giovedì, gennaio 28, 2010

Cassazione: anche la sola condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva.


Anche la mera condanna alle spese di giudizio è provvisoriamente esecutiva,a prescindere dalla natura della sentenza.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 1283/2010 della III sezione civile) chiarendo che non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza abbia natura costitutiva, di condanna o di mero accertamento e neppure se che si tratti di sentenza di rigetto o di accoglimento della domanda principale.
Se si statuisce sulle spese, insomma, queste si debbono pagare subito.
La Suprema Corte richiamando l'art. 282 del codice di procedura e alcune proprie precedenti decisioni in merito conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
Nella parte motiva i giudici di Piazza Cavour richiamano le sentenze della stessa Corte n. 16003/2008 e 4306/2008 che esprimono oramai un indirizzo interpretativo costante.

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