sabato, febbraio 06, 2010
L'abc del c.d. legittimo impedimento.
Il provvedimento, che si compone di soli 2 articoli, ha natura transitoria: durerà, al massimo 18 mesi, in attesa, cioè, che il Parlamento, con legge costituzionale, disciplini le prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri, compresa, quella, sulla modalità della loro (eventuale) partecipazione ai procedimenti penali.
Il ddl specifica le attività che danno luogo a "impedimento", rimandando a diverse ed eterogenee fonti normative, la legge 400/1988, articoli 5, 6 e 12, il Dlgs 303/1999, il regolamento interno del Consiglio dei ministri, da cui si desumere che il Legislatore intenda, come legittimamente ostativo, per premier e ministri, il «concomitante esercizio» di una o più delle attribuzioni collegate al particolare incarico pubblico ricoperto dall'interessato, come, pure, di «ogni altra attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo».
Ecco una rapida guida di lettura per spiegare, passo per passo, tutte le novità contenute nelle nuove norme sul legittimo impedimento (e la sua definizione), assieme a una breve spiegazione dell'istituto.
Assenze "giustificate" del premier (articolo 1, comma 1).
Il presidente del Consiglio dei ministri può invocare il legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo.
Legittimo impedimento dei ministri (articolo 1, comma 2).
Per i ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l'esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo.
Campo d'applicazione (articolo 1, comma 6).
Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano, anche, ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dichiarazione di legittimo impedimento, procedure ed effetti (articolo 1, commi da 3 a 5).
Si prevede che il giudice, attivato dalla richiesta di parte, rinvii il processo penale ad altra udienza, quando ricorrano le ipotesi in cui si ravvisa legittimo impedimento a comparire per premier e ministri. Tuttavia, si precisa che ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi. Il rinvio dell'udienza per "legittimo impedimento" non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l'intera durata del rinvio. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Efficacia delle nuove norme (articolo 2, comma 1).
Si chiarisce che le nuove norme sul legittimo impedimento hanno natura temporanea, fino, cioè, a quando non entri in vigore la legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del premier e dei ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore (articolo 2, comma 2).
Le nuove norme entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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