mercoledì, novembre 01, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il termine per il deposito della documentazione, da parte dell’Amministrazione, non è perentorio.

Cassazione Civile Sez. II - Sent. num. 25735/2017 -Presidente: PETITTI Relatore: ABETE - Data pubblicazione: 30/10/2017. 

 "Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".

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