bis c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa termini e il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la provi dell'impedimento e quindi provvede con ordinanza.
Trattasi di una valvola di sicurezza, che consente di evitare, nell'ambito di un procedimento civile diviso in fasi rigide e nettamente distinte fra loro e studiate appositamente per creare una separazione tra l’avvio del processo, l'istruttoria e la decisione, che il principio delle preclusioni possa riverberare i propri effetti anche sulla parte diligente.
L’istituto della rimessione in termini e stato introdotto dall’art. 6 della legge 20.12.1995, n. 5534, di conversione del d.l. 19.10.1995, n. 432 e nell'originaria formulazione non conteneva alcun riferimento a specifiche attività processuali.
Taluni, proprio argomentando sulla mancata indicazione di specifiche attività processuali attribuivano a tale istituto carattere generale, ritenendolo quindi applicabile a tutti i poteri dal cui esercizio la parte fosse decaduta per fatto ad essa non imputabile nel corso del giudizio, con la sola esclusione dei termini di impugnazione; secondo tale orientamento la rimessione in termini era, dunque, applicabile non solo alle preclusioni attinenti alla formulazione delle deduzioni assertorie e istruttorie nel processo ordinario di cognizione, ma a qualsiasi tipo di decadenza avvenuta dal momento della pendenza del giudizio sino alla fase della decisione.
Viceversa, secondo difforme assunto, le decadenze suscettibili di rimessione in termini erano solo quelle previste dagli artt. 167, secondo e terzo comma, 180 ultimo comma e 184 c.p.c., relative all'identificazione del thema decidendum e del thema probandum, in applicazione del principio di improrogabilità dei termini perentori, posto dall’ 153 c.p.c. e dell'originario inserimento sistematico della norma.
La Suprema Corte non aveva mostrato incertezze, prima dell'entrata in vigore novella del luglio 2009, nel ritenere che l'art. 184 bis c.p.c., insuscettibile di applicazione analogica per il suo carattere eccezionale, avesse ad oggetto esclusivamente le decadenze in cui le parti fossero incorse nell'attività processuale innanzi all'istruttore, cioè nella istruttoria del procedimento (cfr. Cass. 29.01.2003, n. 1285; Cass. 9.08.2002, n. 12132; 11.07.2000, n. 9178; Cass. 27.08.1999, n. 8999; Cass. 15.10.1997, n. 10094); tale orientamento, al quale solo di recente la Corte di Cassazione ha abdicato in tema peraltro di procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. civ. n. 14627/2010), aveva conferma anche in una pronuncia della Corte Costituzionale - ordinanza n. 350 del 19.11.2004 - , che testualmente recita: "E ’ manifestamente infondata la questione di costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 184 bis e 644 c.p.c., parte in cui - il primo - prevede che non sono oggetto di rimessione in termini le decadenze in sia incorsa la parte per causa ad essa non imputabile, che si siano verificate prima del processo, ed - il secondo - nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini, ai fini dell'ulteriore notificazione”.
L'intervento, solo apparentemente innocuo, costituito dall'abrogazione dell'art. 184 c.p.c. e dalla trasmigrazione della disposizione nell'art. 153 c.p.c., disciplinante i termini perentori, di cui all'art. 47, comma terzo della legge n. 69/2009, ha posto il problema dell’estensione dell'istituto della rimessione in termini anche alle decadenza e preclusioni non di natura endoprocessuale; la nuova disciplina è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente al 04.07.2009 e comunque richiede l'istanza della parte, nonché la sussistenza di una causa non imputabile.
Il nuovo inserimento sistematico della norma nel titolo dedicato alla disciplina dei secondo una parte della dottrina, evidenzia che il legislatore ha inteso precedente impostazione — cosi indirettamente confermando la bontà dell’interpretazione che dell’art. 184 bis avevano fornito sia la Corte Costituzionale, sia la Corte di Cassazione e derogare alla regola generale della improrogabilità dei termini perentori, con penetrante salvaguardia del diritto di difesa; osserva questo giudice che in ogni richiamo al secondo e al terzo comma dell’art. 294 c.p.c., contenuto nel dettato dell’art. 153 c.p.c., presuppone, richiedendo la pronuncia di un’ordinanza con funzione interlocutoria in vista della pronuncia della sentenza, nella quale l’ordinanza rimarrà assorbita, che fra le parti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio.
Tanto premesso e rilevato che nel caso di specie ratione temporis va applicata la disciplina della rimessione in termini di cui all’abrogato al1'art. 184 bis c.p.c., ritiene questo Giudice che non ricorrano le condizioni per invocare il predetto istituto.
Appare ostativa all’applicazione della rimessione in termini non solo la convinta adesione all’orientamento secondo il quale 1'art. 184 bis c.p.c. nella formulazione applicabile al procedimento in esame concerne esclusivamente le decadenze in cui le parti sono incorse nell'attività processuale innanzi all’istruttore, cioè nella fase istruttoria del procedimento, ma anche l’incompatibilità strutturale esistente fra l’istituto della rimessione in termini l'attività d’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore.
A norma degli artt. 165 e 166 c.p.c. l’attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di citazione ovvero entro cinque giorni nel caso d’abbreviazione dei termini, mentre il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione o almeno dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini; se una delle parti si costituisce tempestivamente l’altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza e se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti si applicano le disposizioni di cui all'art. 307 c.p.c., primo e secondo comma, cioè il processo s’estingue ove non venga riassunto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine utile per la costituzione dell’ultima delle parti.
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo la mancata costituzione e disciplinata dall’art. 647 c.p.c. L'applicazione dell'istituto della rimessione in termini all’iscrizione a ruolo determinare, inoltre, in tale situazione un imponderabile allungamento dei processuali in violazione dei principi dettati dall'art. 111 Cost. o un ingiustificato accorciamento dello spatium deliberandi che lo stesso attore ha concesso al convenuto un’evidente compromissione del diritto di difesa.
Il sistema dell'iscrizione a ruolo della causa è nel processo civile regolato dagli artt. 165, 166 e 171 c.p.c.; i rimedi per la tardiva costituzione sono specifici e non pare applicabile l'istituto della rimessione in termini; si tratterebbe, peraltro di una finzione, perché non sembra nel caso di specie configurabile un impedimento incolpevole, ma semmai un affidamento incolpevole, né un'attività che la parte sarebbe autorizzata a compiere all'esito dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini.
L'impossibilità configurare un'attività da compiere e di far retroagire il processo nella fase di costituzione, esclude che il caso in esame possa essere assimilato a quello oggetto della decisione n. 14627/2010 in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione.
PQM
RIGETTA la richiesta di rimessione in termini; RINVIA al 21/12/2011 per la precisazione delle conclusioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, 17/02/2011
IL GIUDICE
Dott.ssa Elvira Bellantoni

