L’imposizione contributiva prevista per gli avvocati riguarda i soli redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale, concetto che ricomprende anche attività che, pur non essendo professionalmente tipiche, presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa; l’obbligo è invece escluso quando non si ravvisa in concreto alcun intreccio tra l’attività prestata e le competenze tipiche del professionista.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5975/2013; depositata l'11 marzo)
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