venerdì, dicembre 15, 2017

Il principio di “non contestazione” nel processo civile.

“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. 13/09/2016 n.17966 e giurisprudenza ivi richiamata) . Talune voci di dottrina hanno prospettato l'eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell'art. 115 co. 1° cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 45 legge n. 69/09; nondimeno è dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/09 (v. relativo art. 58) mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado depositato il 23 marzo 2006 . E' stato inoltre precisato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. 21/06/2016 n. 12748)”. 

 Cass. Civile Sez. Lavoro; Sent. num. 30089/2017; Presidente: AMOROSO Relatore: PAGETTA; Data pubblicazione: 14/12/2017.

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