Rischia una condanna per violenza sessuale chi ruba un bacio all'ex fidanzata nel tentativo di riconquistarla. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12425 del 26 marzo del 2007, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia, a un anno e due mesi di reclusione, con la condizionale, a un 29enne che, nel tentativo di riconquistare l'ex fidanzata l'aveva afferrata per un braccio sfiorandole la bocca con la sua.
Oltre alla reclusione, il giovane aveva dovuto dare alla ragazza 5mila euro a titolo di risarcimento del danno. Contro la decisione che ha visto d'accordo, tanto il Tribunale di Belluno quanto la Corte territoriale veneta, il 29enne ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito contro la condanna inflitta per un "unico bacio, durato pochi secondi".
Al più, ha chiesto il difensore, l'accusa sarebbe dovuta essere per molestia e ingiuria (reati minori). Ma la III sezione penale della Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, ribadendo che "nella nozione di atti sessuali di cui all'articolo 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale".
"Pertanto - ecco uno dei passaggi fondamentali delle motivazioni - tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo".
Il caso esaminato dal Collegio non lascia a suo parere spazio a dubbi dal momento che i giudici di merito avevano accertato che il ragazzo afferrò lei per un braccio e la baciò sulla bocca, dopo che questa gli aveva palesato la sua volontà di non riprendere il rapporto sentimentale.
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