martedì, gennaio 02, 2007

Per l'avvocato arriva la "formazione permanente".



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE OBBLIGATORIA
IL CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI XXXXX
considerato
 Che spetta, oltre che al Consiglio Nazionale Forense, anche ai Consigli degli Ordini degli Avvocati il compito di tutelare l’interesse al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
 Che il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
 Che, inoltre, l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
Che, infine, l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: <>;
 Che è, dunque, dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi individuati dal codice deontologico forense;
 Che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale permanente
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo di XXXX hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine essi hanno il dovere il partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.
Con l’espressione “formazione professionale permanente” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’Albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata annuale.
L’unità di misura della formazione permanente è il “credito”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nell’anno, almeno n. 30 “crediti”, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 10 “crediti” devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
Lo “status” di Consigliere dell’Ordine, stante l’attività istituzionale svolta, esonera dal conseguimento dei crediti limitatamente a quelli di cui al precedente comma.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata (certificati – attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, dal Centro di Formazione istituito presso il consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate):
a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale;
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 “crediti” per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 6 “crediti” per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati dall’Avvocatura associativa o da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi “crediti”, ove peraltro gli eventi stessi siano stati preventivamente patrocinati o comunque accreditati dal Consiglio dell’Ordine.
Ove siffatti eventi non fossero stati preventivamente accreditati, il Consiglio dell’Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei “crediti”, previo esame e valutazione della tipologia dell’evento, gli argomenti trattati e la qualifica dei relatori.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) docenze annuali in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i “crediti” per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 “crediti” per le attività di cui alla lettera a), di n. 10 “crediti” per le attività di cui alla lettera b), di n. 8 “crediti” per le attività di cui alla lettera c) e di n. 5 “crediti” per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esenzioni
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esentare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di seguito indicati:
- maternità
- grave malattia o infortunio
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
- altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza.
L’esenzione riguarda solo il periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esenzione consegue la riduzione dei “crediti” da acquisire nel corso dell’anno, proporzionalmente alla durata dell’esenzione.
Articolo 6
Adempimento degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio dell’Ordine una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
In particolare il Consiglio dell’Ordine, all’inizio di ogni anno, predispone al più presto un programma degli eventi formativi che intende organizzare nel corso dell’anno solare.
Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia che attribuiscano almeno n. 10 “crediti”.
Il Consiglio dell’Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favorisce, se ed in quanto possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Al Consiglio dell’Ordine spetta il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine valuta la relazione presentata da ciascun iscritto ai sensi del precedente art. 6, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i “crediti” spettanti, secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce “crediti” per gli eventi e le attività che non ritenga adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento dell’attività di controllo, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio, attribuendo ad esse il compito di valutare l’attività formativa degli iscritti.
Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.
Articolo 9
Norme di attuazione
Compete al Consiglio dell’Ordine emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie al presente Regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1/3/2007.
Il primo periodo di valutazione della formazione permanente deve intendersi, pertanto, riferito all’anno solare 2007.
In sede di prima applicazione, peraltro, i “crediti” da conseguire nell’anno 2007 vengono ridotti a n. 25, di cui n. 8 per eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.

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