REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO
Il Giudice di Pace di Spoleto Avv. Francesco SPINELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. XXXXXXXXXXX;
TRA
XXXXXXXXXXXXX
– ATTORE-
CONTRO
XXXX.
– CONVENUTO-
XXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a.,
– CONVENUTO -
XXXXXXX
-CONVENUTA-
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali.
Conclusioni dell'attore - XXX: “Voglia il Giudice di Pace di Spoleto, contraris rejectis: a) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del comportamento del conducente della Fiat Bravo e del Sig. XXXXXX, nella misura concorrenziale del 50% per i motivi spiegati in premessa; b) per l’effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro
Conclusioni del convenuto – XXXX Ass.ni s.p.a.: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, in via preliminare, rilevare la nullità dell’odierno giudizio per errata scelta del rito, soggiacendo lo stesso alle disposizioni processuali di cui alla Legge 102/2006; in via principale, rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio con condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria.
Conclusioni del convenuto - XXX Assicurazioni S.p.a. : nessuna.
Conclusioni del convenuto – XXXX : nessuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato ritualmente alla XXX Assicurazioni s.p.a. ed alla XXXX Assicurazioni S.p.a. in data XXXXX e non anche al Sig. XXXX,
La attrice affermava che in data 06/07/06 alle ore 12,30 circa, , mentre procedeva alla guida della propria autovettura XXXXXX in Spoleto, con direzione Pontebari/Spoleto, giunta al crocevia si fermava in corrispondenza del semaforo e, una volta ripartita, avendo appena superato l’incrocio, una Fiat Bravo, di colore scuro, parcheggiata in sosta vietata su viale Marconi, repentinamente si immetteva sulla propria corsia di marcia costringendola così, per evitare l’urto, a spostarsi verso il centro della corsia; in quel mentre, sopraggiungeva una VW Golf, di proprietà e condotta da XXXXX, che, viaggiando in direzione opposta, invadeva la corsia di pertinenza della attrice.
A seguito del sinistro la xxxx riportava danni alla persona nonché alla propria autovettura. Il sinistro si sarebbe verificato quindi per colpa concorrenziale del conducente della Fiat Bravo e del conducente della VW Golf, ognuno nella misura del 50%. Concludeva come sopra.
Si costituiva -alla udienza di comparizione- la sola XXXX Assicurazioni s.p.a. per eccepire, preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del presente giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006. Contestava inoltre la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice e le relative richieste risarcitorie. Concludeva come sopra.
Alla udienza di comparizione del 20/12/2006 il Giudice, ritenuto il carattere pregiudiziale ed assorbente dell’eccezione sollevata da parte convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa che quindi veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell’eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate.
Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all’art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante “disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” il quale recita testualmente : “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.”.
Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con
Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose.
In concreto, potrà verificarsi:
a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza –determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. – riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace.
b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt. 409-441 c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell’azione.
c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali – ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell’attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall’art. 40 comma 3° c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
Come si vede, dunque, il rinvio operato dall’ultima parte del comma terzo dell’art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.
Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell’ambito di operatività dell’art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall’intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l’interprete di attenersi ai criteri di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l’intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario.
In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace -entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice.
Come visto, l’art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l’art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle “controversie previste dall’art.
Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l’attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81.
Analogo ragionamento deve seguirsi per l’art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell’Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere
In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l’attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il danno alla persona.
Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando,
- Rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a..
- afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell’art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all’art. 316 e ss. c.p.c..
Provvede con separata ordinanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa.
Spoleto, 29/12/2006
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Francesco SPINELLI
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