martedì, maggio 11, 2010
Opposizione a decreto ingiuntivo: solo l’opponente può proporre domande riconvenzionali.
“… Nell’ordinario giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
L’inosservanza del divieto, correlata all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d’ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.” (Cass. n.13086/07. Vedi anche Cass. n.18786/05; Cass.n.18767/04; Cass. n. 11415/04, Cass. n.4948/10).
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