Depositato in Cancelleria
Oggi 18/02/2011.
Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa carla Autuori

Cnf: riforme preoccupano, viviamo clima di ostilità all’avvocatura.


Roma, 30 mar. (TMNews) - L'avvocatura è "preoccupata" per la mediazione, per la quale il Consiglio nazionale forense chiede "un intervento legislativo urgente che riporti la disciplina e il sistema complessivo nell'alveo delle garanzie costituzionali", per il progetto di esaurimento dei procedimenti civili pendenti, per la situazione conseguente alla crisi economica e per il clima di "aperta ostilità che oggi più che mai la circonda".
Lo ha detto il presidente del Cnf Guido Alpa nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno forense che si è tenuta a Roma nella sede amministrativa del Consiglio davanti ai rappresentanti del ministero della Giustizia e alle cariche istituzionali.
La situazione imporrebbe alle sue istituzioni rappresentative "di moltiplicare l'impegno della difesa dei diritti degli avvocati" ed anche a questo impegno che corrisponde la scelta di celebrare il 2011 come Anno dell'avvocatura, in concomitanza con il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, con una serie di iniziative che prendono l'avvio con l'inaugurazione di tre mostre per riflettere sull'impegno dell'avvocatura nella società".
"In queste settimane si sono registrati fermenti di contestazione e di critica in molte sedi a causa della entrata in vigore della disciplina di mediazione finalizzata alla conciliazione - ha detto Alpa - ma le preoccupazioni dell'Avvocatura non sono concentrate solo su questo segmento della complessiva riforma della giustizia: riguardano anche il progetto di esaurimento dei processi civili pendenti e sono alimentate dalla situazione in cui versano le professioni intellettuali nella persistente fase della crisi economica che si è abbattuta sul paese, nel ritardo segnato dall'iter di approvazione della riforma della professione forense, nel futuro incerto dei giovani avvocati, nei maggiori oneri resisi necessari per salvaguardare il trattamento pensionistico, nel clima di aperta ostilità che circonda, oggi più che mai l'Avvocatura".

POF 2011: evento formativo del 30 apr. 2011 (6 crediti).

OUA: PREOCCUPAZIONE PER CAMERE CONCILIAZIONE FATTE DA SOCIETA’ DI CAPITALI FANTASMA.


(AGENPARL) - Roma, 31 mar - La media-conciliazione obbligatoria è stato oggetto del programma di Rai 3, Agorà in onda ieri.
Alla trasmissione ha partecipato Maurizio de Tilla, presidente Oua insieme al Presidente dei Dottori Commercialisti, Claudio Siciliotti, e ai parlamentari Lanfranco Tenaglia e Lucio Malan.
Il Presidente dell’OUA ha ribadito che: « La media-conciliazione obbligatoria è innanzitutto un business, una privatizzazione all’italiana senza seri criteri di terzietà e indipendenza e con rischi di infiltrazioni poco trasparenti, sulle quali chiediamo che indaghi la magistratura. Alcune società sono fantasma. Cioè non esistono le sedi indicate nel registro del Ministero della Giustizia. È bene ricordare che su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Nelle mani di chi si sta mettendo il diritto alla giustizia dei cittadini?».

mercoledì, marzo 30, 2011

Invito dell'OUA a tutti i colleghi.

Ue: tariffe avvocati; CNF, bene decisione Corte giustizia.


