venerdì, ottobre 09, 2015

La sospensione dell'esecutività ex art. 649 cpc (Ord. Trib. Chieti).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI 
IL GU 
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.9.2015,
OSSERVA 
In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi".
Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n.1654).
I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).
Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto (In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n.3979) può formularsi una prognosi di almeno parziale fondatezza dei motivi di opposizione, mentre d'altro canto è presumibile ritenere in ragione della qualifica imprenditoriale del debitore, che dall'esecuzione del decreto (peraltro come detto per importo che allo stato solo in parte appare fondato) possa derivare un danno difficilmente risarcibile in capo agli opponenti.
 PQM 
visto l'art. 649 c.p.c.
Sospende la p.e. del decreto; spese al merito; fissa in prosieguo l'udienza del 17.11.2015.
Si comunichi
Chieti, 18.9.2015
Il Giudice 
Federico Ria

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