Qualora il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si limiti ad archiviare una denuncia, presentata nei confronti di un iscritto, deve escludersi che ove, successivamente, apra (con riguardo agli stessi fatti) un procedimento disciplinare, l’inquisito possa invocare la violazione del principio del “ne bis in idem”.
Giusta la previsione di cui all’art. 649 cpp, infatti “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto …..”, sì che è irrilevante un’eventuale archiviazione della denuncia
Cassazione Civile, Sezioni Unite sentenza del 05 gennaio 2007 n. 37- Pres. Prestipino Rel. Finocchiaro PM Palmieri (conf.) - Ric.: Massa – Int.: Proc. Generale Cassazione.
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