(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Consiglio nazionale forense accoglie con ''soddisfazione'' la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa 565/08, intentata dalla Commissione europea contro l'Italia per la vigenza di tariffe massime forensi.
E in una nota sottolinea che la pronuncia conferma quanto ''da sempre sostenuto dall'avvocatura e dal Cnf'': la giurisprudenza comunitaria e quella della Cassazione ''hanno sempre ritenuto la piena compatibilità delle tariffe forensi con il diritto comunitario della concorrenza, motivandola con ragioni di interesse pubblico come la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia e la tutela dell' interesse di evitare una concorrenza al ribasso a discapito della qualità della prestazione''.
'La sentenza fuga una volta di più - conclude il Cnf- i pretestuosi argomenti spesso avanzati contro le tariffe e contro la necessità di una rapida approvazione della riforma forense, ora alla camera''.

La mediaconciliazione costa poco? (fate un pò di conti.......).

martedì, marzo 29, 2011

Il piccolo imprenditore agricolo può fare anche l'avvocato (sic!).


Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 1
Quesito del COA di Crotone, rel. cons. Allorio.
Il quesito riguarda la compatibilità tra l'esercizio dell'attività d'imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.
"Va confermato il costante orientamento, illustrato da ultimo nei pareri 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell'albo degli avvocati.
Si deve premettere che l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un "esercente il commercio" nel senso più pieno di cui all'art.3 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.
Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
Per concludere, la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta l'istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso."

Delibera OUA di astensione per i giorni 14 e 15 aprile 2011.


ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 25 marzo 2011 in Roma presso la Cassa Forense in Via Ennio Quirino Visconti,8
Rilevato
- Che il 20 marzo 2011 è entrata in vigore la restante parte del decreto legislativo n.28/2010 che, stabilendo la obbligatorietà della mediaconciliazione, danneggia i cittadini e limita l’eccesso alla giustizia;
- Che, come più volte denunciato dall’Avvocatura, il decreto legislativo 28/2010 favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- Che la obbligatorietà della mediaconciliazione è viziata per eccesso di delega e per violazione degli artt. 3,24,76,77 e 97 della Costituzione;
- Che l’obbligatorietà della media conciliazione, oltre che limitare l’accesso alla Giustizia:
  1. comporta per il cittadino notevoli costi non giustificati;
  2. non prevede l’assistenza necessaria dell’avvocato;
  3. consente al conciliatore di formulare una proposta senza il consenso delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio anche con il pagamento di una sostanziale penale;
  4. non prevede criteri legali per la individuazione della competenza territoriale (con possibilità di invitare il cittadino a conciliare anche a 1000 km di distanza)
- Che è in atto un processo di privatizzazione selvaggia della giustizia civile che favorisce, tra l’altro, speculazioni e conflitti d’interesse, con caduta di etica e carenza di rigore ;
- Che tale distorsione dei fini di giustizia emerge chiaramente dall’esistenza di 415 sedi di società di capitali, abilitate a svolgere un ruolo nella conciliazione, che non possono assicurare i requisiti di trasparenza, indipendenza e terzietà previsti inderogabilmente dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 28/2010;
- Che unitamente alla privatizzazione della giustizia civile è in atto un progetto di vera e propria rottamazione dell’arretrato delle controversie civili, programmata con la presentazione di un disegno di legge che:
  • affida a circa “600 ausiliari” la trattazione delle cause;
  • fissa la perenzione dei giudizi in appello e in cassazione con termini perentori per confermare la volontà del cliente di proseguire la fase giudiziale;
  • stabilisce la possibilità dell’emanazione di una sentenza con motivazione breve e parziale e con un termine perentorio assegnato alle parti per chiederne la integrale motivazione previo pagamento di un ulteriore contributo;
- Che tale disegno di legge viola i diritti dei cittadini a ricevere giustizia e il connesso diritto di difesa,e costituisce un maldestro tentativo per risolvere il problema dello smaltimento dell’arretrato;
- Che l’Avvocatura è preoccupata per la ricaduta sul processo penale delle prospettate riforme della giustizia.
Conferma
lo stato di agitazione dell' Avvocatura
Proclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
Indice
una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per giovedì 14 aprile 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, presso il Teatro Adriano, P.zza Cavour,22
Invita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione
Invita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nel giorno venerdì 15 aprile assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioni
Dispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai Responsabili giustizia dei partiti.
Roma 25 marzo 2011

Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla


IlSegretario
Avv. Fiorella Ceriotti

10 domande poste dall’Avvocatura al Ministro Alfano.


