lunedì, aprile 04, 2016

Sinistro causato da veicolo non identificato: la prova da offrire in giudizio.

"Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".

Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.

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