martedì, marzo 19, 2013

Cassazione: "i tornei di poker non sono un gioco d’azzardo".

 
La terza sezione penale della Cassazione mette un sigillo importante sulla nota querelle giudiziaria dei tornei live di poker texas hold'em sportivo (senza rebuy) e conferma un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato a favore dei circoli, almeno sotto il profilo del diritto penale. Ma c'è di più: a prescindere dall’esistenza di una disciplina (vedi eventuale e futuro regolamento attuativo previsto dalla Legge “Comunitaria del 2009) del settore, il gioco (nella sua versione sportiva) è da ritenersi lecito in tutti i casi.
La svolta il 12 ottobre 2012, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il riconoscimento che "nel poker in modalità torneo, l'abilità dei contendenti è un fattore determinante rispetto all'alea". Pochi giorni fa sono state rese note le motivazioni della seconda sentenza favorevole (num. 28412/2012) della Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012.
Un'associazione di poker texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell’accusa di “esercizio di gioco d'azzardo”. Il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso dei titolari del locale, sottoposto a misura cautelare restrittiva. Gli indagati presentarono ricorso in cassazione, sostenendo che l'articolo 718 del codice penale (gioco d'azzardo) non è applicabile, considerando che nel circolo "si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, perché così disposto dalla Legge n. 248 del 2006, articolo 38". Inoltre per i ricorrenti vi è stata inoltre una "violazione di legge processuale (art. 606 cpp, lettera c) perché il provvedimento cautelare in discussione presuppone un rapporto stabile tra l'immobile sottoposto a vincolo e l'attività asserita illecita che vi si svolta" citando delle precedenti sentenze della stessa Corte. Inoltre il sequestro non è applicabile perché di "un terzo proprietario estraneo alla fattispecie criminosa ipotizzata".
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: "Come già affermato di recente da questa Corte, proprio in una fattispecie analoga (sezione 3, 12.10.2011), non integra il reato di esercizio di gioco d'azzardo l'organizzazione di tornei di poker texano (cosiddetto Texas Hold'em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione) sono considerati giochi d'abilità e non di azzardo. Nell'occasione, è stato anche precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti la Legge del 4 agosto 2006, articolo 248, articolo 38, di conversione del DL 4 luglio 2006 n. 223".
Con queste motivazioni la Cassazione penale ordina il dissequestro del circolo, ma soprattutto consolida un orientamento oramai chiaro: è lecito - per gli Ermellini - organizzare tornei di poker texas hold'em sportivo senza rebuy (il pagamento di una seconda quota d'iscrizione a seguito dell'eliminazione dall'evento), almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e ribadiscono che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2009) non influisce sulla natura lecita del gioco.
Quindi, a prescindere dall'esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione sportiva, è da ritenersi un gioco lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illecita.

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