I.Il Ministro Alfano ha dichiarato che con la media-conciliazione obbligatoria “conta di tagliare 300 mila controversie nei prossimi 12 mesi e altre 700 mila dal 2012”.
1. È proprio convinto il Ministro che “tagliare” significhi risolvere il problema dell’eccessiva durata dei processi o non invece “deviare” e quindi “ritardare” i tempi della giustizia impedendo ai cittadini di accedere subito al giudice per la tutela dei propri diritti? E poi, vista la continua mutabilità dei dati, siamo certi che i numeri indicati dal Guardasigilli siano davvero questi?
2. Non crede il Ministro che sia esagerato prevedere, insieme, obbligatorietà e onerosità accollando ai cittadini che non vogliono conciliare costi coattivi e non giustificati? Vista l’assenza di criteri di competenza territoriale, come pensa il Ministro Alfano di tutelare i cittadini che vengono invitati a conciliare davanti ad una Camera di Conciliazione distante anche più di mille chilometri dal luogo di
incardinamento della successiva probabile controversia?
II. Il Ministro Alfano ha dichiarato “che ha il sostegno di categorie quali “Commercialisti, Confindustria e Camere di Commercio”.
1. Ma le riforme si fanno nell’interesse generale del Paese, o su richiesta e vantaggio di alcuni determinati soggetti?
2. Non crede il Ministro che, con alcune delle componenti da lui citate, vi sia il rischio che prevalga una posizione di dominio che possa portare a calpestare i diritti dei cittadini-consumatori e a realizzare, anche nella giustizia, il dominio dei poteri forti, che il Ministro ha detto sempre di voler contrastare?
3. Come pensa il Ministro di superare i possibili conflitti di interesse tra società costituenti e camere di conciliazione?
III. Il Ministro Alfano ha dichiarato che “ci sono 630 Organismi di conciliazione operativi. Non c’è una sola provincia d’Italia che veda scoperta la propria zona”.
1. Ha verificato il Ministro che tutti gli organismi indicati (ammesso che ci siano e siano operativi) siano dotati di terzietà, indipendenza e qualità, come prescrive la legge delega e il decreto legislativo n. 28/2010?
2. Cosa pensa di fare il Ministro Alfano per evitare che la riforma sulla mediazione sia solo un business?
3. Cosa ha previsto il Ministro per evitare che nelle camere di conciliazione vi siano infiltrazioni mafiose e speculazioni?
IV. Il Ministro ha dichiarato che “nell’ambito dei lavori parlamentari per discutere il disegno di legge sullo smaltimento dell’arretrato l’avvocatura reciterà un ruolo da protagonista”.
1. Il Ministro dimentica che alcuni mesi fa si è reso promotore di un emendamento per lo smaltimento dell’arretrato e che l’avvocatura – non interpellata – si oppose costringendo il Ministero a rinunciare all’emendamento che realizzava una vera e propria “rottamazione della giustizia”, con seicento ausiliari, sentenze brevi e perenzione dei processi? Il Ministro Alfano non ricorda che ha presentato al Senato un disegno di legge sullo smaltimento dell’arretrato che ricalca il precedente emendamento, ed anche stavolta non ha interpellato preventivamente l’avvocatura, con ciò disconoscendone la funzione?
V.Il Ministro ha dichiarato che è meglio risolvere le controversie “con una stretta di mano in 120 giorni anziché fare la boxe su un ring del processo”.
1. Viene da chiedersi in che mondo vive il Ministro Alfano se non in quello dell’utopia, se pensa che con una “stretta di mano” si possa intervenire su materie complesse, quali successioni, diritti reali, responsabilità medica, patti di famiglia, divisioni, rapporti assicurativi e bancari, affidando il destino di un cittadino nelle mani di un conciliatore di primo pelo, senza esperienza, senza adeguato titolo di studio, senza competenza specifica, con una formazione di sole 50 ore (meno di una settimana)?

lunedì, marzo 28, 2011

Elenco organismi mediaconciliazione della Provincia di Salerno.

Oua: proclamate altre 4 giornate di sciopero (14-15 aprile, 26 maggio, 23 giugno) e indetta manifestazione a Roma per il 14 aprile.


L’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, ha proclamato altre quattro giornate di sciopero (14-15 aprile, 26 maggio, 23 giugno) e indetto una manifestazione a Roma per il prossimo 14 aprile.
Oggi, il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, partecipando alla trasmissione Uno Mattina, su Rai 1, ha ribadito le ragioni della protesta contro la privatizzazione e la rottamazione della giustizia civile.
Successivamente in relazione alla partecipazione del ministro Alfano al convegno organizzato a Torino dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l’avv. de Tilla ha dichiarato quanto segue.
«Sarebbe logico un cambio di nome al Ministero di giustizia – ha spiegato - per rendere più coerenti e comprensibili alcune scelte fatte dal Ministro Alfano sulla giustizia civile, ma anche per così poter bene inquadrare il serrato dialogo del Guardasigilli con alcuni settori economici e professionali del nostro Paese (imprese e commercialisti) e specularmente all’assenza di confronto con chi opera quotidianamente nei tribunali: avvocati, magistrati, giudici onorari.
Infatti, ormai, il ministro della Giustizia va spesso dai commercialisti e dagli industriali per illustrare i suoi progetti sulla futura fisionomia della macchina giudiziaria. Insolito, no? Forse perché gli avvocati hanno definito questi provvedimenti di “ privatizzazione “ e “rottamazione” della giustizia.
Il Ministro, poi, tace su un fatto preoccupante: su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Da tale dato emerge chiaramente un progetto di “svendita” della giustizia alle società private, con l’insorgenza di non pochi dubbi su possibili speculazioni, conflitti di interesse, dipendenze, condizionamenti e affari privati.
«Nell’assise dei commercialisti – aggiunge il presidente dell’Oua - il Ministro della Giustizia ha testualmente dichiarato: “Vorrei che mi si spiegasse il modo per cui, mentre si investivano più soldi nel sistema giustizia, l’arretrato cresceva e ora invece cala”. La risposta probabile è la seguente: o il Ministro non legge bene i dati o i cittadini rinunciano a far valere le proprie ragioni. Ed infatti, la giustizia funziona oggi come prima. E non si registrano interventi incisivi.
«La media-conciliazione obbligatoria e le prospettate modifiche processuali – conclude de Tilla - delle quali il Ministro non vuole discutere con l’OUA e gli altri organismi rappresentativi del mondo della giustizia, costituisce un intervento inidoneo e di poca utilità, fatto a piedi giunti, con violazione dei diritti dei cittadini e dei valori della Costituzione. È evidente che visto il continuo rifiuto del dialogo da parte di Alfano, non ci resta che far valere con ulteriori giorni di astensione la fondata protesta dell’avvocatura. Per questa ragione il 14 e 15 aprile e poi il 26 maggio e il 23 giugno ci asterremo dalle udienze e il 14 faremo una grande manifestazione pubblica a Roma con la presenza di numerosi parlamentari di tutte le formazioni politiche».
Roma, 28 marzo 2011

