domenica, febbraio 07, 2010

RCA: IVA e fermo tecnico risarcibili (Cass.Civ. 27 gennaio 2010, n.1688).


La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale il tribunale non aveva riconosciuto al danneggiato il risarcimento dell'anticipazione IVA sulle spese per la riparazione del veicolo e del danno da fermo tecnico.
Nella sentenza la Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in materia.

- Sull'IVA

Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparazione, per legge (art.18 del DPR 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cassazione 14 ottobre 1997, n.10023).

- Sul danno da fermo tecnico

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cassazione 9 novembre 2006, n.23916).

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 gennaio 2010, n.1688: Risarcimento danni da incidente stradale).

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