lunedì, giugno 14, 2010
Nelle cause "semplici", liquidazione onorari sotto i minimi (Cassazione civile , sezione lavoro, sentenza 03.06.2010 n° 13452)
Nelle cause di “facile trattazione” è possibile, da parte del giudice, la riduzione degli onorari dell’avvocato ma non anche la riduzione delle spese e dei diritti a lui spettanti.
Nella recente sentenza n. 13452/2010 il Supremo Collegio si è pronunciato in riferimento, appunto, agli onorari dell’avvocato precisando che, in base a quanto previsto dall’articolo 60 della Legge 794/42, in presenza di una causa “ritenuta semplice”, è possibile che il giudice, con decisione adeguatamente motivata, possa attribuire all’avvocato un onorario in misura inferiore anche a quella stabilita nei minimi tariffari.
Ma poiché tale norma rappresenta un’eccezione, tale facoltà di “riduzione” deve essere limitata esclusivamente alla voce dell'onorario.
Nella sentenza in commento testualmente si legge che “Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, né in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta operata la riduzione - dall'obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d'appello resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003)”.
Secondo quanto ha precisato la Corte, i giudici che procedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare un’adeguata motivazione sul punto con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non si possono limitare a una pedissequa enunciazione del criterio legale.
La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può superare il limite della metà.
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