venerdì, marzo 25, 2011

Giustizia/ Reguzzoni: Magistrati non siano esenti da tutto.


Roma, 25 mar. (TMNews) - I magistrati non possono essere "esenti da tutto" e per questo la Lega ha inserito nel Milleproroghe l'emendamento che amplia la loro responsabilità civile, non solo per dolo ma per violazione del diritto.
Lo ha detto Marco Reguzzoni, capogruppo della Lega alla Camera, a Mattino 5.
"Non è possibile che se un magistrato sbaglia sulla pelle dei cittadini non deve mai pagare. Se c'è una responsabilità ci deve essere anche una contro partita, non è possibile che solo i magistrati siano esenti da tutto", ha spiegato.

Opposizione a DI e dimezzamento termini: la questione nuovamente alle Sezioni Unite.


mercoledì, marzo 23, 2011

Fulvio Croce: il coraggio del dovere.


Nel 1976 si apre a Torino il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, la più conosciuta e pericolosa delle formazioni terroristiche di quel periodo.
Un processo controverso, una sfida per la giustizia italiana che, per la prima volta, si trova ad affrontare imputati che rifiutano la difesa.
Fulvio Croce, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nonostante le minacce di morte, accetta l’incarico di difensore d’ufficio degli imputati e per questo viene assassinato il 28 aprile 1977.

Attenzione: il programma "EasyNota" è infetto da un trojan.


In questi giorni molti Colleghi stanno scaricando, dal sito del Ministero della Giustizia,la nuova versione del programma "EasyNota" (necessario per compilare la nota di iscrizione a ruolo delle cause).
Lo abbiamo fatto anche noi, ma - purtroppo - abbiamo avuto la sgradita sorpresa di accorgerci che il programma in questione è stato "infettato" da un trojan.
Per i non esperti precisiamo che i trojan (cavalli di troia telematici) sono la categoria più pericolosa di virus, in quanto espongono il computer ad attacchi esterni ed alla sottrazione dei dati da parte di malintenzionati.
Nei casi più gravi i pirati informatici prendono il completo controllo del computer infettato che, a questo punto, diventa quello che in gergo si definisce "zombie".
Riferiamo questo fatto: a) per invitare chi abbia già scaricato ed installato il programma a fare un'attenta scansione del computer con un buon antivirus; b) per evidenziare la rozzezza dei sistemi di protezione dati, adottati dal Ministero della Giustizia.
Con buona pace di Angelino Alfano, che si va riempiendo la bocca di processo telematico!
Tra mediaconciliazione e processo telematico ne vedremo davvero delle belle.

consiglioaperto

martedì, marzo 22, 2011

7 PROFILI D’INCOSTITUZIONALITA’ DELLA MEDIACONCILIAZIONE.


La mediazione finalizzata alla conciliazione obbligatoria, viola la nostra Costituzione.
Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega (primo punto ), in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega. Si ha così l’evidente violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.
E c’è una palese violazione dei menzionati articoli, dato che l’obbligatorietà è collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato. Va, in proposito, osservato che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”.
In aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia».
Ma non basta, non si rispettano anche gli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione (secondo punto ) infatti il d.lgs. 28/10, all’art. 16 e nell’intero capo terzo intitolato “organismi di mediazione”, disattende palesemente la previsione della delega. Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell’attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti.
E non si salva neppure l’art. 24 per due ulteriori ragioni.
La prima: la mediazione obbligatoria costa al cittadino (terzo punto). Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.
La seconda ragione (quarto punto ) è che il Governo ha introdotto (art. 8) la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo. Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. Non solo! L’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa. Quindi chi è in grado di pagare, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato».
Assistiamo, inoltre, alla violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. (quinto punto) per quanto riguar­da il diniego dell’accoglimento della proposta del mediatore, sul­l’iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un impor­to pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infat­ti un evidente deterrente “forzato” dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l’esito della mediazione.
Un’ulteriore ragione di incostituzionalità (sesto punto) è la rottura del trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto. Con l’art. 16 del decreto ministeriale concernente i criteri di determinazione delle indennità, si divide l’indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”. Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma). Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”. Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.
Cosicché, ai sensi dell’art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d’eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto. L’art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 d.m. 180/10, in questi termini, non viola così solo l’art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l’art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.
L’ultimo aspetto (settimo punto) di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione e alla loro indipendenza e terzietà.
La procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui ha funzione pubblica deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.
Ora, niente di questo si trova nel decreto ministeriale che fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.
Per il dm. 180/10 è discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto. L’art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo».

