sabato, dicembre 01, 2018

ARRIVANO LE ELEZIONI FORENSI: SERVE ARIA NUOVA!

Nelle prossime settimane, dopo la riforma della legge 113 del 2017, si arriva per la prima volta ad eleggere i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con una regola chiara sulla tutela della minoranza. Senza dubbio, con la nuova disciplina, sono state anche confermate le garanzie di rinnovamento già previste nella legge professionale forense.
Purtroppo, pare che non tutti siano pronti al turn-over delle nostre rappresentanze. In diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati - di molta parte della penisola - è conosciuta l'intenzione delle leadership uscenti di consentire la rielezione degli avvocati che abbiano svolto qualsiasi numero di mandati in precedenza, senza dare un limite a chi già da molti anni esercita un ruolo di rappresentanza e di potere nell’ambito delle istituzioni politico forensi.
Risulta, infatti, diffusa la convinzione di non dover computare i mandati da consigliere fino ad oggi svolti, ai fini del divieto di superamento del doppio mandato In realtà le nuove norme, ovvero i commi 3 e 4 dell’art. 3 della Legge Falanga, consentono un'applicazione immediata del divieto del cumulo di mandati superiori al secondo, cosi comportando ex nunc l'ineleggibilità dei Consiglieri che avessero già svolto due mandati.
Le norme citate infatti dispongono: “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3." Peraltro, in argomento analogo, anche la Corte di Cassazione (sent. n. 2001/2008) si è pronunciata affermando che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato, precisando che la norma si applica senza distinzione di mandati, sia anteriormente che successivamente all’entrata in vigore della legge, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l’applicabilità della norma solo per il futuro.
Riteniamo quindi che sia necessario dare assicurazione all'attuazione della disciplina di legge seguendo lo spirito del legislatore e restando in coerenza all’interpretazione di legittimità. Riteniamo che le necessità di rinnovamento delle rappresentanze forensi non possono essere soffocate dalle ambizioni feudali di gruppi di potere che vogliono solo conservare le proprie rendite di posizione.
Riteniamo altresì che una riforma elettorale attuata per metà, nascondendone la parte restante, sia solo la dichiarazione di fallimento di una classe dirigente che non sa migliorarsi anche accettando le sfide del futuro.
Rileviamo inoltre che lo stesso problema si presenta anche per le elezioni del CNF ove, oltre a vedere una convocazione in capo a soggetti in scadenza non legittimati dalla legge, appare sussistere lo stesso divieto di cumulo dei mandati ulteriori al seconda Confidiamo, pertanto, che il Ministro e tutte le forze di governo vogliano intervenire in tutela dell'avvocatura e della giustizia, e ciò facciano considerando il grave vulnus che altrimenti verrebbe cagionato al funzionamento della Giustizia, qualora si permettesse un momento elettorale in dispregio alla volontà del legislatore e nell'opposizione delle associazioni che rappresentano migliaia di Avvocati liberamente uniti.

Firmato: MF (Movimento Forense), UIF (Unione Italiana Forense), NAD (Nuova Avvocatura Democratica), Avvocati a Nord Est, Avvocati Ora, Azione Forense, ARF (Alleanza per il Rinnovamento Forense), UDAI (Unione degli Avvocati Italiani), Futuro Forense di Bari, ARDF (Avvocati Radicali Democratici), MCA (Sindacato Nazionale Forense)

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