lunedì, febbraio 14, 2011

Mediaconciliazione: rinvio solo per materia condominiale e RCA.



NOTA INVIATA (IL 14/02/2011) A MEZZO EMAIL AL PRESIDENTE DELL’OUA AVV. MAURIZIO DE TILLA DALLA SENATRICE DEL PD SILVIA DELLA MONICA.

Caro Maurizio,
come ben sai era stato approvato in Senato, nelle commissioni riunite I e V, all'unanimità l'emendamento al decreto-legge milleproroghe (AS 2518) , presentato dal PD, LUSI-DELLA MONICA ed altri, che prevede il rinvio di un anno dell'efficacia delle norme sulla media-conciliazione.
Peraltro il Governo, tramite i relatori MALAN e PICHETTO FRATIN (entrambi PDL) , è riuscito a fare approvare, con un colpo di mano, un altro emendamento che prevede il rinvio della media-conciliazione solo per le materie del condominio e del risarcimento del danno per veicoli e natanti, così come sempre teorizzato dal MINISTERO della Giustizia, anche tramite i sottosegretari CALIENDO e CASELLATI.
Questo l' emendamento PDL-: 1.10000 (testo 2) Malan, Pichetto Fratin, relatori Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".».

Si prevede, per l'aula, che il Governo presenterà un maxiemendamento su cui apporrà la fiducia (martedì pv), recependo invece solo il testo Malan-Pichetto Fratin, fortemente voluto dal Ministero della Giustizia, testo che ovviamente non risolve alcun problema, ma anzi l'aggrava.
Per condurre la battaglia fino in fondo, ho ripresentato l'emendamento già approvato all'unanimità che di seguito riporto: A.S. 2518 Emendamento, Art. 1 Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi''.». DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI,PERDUCA.
Ho inoltre presentato un sub-emendamento al testo dell'emendamento Malan, che lo scardina e riporta il rinvio per tutte le materie della media-conciliazione.
L'emendamento è del seguente tenore: AS 2518 Subemendamento all'emendamento 1.10000 (testo 2) Sostituire le parole: "Limitatamente alle" con le parole: "Anche per le". DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE.
Inoltre ho presentato nuovamente l'ordine del giorno (anche se in parte già approvato in Commissione) che chiarisce che il rinvio serve per rivedere la materia della media-conciliazione: A.S. 2518 - Ordine del giorno - Il Senato, premesso che: tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile, di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, vi sono quelle del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali che, a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo; si tratta di un intervento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L'avvocatura ha posto in evidenza numerosi profili critici della normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L'avvocatura ha altresì sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea; per tali ragioni, l'organismo unitario dell'avvocatura ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, l'eccesso di delega, la violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. Inoltre si sottolinea che, con ogni probabilità, la normativa introdotta renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo; l'aspetto più grave sta nel fatto che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzandosi come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria; il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l'udienza per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è stata fissata l'udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell'entrata in vigore della normativa; i rilievi mossi dall'avvocatura, e già in parte anticipati in sede d’esame parlamentare nelle Commissioni di merito, appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia civile; impegna il Governo: a prevedere la proroga per ulteriori dodici mesi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine d’utilizzare questo ulteriore lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa, procedendo a una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (rivalutando le materie per le quali può trovare applicazione), introducendo criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione; eliminando l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; garantendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica, per l'oggetto del procedimento, la natura procedimentale dell'istituto e la funzione preliminare rispetto al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, su cui possono incidere pesantemente le vicende della fase mediatoria; per prevedere requisiti di qualificazione, formazione, professionalità e competenza per l'accesso all'albo dei mediatori; per valorizzare la funzione e il ruolo di terzietà del mediatore, che deve facilitare la ricerca della soluzione, abolendo, in conseguenza, la facoltà di formulare una proposta " contumaciale" e comunque quando le parti non ne facciano richiesta; eliminare ogni contaminazione tra media-conciliazione e processo. E ciò al fine di garantire che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternativi al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento. DELLA MONICA, LUSI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI.

Molti cari saluti e buon lavoro!

Senatrice
Silvia Della Monica.

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