Gratuito patrocinio: vanno considerati tutti i redditi tassabili.

lunedì, marzo 21, 2011

POF 2011: evento formativo organizzato dall'AIGA di Salerno (n. 4 crediti).


La nuova disciplina del danno da vacanza rovinata:novità legislative e casi pratici.

Venerdì 25 marzo (15.30 - 18.30) - Casino Sociale di Salerno

Saluti: Avv.Marco del Vecchio
Introduce: Avv.Giovanni Balbi

RELAZIONI
“Profili giuridici, le nuove disposizioni introdotte dalla legge, la tutela giudiziaria, la prova del danno”
Dott.Alfonso Raimo (Giudice di Pace di Salerno)

“Tour Operator e pacchetti turistici”
Dott.Giovanni Serva (Agenzia Travelslot di Salerno)

La partecipazione al corso è gratuita e permette di conseguire n. 4 crediti formativi.

Comitato scientifico: avv.Gisella Lauriello, avv.Marco Bass,avv.Giulia Maiello, avv.Gianfranco Manzo, avv.Chiara Zucchetti.
per info:
gisella.lauriello@fastwebnet.it ,
chiara.zucchetti@virgilio.it.

venerdì, marzo 18, 2011

Astensione: de Tilla traccia un primo bilancio.


Maurizio De Tilla, presidente Oua, traccia un bilancio della giornata di protesta del 17 marzo, a Roma, al Capranica e dinanzi Montecitorio, contro la media-conciliazione obbligatoria e la rottamazione della giustizia civile.
Esprime un giudizio positivo sull’incontro, avuto dopo la manifestazione, con la delegazione del Pd, guidata dal responsabile della Giustizia Andrea Orlando.
Conferma i prossimi appuntamenti: il 28 marzo con il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il 7 aprile con il ministro degli Interni, Roberto Maroni e poi in giornate ancora stabilire con il presidente dell’Udc, Pier Ferdinando Casini e con il leader dell’Idv, Antonio Di Pietro.
L’astensione continua fino al 22 marzo: “Gli avvocati – sottolinea de Tilla - la stragrande maggioranza degli ordini e delle associazioni forensi stanno dando prova di una grande unità in questa battaglia in difesa dei diritti dei cittadini. Lo dimostrano le adesioni all’astensione: oltre il 90% dei legali stanno incrociando le braccia. Ma anche il sostegno ricevuto dalla stessa magistratura, con in testa l’Anm, nonché dalle forze politiche, ed infatti la prossima settimana sarà calendarizzato al Senato un ddl bipartisan che modificherà questo sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione”.
“Di fronte a un così ampio e trasversale fronte di opposizione ha concluso - vogliamo anche rivolgerci con garbo ed amicizia al Consiglio Nazionale Forense che, pur condividendo in toto le critiche, ha parlato della necessità di dover “rispettare la conciliazione”. Ci chiediamo come si può accettare un sistema che è innanzitutto incostituzionale sotto molteplici aspetti, che è contro i diritti dei cittadini, che è escludente nei confronti degli stessi avvocati, che è viziato da una logica strettamente economicista nonché dettato da precisi settori dell’impresa di questo Paese (Confindustria, banche, assicurazioni…). In sintesi come possiamo essere corresponsabili di un processo di svendita della giurisdizione e di privatizzazione della giustizia civile, nonché di un attacco così duro alla professione di avvocato”.
Roma, 18 marzo 2011.

La manifestazione al Teatro Capranica di Roma.

mercoledì, marzo 16, 2011

Deontologia forense: rapporti con i colleghi ed espressioni sconvenienti ed offensive (Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 215).


Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 215
Pres. ALPA - Rel. BERRUTI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. G.C.

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Art. 20 C.D.F. - Animus iniuriandi - Necessità - Termini "Menzogna" e "Vaniloquio" - Portata offensiva e sconveniente - Esclusione


In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine "menzogna", il cui significato semantico lo rende omologo all'alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di "bugia", mentre il "vaniloquio" è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale.
A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
Va esclusa la violazione dell'art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell'animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell'incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell'esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).

martedì, marzo 15, 2011

Astensione Avvocati: le prestazioni obbligatorie (secondo il Codice di autoregolamentazione).


Art. 4
Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:
a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.
Art. 5
Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione al sensi dell’art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art, 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.
Art. 6
Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

AIGA: no alla "mediaconciliazione"!

Non sono reato le espressioni pungenti fra avvocati, avversari in un processo.


La Cassazione sdogana le espressioni forti e pungenti fra avvocati, avversari in un processo.
Non commette ingiuria, infatti, il legale che definisce ridicolo il comportamento del collega: lo ha sancito la Suprema corte con la sentenza n. 10188 del 14 marzo 2011.
In sostanza la quinta sezione penale della Cassazione ha confermato l'assoluzione, pronunciata da un giudice di pace chiamato a valutare il comportamento e le frasi pungenti usate da un legale contro il suo avversario in un processo.
"Non ogni espressione che crea disappunto - scrive il Collegio - è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è automaticamente una espressione forte o pungente".
A maggior ragione, conclude la Cassazione, in questo contesto. "Nel corso di un procedimento giudiziario, le parti sovente, per screditare la tesi avversaria, utilizzano frasi e parole che, in diverso contesto, difficilmente sarebbero tollerate. Ma l'ordinamento ritiene ciò perfettamente fisiologico, atteso che si è in presenza di una contesa aperta e radicale tra soggetti aventi interessi contrastanti e che esprimono tesi contrapposte. Definire "ridicolo" l'argomentare del proprio avversario è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo integrante gli estremi dei delitti ex artt. 594 o 595 cp.
Parimenti, risentirsi per l'utilizzo (da parte di un collega) della espressione sopra riportata e replicare invocando l'ossequio ai dettami della buona educazione, della correttezza professionale e della gravitas, che la serietà della professione matura del proprio avversario processuale dovrebbero imporre, nemmeno integrano estremi di reato. Si tratta della normale (anche se accesa) dialettica tra persone, che sono portatrici di opposte posizioni.

