O M I S S I S
A seguito della votazione il Consiglio delibera di non concedere crediti formativi ai corsi per l’acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, in quanto destinati ad una platea indifferenziata comprensiva altresì di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati, nonché in ragione delle materie trattate.Difatti, ai sensi del d.m. n. 183/2010, la qualifica di mediatore può essere acquisita anche da semplici laureati con diploma di laurea triennale, ovvero da soggetti iscritti in albi diversi da quello degli avvocati e le materie oggetto del corso riguardano soltanto in parte i profili giuridici della mediazione e includono materie che, per la loro eterogeneità, non possono essere ricomprese tra quelle idonee ad assicurare la formazione permanente dell’Avvocato.
Resta, tuttavia, impregiudicata la diversa volontà dei COA che, sulla scorta delle premesse effettuate, potranno orientarsi nel senso di accreditare corsi volti alla qualifica di mediatore rivolti ai soli avvocati e limitatamente ai profili giuridici della mediazione.
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