lunedì, giugno 21, 2010
Sanzionato l'avvocato che assiste, in momenti successivi, soggetti portatori d’interessi in conflitto.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza n. 14617 del 17 giugno 2010 ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro il provvedimento disciplinare con il quale era stato censurato per mancato rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Dopo aver rinunciato al mandato conferitogli nell’interesse di un Consorzio, l’avvocato aveva inviato una diffida al consorzio stesso nella qualità di difensore del Comune di R. P., in una causa per l’affidamento in appalto di alcuni servizi legati alla distribuzione idrica nel territorio comunale.
La Corte ha ritenuto che dato il breve lasso di tempo (quaranta giorni) tra rinuncia e diffida, il professionista fosse incorso in un conflitto d’interessi e per tale ragione la sanzione irrogata appariva ragionevole, non competendo in tal caso al giudice sindacare sulle scelte del Consiglio, dovendo applicarsi il principio di diritto per cui “ nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza”.
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