lunedì, marzo 14, 2011

Astensione dal 16 al 22 marzo (compresi): la delibera dell'OUA.


L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 e 19 febbraio 2011 in Roma presso la Cassa Forense
rilevato
-che è in atto un progetto legislativo di sostanziale soppressione del diritto di difesa con conseguente frustrazione della tutela giudiziaria del cittadino in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
- che tale disegno favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- che il progetto passa attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato e con la illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica e reclutamento senza selezione di 600 ausiliari;
- che, in particolare, la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportano la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta del conciliatore, senza accordo delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio;
-che tale obbligatorietà è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
- che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con la fiducia, ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per un anno per tutte le materie;
- che il Congresso Nazionale Forense ha dato incarico all'OUA e al CNF di assumere iniziative concrete per la modifica della normativa della media-conciliazione e per la tutela del diritto di difesa;
- che la media-conciliazione obbligatoria entra in vigore il 21 marzo pv. senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori.
Tanto rilevato
Delibera
lo stato di agitazione dell' Avvocatura
Proclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
Indice
una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per il giorno 16 marzo 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, in luogo che sarà tempestivamente comunicato
Invita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione
Invita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nei giorni dell’astensione assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioni
Dispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai Responsabili giustizia dei partiti.
Roma 19 febbraio 2011

Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla

Il Segretario
Avv. Fiorella Ceriotti

venerdì, marzo 11, 2011

ASTENSIONE: MANIFESTO DI ADESIONE DEL C.O.A. DI SALERNO.


CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO

L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, riunitasi in Roma il 18.2.2011, ha proclamato
L’ASTENSIONE
DALLE UDIENZE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE e TRIBUTARIE E DA OGNI ATTIVITA’ GIUDIZIARIA DAL GIORNO 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, in segno di protesta contro la “rottamazione” della giustizia civile e l’obbligatorietà della media conciliazione.
Il Consiglio, udita l’Assemblea Generale degli iscritti, ha deliberato di aderire all’iniziativa.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi al rispetto della normativa di legge in materia di autoregolamentazione, consultabile sul sito internet www.ordavvsa.it
Dal Palazzo di Giustizia, 11 marzo 2011.

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

AVVOCATI: ASTENSIONE DALLE UDIENZE DAL 16 AL 22 MARZO 2011.

POF 2011 (Aiga Sez. Salerno): evento formativo (14/03/2011- ore 15.30 - Aula Parrilli).

Evento Formativo:

“Spese di lite e liti sulle spese”.

Relatori
Avv. Luigi Maiello (Consigliere Ordine Avvocati Salerno)
Dott. Mario Pagano (Magistrato Tribunale di Salerno)

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.

IL LEGALE DEFERITO ALL'ORDINE È OBBLIGATO A RISPONDERE?


Cassazione, sez. Unite Civili, 28 febbraio 2011, n. 4773

Non costituisce l'illecito disciplinare, sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 del codice deontologico forense, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

mercoledì, marzo 09, 2011

OGGI DISCUSSO RICORSO OUA CONTRO REGOLAMENTO MEDIACONCILIAZIONE.


Si conoscera' a giorni la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso con il quale l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani e singoli avvocati, contestano il regolamento sulla 'mediaconciliazione' emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali.
Oggi il ricorso e' stato discusso nel merito; in aula erano presenti circa 50 avvocati, che in tarda mattinata si sono presentati davanti alla sede del Tar di via Flaminia (hanno confermato anche per il 16 marzo una manifestazione al Teatro Capranica).
I giudici della I sezione del tribunale, presieduti da Giorgio Giovannini, si sono riservati di emettere a breve la loro sentenza. Non e' escluso che il provvedimento possa essere pubblicato prima del 21 marzo prossimo, giorno in cui il regolamento contestato entrera' in vigore.
L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo; tesi che e' stata oggi confermata in aula dal legale dell'associazione, il sindaco di Venezia e avvocato Giorgio Orsoni.
Ad avviso dei ricorrenti, tra l'altro, il provvedimento ministeriale 'riduce l'accesso alla giustizia', 'abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore' e 'si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione'.
L'intervento “ad adiuvandum” - proposto l'Ordine degli Avvocati di Salerno - è stato sostenuto, con la discussione orale, dell'Avv. Gaetano Paolino (Consigliere Segretario del COA di Salerno).

martedì, marzo 08, 2011

Gli Avvocati del Foro di Salerno aderiscono all'astensione proclamata dall'OUA.


