Corte costituzionale - Sentenza 18 febbraio 2010 n. 50
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sulla facoltà degli avvocati di poter citare i clienti morosi davanti al tribunale dove ha sede il Consiglio dell'ordine al quale sono iscritti.La Consulta ha infatti respinto la questione di costituzionalità sull'articolo 637 del codice di procedura civile sollevata dalla Cassazione.
Secondo i giudici della corte Costituzionale non c'è alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini o alle altre categorie professionali perché ogni professione ha le sue peculiarità che consentono una diversa disciplina.
Inoltre la speciale agevolazione per i legali di scegliere il foro più comodo per il recupero crediti è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.
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