mercoledì, febbraio 09, 2011
Avvocati: interessi di mora sulle parcelle solo dopo la liquidazione del giudice.
In caso di contestazione della parcella, l’avvocato ha diritto agli interessi di mora sugli onorari solo se successivi alla pronuncia del giudice.
Tanto ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.2431/11), per cui la disposizione per cui gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella non trova applicazione quando sorge controversia tra l’avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali.
In questo caso, infatti, il cliente-debitore può essere costituito in mora solo dopo la liquidazione del danno effettuata dal Giudice.
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