Pubblichiamo qui di seguito la comunicazione ufficiale dell'adesione all'astensione, oggi inviata dall'Avv. Montera ai Capi degli Uffici giudiziari di Salerno.

Salerno, 08 marzo 2011.

Al Sig.r
Presidente della Corte di Appello di SALERNO

Al Sig.r
Presidente del Tribunale di SALERNO

Al Sig.r
Procuratore della Repubblica di SALERNO


Compio il dovere di comunicarVi che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) ha proclamato l’astensione dalla trattazione delle cause dal giorno 16 marzo al giorno 22 marzo 2011 compreso.
Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Salerno,ovviamente,aderiranno all’iniziativa come,per altro,è emerso nel corso della riunione Assembleare di ieri 7.3.c.a.
L’astensione sarà attuata nel pieno rispetto delle norme di cui al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati.
Con osservanza.
Il Presidente
Avv.Americo Montera

GIUSTIZIA:OUA A TAR LAZIO,ANNULLARE REGOLAMENTO MEDIACONCILIAZIONE.


(ANSA) – ROMA, Il regolamento sulla mediaconciliazione emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali e' illegittimo e deve essere annullato.
E' la richiesta che l'Organismo unitario dell' avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani (tra gli altri, Campobasso, Lagonegro, Larino, Napoli, Torre Annunziata e Unione regionale Ordine avvocati Campania) e singoli avvocati, faranno alla I sezione del Tar del Lazio il 9 marzo prossimo.
Mercoledi' prossimo si preannuncia una giornata 'calda' davanti al tribunale amministrativo capitolino; sono state gia' annunciate la presenza di avvocati davanti agli uffici del Tar di via Flaminia, nonche' una manifestazione pubblica al Teatro Capranica il successivo 16 marzo.
Il legale che ha redatto materialmente il ricorso dell'Oua - come rende noto la stessa organizzazione - e' Giorgio Orsoni, attuale sindaco di Venezia.
Chiaro il senso delle contestazioni per chiedere l'immediata sospensione e il successivo annullamento del regolamento.
Tutte sono rese note in un documento dell'Oua, secondo il quale il provvedimento ministeriale ''riduce l'accesso alla giustizia'', ''abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore'' per la cui qualificazione e' previsto, tra l'altro, come requisito, almeno un diploma di laurea universitaria triennale, e ''s’affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna rigorosa preparazione''.

lunedì, marzo 07, 2011

Il CNF ha stabilito di non concedere crediti formativi per i corsi per mediatore.

Consiglio Nazionale Forense seduta amministrativa tenuta il 10 dicembre 2010
O M I S S I S
Il Presidente Alpa riferisce della problematica evidenziata dal Cons. De Giorgi relativa alle richieste di riconoscimento di crediti utili per la formazione permanente a quanti partecipino ai corsi per l’acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 183/2010.
O M I S S I S
A seguito della votazione il Consiglio delibera di non concedere crediti formativi ai corsi per l’acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, in quanto destinati ad una platea indifferenziata comprensiva altresì di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati, nonché in ragione delle materie trattate.
Difatti, ai sensi del d.m. n. 183/2010, la qualifica di mediatore può essere acquisita anche da semplici laureati con diploma di laurea triennale, ovvero da soggetti iscritti in albi diversi da quello degli avvocati e le materie oggetto del corso riguardano soltanto in parte i profili giuridici della mediazione e includono materie che, per la loro eterogeneità, non possono essere ricomprese tra quelle idonee ad assicurare la formazione permanente dell’Avvocato.
Resta, tuttavia, impregiudicata la diversa volontà dei COA che, sulla scorta delle premesse effettuate, potranno orientarsi nel senso di accreditare corsi volti alla qualifica di mediatore rivolti ai soli avvocati e limitatamente ai profili giuridici della mediazione.

domenica, marzo 06, 2011

Assemblea degli Avvocati del Foro di Salerno (7-3-2011 - ore 11).

Cassa Forense: prorogato al 14 marzo 2011 termine per estensione polizza sanitaria.


L’Avv. Americo Montera, Delegato alla Cassa Forense, comunica ai Colleghi della Corte d'Appello di Salerno, che la Cassa ha concordato con Unisalute S.p.A. la proroga del termine, dal 28 febbraio fino al 14 marzo 2011, per effettuare l'estensione della garanzia della polizza di tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi ai familiari degli iscritti.
Tale proroga riguarda anche l'adesione alla polizza sanitaria e l'eventuale estensione ai familiari, per i pensionati della Cassa non più iscritti e per i superstiti di avvocato titolari di pensione di reversibilità o indiretta.
Il premio annuale per l'estensione del Piano sanitario ai familiari è di € 130,00 per ogni componente del nucleo.
L'adesione al Piano per i familiari è facoltativa e può essere presentata, utilizzando la relativa modulistica presente sul sito internet della Cassa , nella sezione "Convenzioni – Polizza Sanitaria".
La convenzione garantisce anche ai pensionati non più iscritti agli Albi e alla Cassa e ai superstiti di Avvocati iscritti alla Cassa, la possibilità di aderire, mediante l'apposita modulistica,(sito internet Cassa) al medesimo costo di € 130,00 pro capite annue.
L’Avv. Montera resta a disposizione dei Colleghi per ogni eventuale chiarimento.