martedì, giugno 08, 2010

Il bene, acquistato con denaro proprio, non rientra nella comunione tra coniugi.


Nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.
E’ quanto chiarisce la sentenza n. 10855 del 5 maggio 2010 della Corte di Cassazione.
Ciò vale anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
Innanzitutto e’ proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l’art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale“.
In particolar modo la lett. f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto“, e tra i beni personali sopraelencati l’art. 179 c.c., lett f), indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento“.
Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale“, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.
L’art. 179 c.c., lett. f), richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (fermo restando l’ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all’atto, di cui all’art. 179 c.c., comma 2, richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili registrati)

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