mercoledì, ottobre 21, 2015

Pignoramento autoveicoli: mancata consegna all’IVG da parte dell'esecutato.

Tribunale di Mantova, Ord. 13 ottobre 2015. G.E. Bulgarelli. 
Processo di esecuzione - Pignoramento di autoveicoli - Mancata consegna all’IVG – Conseguenze.

Quando il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non ottemperi ai suoi obblighi non consegnando gli autoveicoli pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie il giudice può: a) comminargli ex art. 67, comma 1, c.p.c. una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 (fatta salva la sua responsabilità penale e la possibilità che egli sia chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al procedente); b) disporre la sostituzione del custode ai sensi dell’art. 521, comma 5, c.p.c.; c) affidare all’I.V.G. l'incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la successiva vendita.

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