martedì, maggio 25, 2010

CNF: OCCORRE ALLUNGARE I TEMPI D’ATTUAZIONE DEL DECRETO N.28/2010 (MEDIA-CONCILIAZIONE).


Roma, 24/05/2010 - La media-conciliazione ha segnalato problemi che da tempo il Consiglio nazionale forense aveva comunicato alle istituzioni: il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il Cnf, per tutta l’Avvocatura italiana, gli ha trasmesso sulla disciplina della mediazione e conciliazione.
Da mesi la Commissione istituita dal Consiglio con l’apporto degli Ordini e delle Associazioni, ha lavorato sul testo proposto dall’ ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Le proposte del Cnf tengono conto della direttiva comunitaria e delle realtà locali, che sono assai diverse tra loro, in alcune già effettuandosi la conciliazione con successo, in altre invece paventandosi la conciliazione per il gravoso carico di lavoro che comporterebbe e per la scarsità delle risorse per metterla in atto. Di ciascuna realtà si terrà conto, compreso di quelle in cui la conciliazione dovrà avvenire con il patrocinio gratuito.
Il Cnf ha già segnalato al Ministero che la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione; che l’annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l’errore omissivo dell’avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell’annullabilità è distonico rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l’omissione è sufficiente la sanzione disciplinare.
La presenza dell’avvocato è nei fatti, perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi; comunque è grazie al Cnf che l’espressione “senza ministero di difensore” presente nella prima versione del testo della legge, è stata soppressa.
La proposta del conciliatore deve essere fatta su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente.
Il Cnf sta elaborando un modello di regolamento di conciliazione che escluda la proposta del conciliatore.
Attraverso gli Ordini e la rete delle Scuole forensi il Cnf ha già predisposto un progetto di formazione dei conciliatori, e sta verificando con il Ministero la possibilità di ripartire i corsi negli aspetti giuridici, tenuti dagli Ordini e in quelli pratici, concordati con gli esperti, in modo che sugli aspiranti conciliatori non ricada il costo della acquisizione del titolo. Il percorso del testo non è ultimato, e tutto il programma di mediazione e conciliazione deve essere considerato in via sperimentale.
Il Cnf ha proposto di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall’altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori.
Di qui la necessità di allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità conciliativa, potendo sopportare la concorrenza delle altre categorie professionali che dicono di essere già pronte a dare attuazione ai decreti. Senza la competenza nelle materie giuridiche la conciliazione non può dare buoni frutti.
Per questo l’ Avvocatura si deve appropriare del sistema; solo l’Avvocatura può evitare che il sistema imploda, solo l’ Avvocatura, che ha la funzione costituzionale di tutelare i diritti, può evitare che il sistema, concepito per agevolare l’accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che allungherebbe i tempi della giustizia e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente.

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