domenica, novembre 10, 2019

Ipotesi d’esclusione della responsabilità per esercizio d’attività pericolosa (ex art. 2050 cc).

Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 28626/2019 Presidente: VIVALDI -Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 07/11/2019. 

«La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., che ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., esplodenti, prima dell'applicabilità del d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81), non si configura anche in danno del produttore e del distributore di quelli ed a favore di chi professionalmente interviene in una fase autonoma di un ciclo produttivo che li impieghi quali materie prime ed assume così in proprio oneri di precauzione adeguati allo sviluppo di quello, quando non provi, impregiudicati diversi titoli di responsabilità da prodotto difettoso o di vizi della cosa venduta, il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito».

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