domenica, dicembre 10, 2017

Appello penale del PM: obbligo di rinnovazione prove decisive, laddove diversamente valutate.

“E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale si estende al caso in cui, come nella specie, il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489)".

Cassazione Penale Sez. V; Sent. Num. 54878-2017 Presidente: PALLA -Relatore: MOROSINI; Data Udienza: 28/11/2017.

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