domenica, ottobre 21, 2018

Contenuto delle condotte e determinazione continuazione tra reati.


Cassazione Penale Sez. VII - Ord. Num. 47431/2018 - Presidente: CASA - Relatore: CENTONZE - Data Udienza: 05/10/2018. 

“L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti in esame.
Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte e dall'ampiezza dell'arco temporale oggetto di valutazione, compreso tra il 1993 e il 1997.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Cass. Pen. Sez. V, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi)”.

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