domenica, novembre 11, 2012

CASSA FORENSE:DELIBERATI I CRITERI PER LA CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella sessione di lavoro di venerdì 9 novembre, ha adottato la prescritta delibera quinquennale in materia di criteri per l’accertamento della continuità di esercizio professionale.
Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense attualmente all’esame del Senato, ed in particolare dell’art. 21 della medesima. La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l’attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:
1) Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato in € 10.300,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d’affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento;
2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d’affari, relativi a due o più anni consecutivi, fino a un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recuperare eventuali annualità decorse con reddito/volume d’affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all’anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire);
3) Gli avvocati sono esonerati per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i 2 anni successivi al primo), un qualunque volume d’affari diverso da zero;
4) Nel quarto e nel quinto anno di iscrizione all’Albo, e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti di reddito di cui al punto 1 sono ridotti a 1/3(questa previsione è una novità assoluta);
5) Nei successivi 5 anni di esercizio professionale (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa (dall’esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali 8 ai futuri 10 anni dopo l’iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all’Albo per la prima volta);
6) Nella valutazione dell’esonero dalla prova della continuità per casi di malattia o di grave impedimento, si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto;
7) Per la maternità, l’esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l’anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza;
8) E’ stata introdotta ex novo una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano contemporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.

Avv. Michelina Grillo

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