martedì, novembre 13, 2012

Mediatori-Avvocati: il Tar Lazio accoglie le tesi del Cnf e rigetta i ricorsi promossi contro le regole deontologiche sulle incompatibilità.

Con tre sentenze ( 8854-8855-8858/2012), depositate il 29 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità del nuovo articolo 55 bis del Codice deontologico forense, introdotto dal Cnf nel luglio del 2011 per evitare abusi e commistioni di interessi da parte di avvocati che svolgono anche attività di mediatore.
I giudici del Tar Lazio evidenziano “ il carattere di imparzialità che deve connotare la figura del mediatore e, quindi, la differenza che intercorre tra questa attività e quella svolta dall’avvocato”.
“Pienamente da condividere”, spiegano le sentenze, “ è dunque l’affermazione del CNF secondo cui la scelta del legislatore di consentire all’avvocato di esercitare anche l’attività di mediatore – nonostante la sua radicale differenza rispetto a quella forense - ha comportato l’insorgere di problematiche di assoluto rilievo con conseguente dovere per gli organismi professionali competenti di provvedere affinché, sul piano dei comportamenti concreti, l’esercizio da parte dello stesso soggetto di professioni aventi obiettivi radicalmente contrastanti non dia luogo a condotte disciplinarmente sanzionabili”.
Per il Tar Lazio “La preoccupazione costante del CNF è solo di salvaguardare la dignità, la correttezza e la trasparenza di comportamento che non solo il singolo utente ma l’opinione pubblica in generale ha ragione di pretendere da chi svolge l’attività di avvocato e che sono suscettibili di essere inquinati da un uso strumentale dell’attività di mediazione per l’acquisizione per via traversa di vantaggi economici sul piano della professione forense”.
Né tali previsioni, applicabili ai soli avvocati tra i professionisti abilitati in astratto alla mediazione, sarebbero riduttive della libera concorrenza.
Anzi, l’obiettivo della regola deontologica “è proprio quella di garantire la libera concorrenza fra gli avvocati, imponendo ad essi obblighi preordinati ad evitare che l’associazione ”avvocato-mediatore” diventi facile strumento per l’accaparramento della clientela, che è risultato agevolmente realizzabile se non fronteggiato in via preventiva con adeguate misure”.
Il Tar del Lazio ha dunque accolto tutte le osservazioni di merito del Cnf. Quanto al primo comma dell’articolo 55 bis, che stabilisce l’osservanza in via principale delle regole deontologiche rispetto alle norme in vigore sulla mediazione, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, il Cnf assumerà i necessari interventi per chiarire la corretta interpretazione della regola deontologica, volta a garantire il preminente rispetto del codice deontologico in caso di contrasto con il solo regolamento di mediazione e non certo della legge.

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