giovedì, maggio 27, 2010

Se il credito è certo liquido ed esigibile, la ritenzione di denaro in compensazione o in garanzia non costituisce appropriazione indebita.


Corte di Cassazione - Sez. Seconda Penale
Sent. del 12.05.2010, n. 18030

Fatto

1. L’avv. to B. Giorgio veniva tratto a giudizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, con il seguente capo d’imputazione: “del delitto p. e p. dall’art. 646 c.p. per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della somma di Euro 1.602,40 destinata alla società “U. Group S.p.A.” e della quale aveva il possesso per averla ricevuta dalla AR T. di L. Arcangelino che era debitore di detta società. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. II c.p. per avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera avendo ricevuto, quale esercente la professione forense, lo specifico mandato di procedere anche giudizialmente al recupero dei crediti. In Reggio Emilia, l’1.07.04 e permanente sino al 30.7.04”.
All’esito del giudizio, con sentenza del 20/11/2007, il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la suddetta sentenza, la parte civile, U. Group s.p.a., in persona del legale rappresentante, M. Tiziano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 646 c.p. per non avere il giudice considerato che l’avv.to B. , nella sua qualità di difensore della “U. Group S.p.A.”, non aveva diritto di trattenere, neppure opponendo una pretesa compensazione con crediti che egli vantava, la somma che egli aveva ricevuto da un debitore della U. Sostiene, infatti, il ricorrente che, nell’ambito penalistico, “non possono trovare accesso le regole civilistiche sulla compensazione, giacché non ci si trova di fronte all’obbligo di restituire il tantundem, bensì quel denaro” rispetto al quale non sussiste alcun diritto di ritenzione, diritto escluso sia dall’art. 44 del Codice Deontologico che dall’art. 2235 c.c.

Diritto

3. Il fatto, così come descritto nel capo d’imputazione, è pacifico.
Il Tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli essendo emerso, sulla base della documentazione in atti, che l’avv.to B. vantava, nei confronti della “U. Group S.p.A.”, un credito «certo, liquido ed esigibile» (cfr pag. 4 sentenza). Di conseguenza, doveva applicarsi il combinato disposto di cui agli artt. 1242 - 1246 c.c., a nulla rilevando l’art. 44 Codice deontologico (in quanto norma di rango secondario che avrebbe potuto rilevare solo per le eventuali conseguenze disciplinari).
La suddetta motivazione non si presta ad alcuna delle censure dedotte in questa sede dal ricorrente.
In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 - Cass. 45992/2007 Rv. 238899 - Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. B. nei confronti della U. Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.
Corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il disposto dell’art. 44 Codice deontologico in quanto norma di rango secondaria.
Fuorviante, invece, è il richiamo all’art. 2235 c.c.
La suddetta norma, infatti, non fa altro che riprendere e generalizzare la disposizione dell’art. 66 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni forensi), a norma del quale “gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia”.
La norma, quindi, con tutta evidenza, si riferisce al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti dal professionista al cliente e viceversa.
Infine, va osservato che la sentenza n. 3670/2009, pronunciata da questa Corte fra le stesse parti, invocata dal ricorrente a proprio favore, è fuorviante perché, in quella fattispecie, la sentenza di proscioglimento venne annullata con rinvio per non avere il giudice accertato “se l’imputato abbia incassato somme della sua cliente e le abbia trattenute per sé, senza averne titolo”.
4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto del combinato disposto degli artt. 592/4 e 541/2 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali a favore dell’imputato B. .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell’imputato B. Giorgio delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.025,00 oltre iva e cpa.
Depositata in Cancelleria il 12.05.2010

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